IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA' E  DELLA
                RICERCA   SCIENTIFICA  E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  29 marzo  1991, n.  113, sulle  iniziative per  la
diffusione della cultura scientifica;
  Vista la legge  28 dicembre 1995, n. 549, ed  in particolare l'art.
1, punti 40 e 41;
  Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte
dei conti il 16  novembre 1995, registro n. 1, foglio  n. 155, con il
quale  sono stati  dettati i  criteri di  massima da  seguire per  la
concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991;
  Visto il decreto  ministeriale 18 giugno 1997 che  ha stabilito per
l'anno 1997 "regole e modalita'  per la presentazione delle richieste
di concessione dei  contributi intesi a favorire  la diffusione della
cultura scientifica".
  Considerato che  per l'anno  finanziario 1998 la  somma disponibile
per  le  finalita'  della  predetta   legge  n.  113/1991  e'  di  L.
11.000.000.000,  risultante dalla  differenza  tra la  disponibilita'
complessiva del cap. 2110 e la  somma oggetto della ripartizione - il
cui  procedimento e'  attualmente in  fase  di definizione  - per  il
funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;
  Considerata  l'opportunita' di  determinare anche  per l'anno  1998
specifiche aree di intervento e di  destinare per ognuna una quota di
finanziamenti al fine di realizzare un miglior coordinamento di tutte
le iniziative volte alla diffusione della cultura tecnicoscientifica;
  Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  ammessi ai  contributi di  cui alla  legge n.  113/1991 enti,
accademie,  fondazioni, consorzi,  associazioni ed  altre istituzioni
pubbliche  e private  che  abbiano  tra i  fini  la diffusione  della
cultura  tecnicoscientifica,  la  tutela   e  la  valorizzazione  del
patrimonio   naturalistico,    storicoscientifico,   tecnologico   ed
industriale  conservato  nel  nostro   Paese,  nonche'  attivita'  di
formazione e  di divulgazione  al fine  di stimolare  l'interesse dei
cittadini ed in  particolare dei giovani ai problemi  della ricerca e
della sperimentazione  scientifica, anche attraverso  l'impiego delle
nuove tecnologie multimediali.
  Saranno   tenute    in   particolare   considerazione,    ai   fini
dell'istruttoria e dell'entita' del contributo attribuibile sul costo
totale    previsto,   le    iniziative    presentate   e    sostenute
finanziariamente  da una  pluralita' di  soggetti pubblici  e privati
cosi' da favorire una migliore qualita' dei risultati e un piu' ampio
coinvolgimento di soggetti.
  Non sono ammissibili al contributo:
  a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
  b)  progetti che  non indichino  con  chiarezza gli  obiettivi e  i
destinatari;
  c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.