Ai prefetti della Repubblica A tutte le province A tutti i comuni A tutte le comunita' montane e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del tesoro - Servizio II Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il tesoro - Divisione normativa e procedurale Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Alla Cassa depositi e prestiti Al Commissario dello Stato nella regione Siciliana Al rappresentante del Governo nella regione Sarda Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai Commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica All'Associazione bancaria italiana 1. Premessa. La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", provvedimento "collegato" alla legge finanziaria del 27 dicembre 1997, n. 450, disciplina la determinazione e le modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per gli anni 1998/2000. L'importante innovazione introdotta dalle citate disposizioni e' rappresentata dalla diversa modalita' di corresponsione dei trasferimenti erariali che viene operata per le province ed i comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996). In particolare, per tutti gli enti locali l'art. 49 della citata legge n. 449 del 1997 conferma per l'anno 1998 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 164 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, attinenti la determinazione dei trasferimenti erariali per l'anno 1997, di cui sono stati dati ampi chiarimenti con le circolari F.L. 15/1997, F.L. 18/1997 e F.L. 21/1997 rispettivamente del 7 aprile, del 22 aprile e del 27 giugno 1997 e stabilisce, altresi', i criteri di riparto delle risorse aggiuntive determinate per il 1998 in complessive lire 544,3 miliardi. Per le province ed i comuni con popolazione, rispettivamente, inferiore a 400.000 e 60.000 abitanti e per le comunita' montane con popolazione complessiva montana superiore a 10.000 abitanti, il comma 2 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 ribadisce, per l'anno 1998 e fino al 2000, le modalita' di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti erariali introdotte nel 1997 dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Per le province ed i comuni con popolazione, rispettivamente, superiore a 400.000 e 60.0000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996), ai sensi del precedente comma 1 del citato art. 47 della legge n. 449 del 1997, dal 1998 i pagamenti dei contributi erariali sono subordinati al raggiungimento del limite di giacenza delle liquidita' determinato in misura percentuale sulle attribuzioni dei trasferimenti erariali disposti da questo Ministero che, per ciascun ente, e' stato stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Cio' premesso, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del Tesoro, si ritiene opportuno fornire i necessari chiarimenti sulle modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali. A tal fine, la presente circolare e' articolata in due parti in ciascuna delle quali le problematiche connesse alle nuove disposizioni di finanza locale vengono trattate distintamente in base alla appartenenza degli enti locali all'una o all'altra delle fasce di popolazione previste dalla citata legge n. 449 del 1997. 2. Trasferimenti erariali in favore delle province e dei comuni con popolazione, inferiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti e delle comunita' montane. Come accennato in premessa, ai sensi dell'art. 47 della menzionata legge n. 449 del 1997, i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, vengono assegnati con le stesse scadenze previste nel 1997. In via preliminare, si fa presente che la disciplina per il 1998 vale anche per gli anni 1999 e 2000. 2.1. Contributo ordinario, consolidato e perequativo per la fiscalita' locale. In virtu' delle norme contenute all'art. 9 del citato decreto-legge n. 669 del 1996, i contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalita' locale vengono assegnati in tre rate di pari importo entro i mesi di febbralo, maggio e ottobre 1998. Restano esclusi dalla terza rata gli enti che alla data del 15 settembre 1998 non hanno fatto pervenire a questo Ministero la certificazione sul bilancio di previsione dell'anno 1998 e sul conto consuntivo dell'anno 1996. E' da rilevare, al riguardo, che nella determinazione del contributo ordinario e' confluito il trasferimento erariale attinente al fondo di complessive lire 180 miliardi attribuito con provvedimento del 30 giugno 1997 al comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 156, della citata legge n. 662 del 1996. 