IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3,  commi 143 e 144, della legge  23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi, al  fine di istituire, tra  l'altro, l'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
  Visto  il decreto  legislativo 15  dicembre 1997,  n. 446,  recante
"Istituzione  dell'imposta  regionale   sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali";
  Visto, in  particolare, l'art. 11,  comma 1, lettera c),  numero 6,
del citato decreto  legislativo n. 446 del 1997,  il quale stabilisce
che  nella determinazione  della base  imponibile non  e' ammesso  in
deduzione  il canone  relativo a  contratti di  locazione finanziaria
limitatamente   alla   parte   riferibile  agli   interessi   passivi
determinata  secondo  le  modalita'  di  calcolo,  anche  forfetarie,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La parte del  canone relativo a contratti  di locazione finanziaria
riferibile  agli interessi  passivi che,  ai sensi  dell'articolo 11,
comma 1,  lettera c), numero  6, del decreto legislativo  15 dicembre
1997,  n. 446,  non e'  ammessa  in deduzione  dalla base  imponibile
dell'imposta  regionale sulle  attivita'  produttive, e'  determinata
sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo
di imposta compreso nel periodo  di durata del contratto di locazione
finanziaria  l'importo che  si ottiene  dividendo il  costo sostenuto
dalla  societa' concedente  per il  numero dei  giorni di  durata del
contratto di  locazione finanziaria e moltiplicando  il risultato per
il numero dei giorni del periodo di imposta.