IL DIRETTORE
           della direzione provinciale del lavoro di Siena
  Visto l'art. 2544 del codice  civile, comma primo, prima parte, che
cosi' dispone: "le societa' cooperative che non sono in condizioni di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il bilancio  annuale o  che  non hanno  compiuto atti  di
gestione possono essere sciolte";
  Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;
  Considerato  che,  a  seguito  degli  accertamenti  effettuati,  la
societa' cooperativa "Edile di Asciano",  con sede in Asciano (Siena)
- risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 del
codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   al  provvedimento   dello
scioglimento  per atto  dell'autorita'  - di  cui  all'art. 2544  del
codice civile senza nomina di commissari liquidatori - espresso dalla
commissione  centrale  per  le  cooperative  nella  riunione  del  10
dicembre 1997;
                               Decreta
  lo scioglimento della societa'  cooperativa "Edile di Asciano", con
sede in  Asciano (Siena),  via Goffredo Mameli  n. 7,  costituita con
rogito notaio dr. Lingg Lusini, in  data 12 gennaio 1946, B.U.S.C. n.
225/5907, registro societa' n. 662, tribunale di Siena, senza ricorso
alla nomina del liquidatore.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Siena, 5 marzo 1998
                                                 Il direttore: Tanini