2.1.1. Altri contributi. Il contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al 1 gennaio 1998, nella misura del 40 per cento entro il 30 aprile 1998 e nella misura del 50 per cento entro il 31 luglio 1998. Entro il 31 ottobre 1998, infine, viene assegnato il saldo corrispondente alla differenza tra gli acconti versati e l'ammontare complessivo della nuova spettanza del medesimo anno rideterminata sulla base delle certificazioni relative ai mutui contratti nel 1997, ai mutui contratti nel 1996 in ammortamento dal 1 gennaio 1998, nonche' sulla base delle variazioni intervenute nel 1997 sui mutui gia' assoggettati ai benefici del fondo in argomento. Il contributo nazionale ordinario per gli investimenti e il contributo per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali vengono assegnati in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31 luglio 1998 ed entro il 30 giugno 1998. In applicazione dell'art. 49, comma 11, della legge n. 449 del 1997, nel rispetto delle modalita' di riparto di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992, lo stanziamento complessivo del fondo nazionale ordinario per gli investimenti e' attribuito per l'80 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunita' montane; il restante 20 per cento ai rimanenti enti. Il riparto, in corso di determinazione, del fondo di complessive L. 59.378.000.000, stanziato nel 1998 per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali, e' destinato ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996) di classe III e IV alle cui segreterie sono preposti i segretari comunali inquadrati nell'ottava e nona qualifica funzionale, nonche' ai comuni con popolazione superiore a 10.0000 abitanti ed alle province cui sono preposti i segretari con qualifica dirigenziale destinatari dei contratti nazionali di lavoro stipulati tra l'A.R.A.N. e le Organizzazioni sindacali. Restano esclusi dal concorso erariale le province autonome di Trento e Bolzano in quanto non destinatarie degli effetti economici dei citati contratti nazionali di lavoro stipulati tra l'A.R.A.N e le Organizzazioni sindacali tra il 1995 e il 1997. 2.2. Modalita' di erogazione dei contributi erariali. L'assegnazione dei trasferimenti erariali viene disposta con le stesse modalita' operative previste nel 1997 dal citato art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996. In maniera identica al 1997, il Ministero dell'interno si limita a comunicare alle tesorerie territorialmente competenti, entro le suindicate scadenze, i trasferimenti erariali spettanti ad ogni singola provincia, comune e comunita' montana con popolazione montana superiore a 10.000 abitanti. Contestualmente, ad ogni ente locale interessato, viene inviato per il tramite della competente prefettura, avviso di comunicazione dell'importo normativamente maturato. Le sezioni di tesoreria, su richiesta degli enti, anticipano le somme in argomento, previo accertamento che le disponibilita' sui conti di tesoreria siano ridotte almeno al 20 per cento rispetto alle disponibilita' presenti sul medesimo conto al 1 gennaio 1998, cosi' come previsto dall'art. 3 comma 214, della citata legge n. 662 del 1996. Per le comunita' montane, con popolazione montana inferiore a 10.000 abitanti, e per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ancora esclusi dal sistema della tesoreria unica a seguito della vigenza del contratto con tesoriere non abilitato, il pagamento dei contributi in argomento avviene mediante l'accreditamento diretto presso i rispettivi conti correnti postali. Dall'attribuzione successiva alla scadenza del contratto con il tesoriere non abilitato, di cui all'art. 50 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, i comuni interessati vengono assoggettati alle medesime modalita' di pagamento degli altri enti locali. In considerazione dei dubbi sollevati nel corso del 1997 ed al fine di semplificare le modalita' di accreditamento dei fondi agli enti locali, sarebbe opportuno che la richiesta di accreditamento dei fondi fosse formulata annualmente con riferimento a ciascuno degli anni 1998/2000. Con tale procedura - che naturalmente non esclude che l'ente locale possa avanzare singole richieste - la sezione di tesoreria procedera' ad accreditare direttamente i fondi all'ente interessato solo sulla base dell'accertamento della riduzione delle giacenze al limite del 20 per cento. Restano valide, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, le quali stabiliscono che i titoli di spesa, relativi al pagamento di servizi resi dall'ente all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a L. 500.000, restano esclusi dalla verifica da parte delle tesorerie provinciali dello Stato del raggiungimento del limite del 20 per cento rispetto alle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1998. 