Si informano gli  operatori che con regolamento (CE) n.  726 del 31
marzo  1998, pubblicatola  nella Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita'
europee  n. 100/46  del 1  aprile 1998,  sono state  apportate alcune
modifiche circa le modalita' di applicazione del regime dei titoli di
esportazione  per l'olio  di oliva,  di  cui al  regolamento (CE)  n.
2543/95.
  Il nuovo  regolamento si  applica a  partire dal  18 aprile  1998 e
comporta per gli operatori quanto segue:
  1) le  domande dei titoli  ed i  titoli stessi devono  recare nella
casella  15  la designazione  del  prodotto  e  nella casella  16  il
relativo  codice a  "dodici"  cifre della  nomenclatura dei  prodotti
agricoli per le restituzioni all'esportazione;
  2) l'aliquota  della cauzione relativa ai  titoli d'esportazione e'
cosi' articolata:
  pari  a 10  ECU per  100 chilogrammi  netti per  i certificati  con
fissazione anticipata della restituzione;
  pari a 1 ECU per 100 chilogrammi netti per gli altri casi;
  3)  in  deroga  all'art.  5,   paragrafo  1,  quarto  trattino  del
Regolamento (CE) n. 3719/88, il  titolo non puo' essere richiesto per
l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi;
  4)  le  domande dei  titoli  di  esportazione "che  non  comportano
fissazione   anticipata  della   restituzione"  sono   presentate  al
Ministero  del commercio  con l'estero  - Direzione  generale per  la
politica  commerciale e  per la  gestione del  regime degli  scambi -
Divisione  II, dal  lunedi'  al venerdi'  di  ogni settimana;  questi
titoli vengono rilasciati immediatamente.
  Le  domande dei  titoIi  di  esportazione, "comportanti  fissazione
anticipata della  restituzione", devono  essere presentate,  sempre a
questo  Ministero, dal  martedi' al  giovedi' di  ogni settimana.  Le
domande  presentate   il  venerdi'  ed  il   lunedi'  si  considerano
presentate il martedi' seguente.
  I  titoli   con  fissazione  anticipata  della   restituzione  sono
rilasciati il  primo giorno lavorativo  a partire dal  martedi' della
settimana successiva al suddetto periodo di presentazione, sempreche'
la Commissione non  abbia nel frattempo adottato  alcuna delle misure
previste al paragrafo 3, art. 3 del regolamento CE n. 2543/95.
  Queste misure (fissazione di  una percentuale unica di accettazione
dei  quantitativi richiesti,  non accoglimento  delle domande  per le
quali  non   sono  stati   ancora  concessi   titoli  d'esportazione,
sospensione   della  presentazione   delle  domande   di  titoli   di
esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi o, in
casi  specifici per  un periodo  piu' lungo)  riguardano i  titoli di
esportazione con  fissazione anticipata della restituzione  e possono
essere  differenziate   secondo  il   "codice  del   prodotto"  della
nomenclatura    dei   prodotti    agricoli   per    le   restituzioni
all'esportazione.
  Qualora i servizi della  Commissione stabiliscano una riduzione dei
quantitativi richiesti fissando una percentuale unica di accettazione
inferiore  all'80%,  il  titolo  e'  rilasciato  entro  e  non  oltre
l'undicesimo giorno lavorativo successivo  alla pubblicazione di tale
percentuale nella Gazzetta Ufficiale  delle Comunita' europee. In tal
caso  l'operatore  puo',  nel   corso  dei  dieci  giorni  lavorativi
successivi  alla pubblicazione  o ritirare  la domanda  del titolo  o
chiedere  il rilascio  immediato  del titolo,  nel  qual caso  questo
Ministero lo rilascia non prima del "Martedi'" successivo al deposito
della domanda. In tal caso  l'operatore puo' chiedere il rilascio per
la quantita' che  non e' stata accettata e, entro  lo stesso termine,
di un titolo che non dia diritto ad una restituzione.
  Le  altre   modalita'  del   regolamento  (CE)  n.   2543/95  della
Commissione del 30 ottobre 1995 restano invariate.
   In particolare:
  i titoli  di esportazione sono  validi dalla data  di presentazione
della domanda fino alla fine del terzo mese successivo;
  se le  domande sono state  respinte o se i  rispettivi quantitativi
sono stati  ridotti, la cauzione viene  immediatamente svincolata per
il quantitativo per il quale la domanda non e' stata soddisfatta.
  Si  sottolinea,  infine, per  quanto  concerne  gli adempimenti  da
soddisfare,  che la  restituzione  del titolo  originale deve  essere
effettuata entro due mesi dalla scadenza della sua validita' e quella
dei D.A.U.,  esemplare "3" in  originale o copia conforme,  entro sei
mesi dalla scadenza stessa.