IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, recante:
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio", ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera a), e
4, e l'articolo 28;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  novembre  1997, n. 389, recante
integrazioni  e  modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
  Tenuto  conto  che il riciclaggio, il recupero di materia e, ove il
potere  calorifico  del  rifiuto  lo consenta, il recupero energetico
costituiscono,  nell'ordine,  attivita' prioritarie nell'ambito della
gestione dei rifiuti;
  Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;
  Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito ai sensi
dell'articolo  1,  paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, riportato
nell'allegato " D" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                Smaltimento in discarica dei rifiuti

  1.   I  rifiuti  possono  essere  smaltiti  in  discarica  solo  se
accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei
singoli  rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato
II.
  3.  Il gestore della discarica e' tenuto ad accertare che i rifiuti
siano  accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma
1, nonche' a verificare:
a) che  in  base  alle  caratteristiche  indicate  nel  formulario di
   identificazione il rifiuto puo' essere conferito in discarica;
b) che  le  caratteristiche  dei  rifiuti  conferiti  corrispondono a
   quelle riportate nel formulario di identificazione.
  5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
conferimento  in  discarica  di  rifiuti  urbani non pericolosi e dei
rifiuti domestici.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti 1egislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -   Il D.Lgs.   5  febbraio    1997,  n.    22,  recante:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi   e   94/62/CE   sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio" e' pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale n.  38 del 15  febbraio 1997    -
          supplemento  ordinario.   Il testo  dell'art. 18,  commi 2,
          lettera a),  e 4,  del citato D.Lgs. e' il seguente:
             "2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
            a) l'adozione delle norme tecniche per  la  gestione  dei
          rifiuti,  dei  rifiuti    pericolosi  e    di    specifiche
          tipologie   di rifiuti,   nonche' delle   norme  e    delle
          condizioni      per   l'applicazione      delle   procedure
          semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;".
            "4. Salvo  che    non  sia  diversamente  disposto    dal
          presente  decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui
          al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della    legge  23  agosto  1988, n. 400, con decreti   del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto   con   i    Ministri
          dell'industria,    del commercio   e   dell'artigianato   e
          della  sanita' nonche', quando le predette norme riguardano
          i rifiuti  agricoli  ed  il  trasporto  dei    rifiuti,  di
          concerto,  rispettivamente,    con i Ministri delle risorse
          agricole, alimentari   e forestali,   e dei    trasporti  e
          della navigazione".
            -  Il  testo   dell'art. 28 del citato D.Lgs. 5  febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
            "Art.     28   (Autorizzazione     all'esercizio    delle
          operazioni    di  smaltimento    e    recupero).    -    1.
          L'esercizio   delle   operazioni   di  smaltimento  e    di
          recupero  dei    rifiuti  e'  autorizzato    dalla  regione
          competente per   territorio entro   novanta giorni    dalla
          presentazione   della      relativa   istanza     da  parte
          dell'interessato. L'autorizzazione individua le  condizioni
          e  le prescrizioni necessarie   per garantire  l'attuazione
          dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
            a)  i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
          recuperare;
            b)     i   requisiti     tecnici,    con      particolare
          riferimento         alla   compatibilita'  del  sito,  alle
          attrezzature    utilizzate,  ai  tipi  ed  ai  quantitativi
          massimi  di  rifiuti,  ed alla conformita' dell'impianto al
          progetto approvato;
            c) le  precauzioni da  prendere in materia  di  sicurezza
          ed igiene ambientale;
            d) il luogo di smaltimento;
            e) il metodo di trattamento e di recupero;
            f)    i limiti   di  emissione in  atmosfera, che  per  i
          processi   di trattamento   termico   dei   rifiuti,  anche
          accompagnati   da   recupero energetico, non possono essere
          meno restrittivi di quelli  fissati  per  gli  impianti  di
          incenerimento    dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno  1989, 89/429/CEE   del  Consiglio
          del  21 giugno   1989,   94/67/CE  del  Consiglio   del  16
          dicembre  1994,  e successive modifiche ed integrazioni;
            g)  le  prescrizioni  per  le operazioni  di   messa   in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
            h) le garanzie finanziarie;
            i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
            2.  I  rifiuti    pericolosi possono essere smaltiti   in
          discarica  solo   se   preventivamente      catalogati   ed
          identificati  secondo    le  modalita' fissate dal Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          entro trenta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore del
          presente decreto.
            3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
          periodo di cinque anni ed e' rinnovabile.    A  tale  fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,  deve  essere    presentata   apposita
          domanda    alla    regione   che    decide   prima    della
          scadenza dell'autorizzazione stessa.
            4.  Quando     a  seguito     di   controlli   successivi
          all'avviamento  degli  impianti    questi  non    risultino
          conformi  all'autorizzazione di  cui all'art.  27,   ovvero
          non  siano  soddisfatte  le  condizioni  e  le prescrizioni
          contenute   nell'atto   di   autorizzazione   all'esercizio
          delle operazioni di   cui al  comma  1,  quest'ultima    e'
          sospesa,  previa diffida, per un periodo massimo  di dodici
          mesi. Decorso tale termine senza  che  il  titolare   abbia
          provveduto      a      rendere      quest'ultimo   conforme
          all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
            5.  Fatti salvi  l'obbligo della  tenuta dei  registri di
          carico e scarico da  parte dei soggetti di    cui  all'art.