2.3. Modalita' e tempi di accreditamento da parte delle tesorerie provinciali dello Stato. Ai sensi del comma 5, del citato art. 9, del decreto-legge n. 669 del 1996 e al fine di semplificare le procedure di accreditamento, tenuto conto della metodologia gia' applicata nel corso del 1997, la sezione di tesoriera territorialmente competente procedera' agli accreditamenti dei titoli di spesa o delle comunicazioni del Ministero dell'interno dando priorita' a quelli cronologicamente precedenti ed in caso di titoli di spesa o di comunicazioni aventi la stessa scadenza a quelli di importo inferiore. 2.4. Utilizzo dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali giacenti presso le tesorerie territorialmente competenti. La conferma per il triennio 1998/2000 delle modalita' di assegnazione dei trasferimenti erariali, rende opportuno riproporre le varie problematiche attinenti l'utilizzo dei contributi statali giacenti nei conti aperti presso le sezioni di tesoreria, gia' oggetto nel 1997 di apposite circolari ministeriali. 2.4.1. Utilizzo di somme con vincolo di destinazione. Poiche' l'accertamento da parte delle sezioni di tesoreria sul raggiungimento del 20 per cento della liquidita' esistente al 1 gennaio di ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 viene effettuato su tutte le disponibilita' liquide - quelle libere e quelle con vincolo di destinazione - in considerazione del fatto che la disciplina normativa non prevede alcuna esclusione all'interno della giacenza accertata dalle predette sezioni di tesoreria, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti locali sull'opportunita' di utilizzare per il pagamento di spese correnti anche le somme vincolate. In caso contrario, verrebbe paralizzata la gestione degli enti che - non vedendosi accreditare alcuna somma da parte delle sezioni di tesoreria, in presenza di liquidita' superiori al 20 per cento - non saprebbero come fronteggiare le proprie esigenze di pagamento. L'utilizzo delle somme vincolate deve pero' essere disposto in modo tale da coniugare le esigenze che derivano dalla normativa che disciplina l'accreditamento dei fondi agli enti locali con la tassativa esigenza di ricostituire le somme vincolate e di non compromettere il conseguimento degli obiettivi cui dette somme sono destinate. A tal fine, l'utilizzo delle somme vincolate avverra' nei limiti complessivi di seguito specificati: a) in misura pari ai titoli di spesa che risultano giacenti presso la competente sezione di tesoreria e non risultano ancora accreditati. I titoli di spesa devono riferirsi a pagamenti privi di vincolo di destinazione; b) in misura pari alle comunicazioni del Ministero dell'interno, relative ai trasferimenti statali per l'anno in corso e per gli anni precedenti, che risultino giacenti presso la competente sezione di tesoreria e, quindi, non ancora accreditate. Le comunicazioni in parola devono riferirsi a trasferimenti privi di vincolo di destinazione. Naturalmente, gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere considerati per la parte che non sia stata ancora posta a salvaguardia delle somme vincolate che risultino gia' utilizzate. Conclusivamente, l'utilizzo delle somme vincolate non deve mai essere superiore all'ammontare complessivo dei crediti certi (titoli di spesa e comunicazioni giacenti presso la tesoreria statale) afferenti somme prive di vincoli di destinazione, solo in tal modo, infatti, puo' essere assicurata l'immediata liquidita' ed esigibilita' delle somme vincolate. E' di tutta evidenza che, al momento dell'accreditamento dei fondi di cui alle precedenti lettere a) e b), questi dovranno essere destinati alla ricostituzione delle somme vincolate. 2.4.2. Liquidita' costituita da somme a disposizione di giustizia. Nel caso in cui la liquidita' sia costituita, in tutto o in parte, da somme a disposizione di giustizia (per pignoramenti) e' necessario neutralizzare gli effetti che tali somme altrimenti comportano ai fini degli accreditamenti di fondi statali da parte delle sezioni di tesoreria. In particolare, poiche' le somme in parola non rientrano nella disponibilita' dell'ente locale, gli accreditamenti da parte delle citate sezioni dovranno essere disposti allorche' la liquidita' risultera' inferiore all'importo corrispondente al 20 per cento della liquidita' al l gennaio maggiorato degli importi a disposizione di giustizia. A tal fine, il tesoriere dell'ente locale dovra' attestare - con aggiornamento periodico - alla competente sezione di tesoreria l'ammontare delle somme vincolate secondo la disciplina recata dall'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995. Relativamente all'aggiornamento periodico appare utile evidenziare che non e' opportuno procedere ad una nuova attestazione ogni qualvolta si presenti un provvedimento che comporta un aumento delle somme vincolate a fini di giustizia. Appare infatti preferibile produrre una nuova attestazione allorche' il tesoriere, sentito anche l'ente locale, ritenga che le somme a disposizione di giustizia abbiano raggiunto una dimensione tale da compromettere l'acquisizione della liquidita' necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti dell'ente. Occorre invece produrre una nuova attestazione ogni qualvolta intervenga un provvedimento (estinzione di un pignoramento) che comporta una riduzione delle somme vincolate a fine di giustizia. 