Nella  circolare citata  in  epigrafe,  riportata nella  suindicata
Gazzetta  Ufficiale,  a  pag.  52, seconda  colonna,  l'art.  3  deve
intendersi  annullato e  al suo  posto devono  intendersi inseriti  i
seguenti articoli:
   "Articolo 3:
  comma  1:  giova  ribadire  che,  al  fine  di  garantire  a  tutti
l'effettivo esercizio del diritto di  voto, non devono, in ogni caso,
frapporsi ostacoli di alcun genere al concretarsi di tale diritto: la
doverosa  riduzione   del  numero   delle  sezioni   dovra'  pertanto
comportare,  nei  limiti  del  possibile,  un  minimo  aumento  della
distanza  fra abitazioni  degli elettori  e seggi.  Cio' si  otterra'
provvedendo  ad  accorpare  le  sezioni  gia'  ubicate  nel  medesimo
fabbricato e - solo ove strettamente necessario al fine di rispettare
le prescrizioni del presente decreto - unificando sezioni localizzate
in diverse sedi.
  comma  2: in  caso  di  fabbricati in  cui  siano attualmente  gia'
ubicate due sezioni, queste devono inderogabilmente essere accorpate,
qualora il numero totale degli elettori iscritti in esse non superi i
1.200.
  comma  3:  in  sede  di applicazione  del  presente  comma,  dovra'
calcolarsi il  totale degli elettori  delle sezioni gia'  ubicate nel
medesimo fabbricato,  provvedendo ad  accorpare le sezioni  stesse in
numero tale  da addivenire ad  una media  di elettori per  sezione il
piu' possibile vicina a 1.000. (Esempio: il numero totale di elettori
di 7  sezioni ubicate  nel medesimo fabbricato  e' 3.900:  le sezioni
dovranno ridursi a 4 con una  media di 975 elettori per sezione, piu'
vicina a 1.000 rispetto alla eventuale media di 1.300 elettori che si
avrebbe in caso di riduzione a  3 sezioni). Tale norma non si applica
nei casi previsti dai primi due commi del successivo art. 4.
   Articolo 4:
  comma  1: le  sezioni  aventi  sede in  zone  o  quartieri ad  alta
densita' abitativa,  con viabilita' non disagevole,  dovranno avere -
salvo  deroghe  particolari  che devono  essere  ampiamente  motivate
nell'ambito  della proposta  dell'ufficio  elettorale  comunale -  un
numero di elettori  non inferiore a 1.000. Anche nel  caso di piu' di
due  sezioni ubicate  nel medesimo  fabbricato, previsto  dall'ultimo
comma dell'art.  3, qualora  si tratti di  zone di  notevole densita'
demografica  e  sufficiente  viabilita',  si  applica  senz'altro  la
presente disposizione.
  comma 2: la  norma introduce la possibilita' di  derogare al limite
massimo  di 1.200  elettori per  sezione; si  individua, come  tipica
fattispecie  che  giustifica  "ipso   iure"  la  deroga,  quella  dei
quartieri  a  maggior  densita'  abitativa dei  comuni  capoluogo  di
provincia. Tale  deroga, tuttavia,  e' ammissibile  anche in  tutti i
casi in cui, per esigenze locali,  lo si ritenga opportuno al fine di
raggiungere  la  riduzione delle  sezioni  prevista  dal decreto.  Si
ritiene   opportuno  suggerire,   peraltro,  che   si  proceda   alla
concentrazione di  un notevole  numero di elettori  soprattutto nelle
sezioni  in   cui  risultano   iscritti  molti   cittadini  residenti
all'estero.
  comma 3: contrariamente a quanto  previsto dal precedente comma per
il superamento del limite massimo  di elettori, il numero di iscritti
in una sezione puo' essere inferiore a 500 - oltre che ovviamente nei
comuni aventi un numero di  elettori inferiore a 500 - esclusivamente
in casi  del tutto  eccezionali in  cui sia  assolutamente necessario
derogare  a tale  limite  al  fine di  garantire  la possibilita'  di
esercitare il diritto di voto. Quanto sopra, puo' verificarsi in caso
di distanza  rilevante tra abitazioni  e seggi o di  viabilita' molto
carente ed assenza di mezzi pubblici sufficienti.
  Si rammenta che, anche nei suddetti  casi e con ovvia eccezione dei
comuni aventi  un numero  di elettori  inferiori a  50, il  numero di
iscritti  per sezione  non puo'  essere comunque  inferiore a  50, ai
sensi del comma 3 del citato art. 34 del D.P.R. n. 223/67".