          12,  ed    il  divieto di miscelazione, le disposizioni del
          presente articolo non si applicano al  deposito  temporaneo
          effettuato nel   rispetto    delle    condizioni  stabilite
          dall'art. 6, comma 1, lettera m).
            6.    Il controllo  e  l'autorizzazione delle  operazioni
          di  carico, scarico, trasbordo, deposito    e  maneggio  di
          rifiuti      in   aree  portuali  sono  disciplinati  dalle
          specifiche disposizioni  di cui alla legge 28 gennaio 1994,
          n.  84. L'autorizzazione delle operazioni  di imbarco e  di
          sbarco  non   puo' essere rilasciata se il  richiedente non
          dimostra di  avere  ottemperato  agli  adempimenti  di  cui
          all'art.  16,  nel  caso  di  trasporto transfrontaliero di
          rifiuti.
            7. Gli impianti mobili di  smaltimento o di recupero,  ad
          esclusione   della   sola  riduzione  volumetrica,     sono
          autorizzati  in  via  definitiva   dalla      regione   ove
          l'interessato ha  la  sede legale  o la  societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto ha  la sede  di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio  nazionale         l'interessato,         almeno
          sessanta          giorni          prima  dell'installazione
          dell'impianto, deve   comunicare  alla    regione  nel  cui
          territorio  si    trova  il  sito prescelto   le specifiche
          dettagliate  relative  alla    campagna  di      attivita',
          allegando    l'autorizzazione  di  cui  al    comma  1    e
          l'iscrizione all'Albo  nazionale delle  imprese di gestione
          dei     rifiuti,  nonche'   l'ulteriore      documentazione
          richiesta.      La   regione   puo'  adottare  prescrizioni
          integrative   oppure   puo'   vietare    l'attivita'    con
          provvedimento motivato qualora lo  svolgimento della stessa
          nello    specifico   sito   non sia   compatibile   con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica".
            -  Il   D.Lgs. 8   novembre   1997,   n.   389,  recante:
          "Modifiche    ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
          22, in  materia  di  rifiuti,  di  rifiuti  pericolosi,  di
          imballaggi    e  di  rifiuti  di imballaggio" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 261  dell'8
          novembre 1997.
            -  La   direttiva 96/59/CE  e' pubblicata  in G.U.C.E.  L
          243  del 24 settembre 1996.
            - La  direttiva 91/689/CEE e' pubblicata   in G.U.C.E.  L
          377    del  31  dicembre 1991; l'art. 1, paragrafo 4, e' il
          seguente:
            "4.  Ai fini  della  presente direttiva,  si  intende per
          "rifiuti pericolosi":
            i  rifiuti  precisati    in  un  elenco  da    stabilirsi
          conformemente  alla  procedura prevista  all'art. 18  della
          direttiva 75/442/CEE  e basato sugli allegati I  e II della
          presente direttiva entro  i sei mesi che precedono  la data
          di  applicazione della  presente direttiva.   Tali  rifiuti
          devono    possedere  almeno    una  delle   caratteristiche
          elencate nell'allegato   III. L'elenco   precitato    tiene
          conto  dell'origine    e della composizione dei   rifiuti e
          eventualmente  dei    valori  limite   di   concentrazione.
          L'elenco      e'   riesaminato   periodicamente,    e,   se
          necessario, riveduto secondo la stessa procedura;
            qualsiasi altro rifiuto che, secondo  uno  Stato  membro,
          possiede  una delle caratteristiche  indicate nell'allegato
          III. Tali  casi saranno notificati   alla  Commissione    e
          riesaminati      conformemente    alla procedura   prevista
          all'art.    18  della    direttiva  75/442/CEE    ai   fini
          dell'adeguamento dell'elenco".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo  dell'art. 15 del D.Lgs.  5 febbraio 1997,  n.
          22, e' il seguente:
            "Art.    15 (Trasporto   dei rifiuti).  -  1. Durante  il
          trasporto  i rifiuti  sono accompagnati  da un   formulario
          di      identificazione  dal  quale  devono  risultare,  in
          particolare, i seguenti dati:
               a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
               b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
               c) impianto di destinazione;
               d) data e percorso dell'istradamento;
               e) nome ed indirizzo del destinatario.
            2. Il formulario  di identificazione di cui al comma    1
          deve  essere redatto   in   quattro  esemplari,  compilato,
          datato   e    firmato    dal  detentore  dei    rifiuti,  e
          controfirmato  dal  trasportatore. Una copia del formulario
          deve rimanere   presso il detentore,   e  le    altre  tre,
          controfirmate  e  datate  in  arrivo dal destinatario, sono
          acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
          provvede a trasmetterne una al   detentore. Le copie    del
          formulario devono  essere conservate per cinque anni.
            3.  Durante  la  raccolta  ed    il  trasporto  i rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
            4. Le disposizioni di cui al  comma 1 non si applicano al
          trasporto  di rifiuti   urbani effettuato dal  soggetto che
          gestisce  il servizio pubblico.
            5. Il modello  uniforme di formulario di  identificazione
          di cui al comma 1  e' adottato entro sessanta  giorni dalla
          data di  entrata in vigore del presente decreto".