2.4.3. Giacenze superiori al 20 per cento ma non sufficienti per fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili. Come gia' avvenuto nel corso del 1997, anche nel triennio 1998/2000 si possono verificare casi in cui, pur sussistendo una giacenza superiore al limite del 20 per cento, l'ente locale debba fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza. Nel confermare la procedura che nello scorso anno ha consentito di superare tale problematica, evitando altresi' il ricorso ingiustificato all'anticipazione di tesoreria, si ritiene di fornire in proposito chiarimenti piu' dettagliati. In via preliminare, si segnala l'opportunita' che, al fine di conseguire uniformita' e certezza operativa dei soggetti coinvolti, il tesoriere dell'ente locale trasmetta alla competente sezione di tesoreria una attestazione conforme allo schema allegato alla presente circolare. Sotto il profilo dei presupposti, si fa presente che la procedura puo' essere attivata laddove si tratti esclusivamente di: a) pagamenti a scadenza fissa (stipendi, contributi e rate di ammortamento di mutui o di prestiti obbligazionari); b) pagamenti indifferibili, intendendosi come tali quelli la cui mancata o ritardata effettuazione e' suscettibile di creare oneri aggiuntivi per l'ente; c) pagamenti che, a fine esercizio, devono comunque essere eseguiti ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 77 del 1995. Sotto il profilo dei contenuti si precisa che il giorno riportato nell'attestazione per l'accreditamento dei fondi da parte della sezione di tesoreria deve coincidere con il giorno dell'estinzione della spesa da parte del tesoriere. Con riguardo ai tempi di consegna, si precisa altresi' che l'attestazione deve essere acquisita dalla sezione di tesoreria il giorno precedente quello dell'accreditamento dei fondi da parte della sezione medesima. Nel giorno successivo a quello della consegna dell'attestazione il tesoriere procedera', anche in assenza del documento contabile rilasciato dalla sezione di tesoreria, a scritturare l'importo dell'accreditamento richiesto e ad effettuare i pagamenti in parola. Circa le incombenze a carico delle sezioni di tesoreria si segnala che nel giorno indicato per l'accreditamento - e, cioe', nel giorno successivo alla consegna dell'attestazione del tesoriere - la competente sezione di tesoreria procedera' all'accreditamento dell'importo richiesto secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996. In particolare, la sezione dovra' accreditare un importo che in ogni caso non potra' essere inferiore a quello richiesto e, cio', in ragione del fatto che l'accreditamento dovra' essere effettuato con i criteri di cui al comma 5 del citato art. 9. Giova ribadire che la sezione di tesoreria procedera', nel rispetto dei criteri indicati al punto 2.3, ad accreditare i fondi fino a quando l'ultimo accreditamento utile avra' superato l'importo richiesto dal tesoriere. E' opportuno che l'ente comunichi al proprio tesoriere, per ogni tipologia di trasferimento erariale, l'ammontare della rata e la relativa data di "comunicazione". Si richiama, infine, l'attenzione dei tesorieri sulle responsabilita' che assumono in ordine alla veridicita' dei dati riportati nell'attestazione e sulla necessita' che la richiesta di accreditamento dei fondi sia limitata ad un importo che non pregiudichi la ricostituzione delle somme vincolate che siano state utilizzate. 2.4.4. Validita' delle comunicazioni oltre l'anno di competenza. Con la chiusura degli esercizi finanziari 1998 e 1999 le comunicazioni trasmesse dal Ministero dell'interno alle sezioni di tesoreria non perdono la loro efficacia, cosi' come gia' avvenuto per le comunicazioni del 1997. Conseguentemente, dette comunicazioni possono essere accreditate anche negli anni successivi con l'avvertenza, pero', che ai fini del loro accreditamento le sezioni di tesoreria calcoleranno il limite del 20 per cento sulla liquidita' esistente al 1 gennaio dell'anno di riferimento. 