IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi, al fine di istituire, tra l'altro, l'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali"; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera c), numero 6, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale stabilisce che nella determinazione della base imponibile non e' ammesso in deduzione il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. La parte del canone relativo a contratti di locazione finanziaria riferibile agli interessi passivi che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non e' ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo di imposta compreso nel periodo di durata del contratto di locazione finanziaria l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla societa' concedente per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo di imposta.