Con decreto ministeriale n. 24262 del 23 marzo 1998 e' autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 settembre 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4
unita', su un organico complessivo di 109 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Infratecna,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 maggio 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996,  n. 608, nei limiti  finanziarisostiosal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il
6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di  integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e  precisamente individuati  tramite elenchi  nominativi come
disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto  ministeriale 23
dicembre 1994,  registrato alla Corte  dei conti il 9  febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 24263 del 23 marzo 1998 e' autorizzata,
limitatamente al periodo  dal 1 luglio 1996 al 30  settembre 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
10 unita', su un organico complessivo di 101 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Infratecna,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 maggio 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il
6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di  integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e  precisamente individuati  tramite elenchi  nominativi come
disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto  ministeriale 23
dicembre 1994,  registrato alla Corte  dei conti il 9  febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 24264 del 23 marzo 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  7  febbraio  1995  al  31  dicembre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Palmar, con  sede  in Torino  e unita'  c/o
Michelin Stura (Torino), per i  quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 23  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
12 unita', su un organico complessivo di 920 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Palmar,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti il
23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.