2.4.5. Pagamento dei titoli di spesa "non trasportabili". Al fine di evitare un aggravio di oneri per l'erario - che deriverebbe dall'insorgere di un contenzioso che verosimilmente si aprirebbe a seguito dei ritardi connessi alla procedura di riassegnazione dei fondi (residui perenti) - si precisa che i titoli di spesa corredati dall'annotazione "non trasportabile" devono essere accreditati agli enti locali entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento a prescindere dal limite di giacenza del 20 per cento. 3. Contributi erariali in favore delle province e dei comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti. Con le innovazioni introdotte dall'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997 i trasferimenti erariali spettanti alle province ed ai comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti - di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 gennaio 1998, n. 29380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1998, limitatamente ai fondi gestiti sui capitoli del Ministero dell'interno ed indicati nel decreto - non sono piu' assoggettati dal 1998 al sistema delle comunicazioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delineato dalle disposizioni di finanza locale per il 1997. A tale riguardo, in accordo con l'interpretazione gia' espressa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la circolare del 3 febbraio 1998, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1998, si ritiene opportuno esporre dettagliatamente le problematiche connesse alla determinazione dei trasferimenti erariali, alla definizione dei nuovi limiti di disponibilita' di cassa nei conti aperti presso le sezioni di tesoreria necessari all'erogazione dei citati contributi erariali, alle modalita' ordinarie e straordinarie di specifici pagamenti disposti da questo Ministero. 3.1. Determinazione dei trasferimenti erariali. I contributi erariali spettanti nel 1998 agli enti locali in argomento sono determinati con le stesse modalita' previste per gli enti locali con popolazione, rispettivamente, inferiore a 400.000 e 60.000 abitanti, gia' riportate ai paragrafi 2.1 e 2.1.1 della presente circolare, ai quali pertanto si rimanda, ad esclusione dei tempi di assegnazione degli stessi. Cio', in quanto l'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 ha abrogato per tali enti, salvo quanto successivamente stabilito dal decreto del 16 gennaio 1998, le scadenze nell'attribuzione dei trasferimenti erariali previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996. 3.2. Definizione dei nuovi limiti di giacenza. Con il citato decreto 16 gennaio 1998, n. 29380, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha stabilito che la base di riferimento per la quantificazione del limite di giacenza e' costituita dalla sommatoria del contributo ordinario, del contributo consolidato, del fondo per la perequazione degli squilibri di fiscalita' locale e del fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti agli enti locali interessati in conto competenza 1998. Su detta attribuzione complessiva sono state applicate, per la determinazione del limite di giacenza, le percentuali del 14 e 18 per cento, come indicato per ciascun ente nella tabella di cui al richiamato decreto. Nell'applicazione di quanto indicato, il Ministero dell'interno per la corretta determinazione dei pagamenti da effettuare sulla base della liquidita' di cassa presente nei conti aperti presso le sezioni di tesoreria deve maggiorare il limite di giacenza delle somme a disposizione di giustizia (pignoramenti). A tale riguardo, nel caso in cui la liquidita' degli enti sia costituita, in tutto o in parte, da somme a disposizione di giustizia, al fine di neutralizzare gli effetti sull'accreditamento dei fondi statali, e' opportuno che i tesorieri degli enti trasmettano al Ministero dell'interno con aggiornamento periodico, ove necessario, via fax al numero 06/4828810, apposita comunicazione riportante l'ammontare complessivo delle citate liquidita' a disposizione di giustizia giacenti nei conti aperti nelle sezioni di tesoreria. Relativamente all'aggiornamento periodico appare utile evidenziare, come gia' indicato al punto 2.4.2, che non e' opportuno procedere ad una nuova attestazione ogni qualvolta si presenti un provvedimento che incida sulla disponibilita' della giacenza. Appare infatti preferibile produrre una nuova attestazione allorche' il tesoriere, sentito anche l'ente locale, ritenga che le somme a disposizione di giustizia abbiano raggiunto una dimensione tale da compromettere l'acquisizione della liquidita' necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti dell'ente. Occorre invece produrre una nuova attestazione ogni qualvolta intervenga un provvedimento (estinzione di un pignoramento) che comporti una riduzione delle somme vincolate a fine di giustizia. 