Alle   piccole   e   medie  imprese
                                  interessate
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato
                                  Alla    Confederazione    artigiana
                                  sindacati autonomi
                                  Alla     Confederazione      libere
                                  associazioni artigiane italiane
    In  relazione  alle  graduatorie  approvate con decreto 24 aprile
1998, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale,  si  informa  che
questo Ministero, appena in possesso delle prescritte "certificazioni
antimafia"  trasmettera' alle imprese beneficiarie i provvedimenti di
concessione delle agevolazioni di cui alla circolare 3 ottobre  1997,
n.  2791193  (G.U.  n.  242  del  16  ottobre  1997 - Serie generale)
restando quindi in  attesa  delle  richieste  di  erogazione  che  le
imprese  medesime  potranno  inoltrare  a seguito della realizzazione
degli investimenti.
    Si rammenta che l'art. 9 della circolare prevede la  possibilita'
di ottenere l'erogazione del 40 per cento dell'agevolazione concessa,
dietro    presentazione   di   fidejussione   bancaria,   o   polizza
assicurativa.
    Pertanto, le imprese interessate a fruire di detta  anticipazione
potranno,    successivamente   alla   ricezione   del   provvedimento
ministeriale di concessione delle agevolazioni  trasmettere  apposita
domanda  predisposta secondo il modello previsto dalla circolare, per
comodita'  riportato  nell'allegato  1  della   presente   circolare,
unitamente  a  fidejussione  bancaria, o polizza assicurativa redatta
secondo lo schema riprodotto nell'allegato 2. Al riguardo si  precisa
che  non  potranno  trovare  accoglimento  le  domande  corredate  da
fidejussioni  o  polizze  non  strettamente  conformi   allo   schema
predetto.
    Si precisa altresi' che la predetta garanzia puo' essere prestata
dalle  banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10
giugno  1982,  n.  348,  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
    La  fidejussione  o  polizza  e'  svincolata  automaticamente con
l'erogazione del saldo del contributo.
                        Il direttore generale per il coordinamento
                              degli incentivi alle imprese:
                                           SAPPINO