3.3. Modalita' ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali. I limiti di giacenza definiti secondo le modalita' indicate al precedente paragrafo 3.2 sono confrontati con i dati provenienti dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno sulle liquidita' dei conti di tesoreria. Per gli enti le cui disponibilita' di cassa risultino inferiori al limite in argomento viene disposto il pagamento di un insieme di trasferimenti erariali il cui ammontare complessivo riporti la disponibilita' liquida dell'ente al di sopra del richiamato limite di giacenza. Si fa presente che in attuazione del comma 3, dell'art. 2, del citato decreto n. 29380, le erogazioni che devono essere disposte sulla base del monitoraggio in argomento attengono ai soli contributi ordinari, contributi consolidati, perequativo per la fiscalita' locale e fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti agli enti locali sia in conto competenza 1998 che in conto residui. Ne consegue che questo Ministero, per tutte le altre tipologie di contributi erariali spettanti nel 1998, dispone i pagamenti a favore degli enti locali interessati, entro le scadenze gia' indicate al paragrafo 2.1.1, mediante emissione di mandati diretti presso le competenti sezioni di tesoreria. Limitatamente ai trasferimenti erariali diversi da quelli vincolati nel pagamento ai limiti di giacenza in questione, comunicati da questo Ministero nel 1997 alle sezioni di tesoreria e non ancora accreditati per le gia' indicate motivazioni di legge, non stabilendo l'attuale normativa specifiche scadenze per la loro attribuzione, gli stessi verranno pagati con emissione di mandato diretto presso le competenti sezioni di tesoreria unitamente alla prima erogazione utile disposta a seguito della rilevazione diretta delle disponibilita' di cassa degli enti. E', infine, da rilevare che, pur avendo gia' disposto il mandato di pagamento a favore dell'ente locale con liquidita' inferiore al limite di giacenza, l'ente stesso potrebbe avere l'esigenza di acquisire entro tempi brevissimi la liquidita' necessaria per fronteggiare i propri pagamenti. In tal caso, su richiesta motivata dell'ente, questo Ministero procedera' - nelle more del concreto accreditamento del suddetto titolo di pagamento - ad attivare presso il Ministero del tesoro la procedura per assicurare un pagamento urgente e, cioe', un pagamento in conto sospeso da parte della competente sezione di tesoreria. Quest'ultima procedera' al ripiano delle somme scritturate in conto sospeso nel momento in cui ricevera' il mandato di pagamento. 3.4. Deroghe ai limiti di giacenza. In ottemperanza all'art. 6, comma 5, del citato decreto del 16 gennaio 1998 e' facolta' degli enti locali interessati richiedere al Ministero dell'interno, in presenza di disponibilita' di cassa superiori al limite di giacenza ma insufficienti a far fronte a spese improcrastinabili ed inderogabili, l'erogazione di corrispondenti trasferimenti erariali. Coerentemente con le specifiche indicazioni riportate nella presente circolare sull'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le province ed i comuni con popolazione inferiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti, risulta necessario chiarire che la deroga ai limiti di giacenza puo' essere richiesta solo per la parte delle spese improcrastinabili ed inderogabili che eccede l'ammontare delle liquidita' a disposizione dell'ente, calcolata al netto delle somme a disposizione di giustizia. La domanda a firma del legale rappresentante dell'ente, da inviare con lo stesso mezzo indicato al precedente paragrafo 3.2 per le somme di giustizia, deve riportare, oltre la tipologia, l'importo e la scadenza di ogni singola spesa per la quale e' richiesta la deroga, l'attestazione dell'esaurimento delle possibilita' di utilizzo delle somme a specifica destinazione di legge, secondo i criteri indicati nella citata circolare n. 9 del Ministero del tesoro. Quanto all'utilizzo delle entrate vincolate, esso dovra' essere disposto, nei limiti delle assegnazioni di competenza prive di vincoli, comunicate per il 1998 da una qualsiasi amministrazione statale e non ancora accreditate nei conti di tesoreria, nonche' nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1997 per la parte che non sia stata gia' posta a salvaguardia delle somme utilizzate nel corso del 1997. Naturalmente, gli enti che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 38 del decreto legislativo n. 77 del 1995 utilizzeranno le somme vincolate anche secondo i criteri ed i limiti ivi indicati. E' opportuno, pertanto, che l'ente comunichi al proprio tesoriere, per ogni tipologia di trasferimento erariale, l'ammontare della rata e la relativa data di "comunicazione". Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati