Ai prefetti della Repubblica
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri -  Dipartimento    per  la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                  Al  Ministero   del   tesoro,   del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica   - Dipartimento    della
                                  ragioneria generale  dello Stato  -
                                  I.GE.S.P.A.   -   Dipartimento  del
                                  tesoro - Servizio II
                                  Alla     Banca      d'Italia      -
                                  Amministrazione centrale - Servizio
                                  rapporti  con il tesoro - Divisione
                                  normativa e procedurale
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  Commissario  dello  Stato nella
                                  regione Siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sarda
                                  Al Commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  Commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli     uffici   regionali      di
                                  riscontro      amministrativo   del
                                  Ministero  dell'interno  presso  le
                                  prefetture    dei   capoluoghi   di
                                  regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Associazione bancaria italiana
 1. Premessa.
  La  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  recante  "Misure  per  la
stabilizzazione  della finanza  pubblica", provvedimento  "collegato"
alla legge  finanziaria del 27  dicembre 1997, n. 450,  disciplina la
determinazione  e  le  modalita'   di  erogazione  dei  trasferimenti
erariali agli enti locali per gli anni 1998/2000.
  L'importante  innovazione introdotta  dalle citate  disposizioni e'
rappresentata   dalla  diversa   modalita'   di  corresponsione   dei
trasferimenti erariali che viene operata  per le province ed i comuni
con  popolazione  superiore,  rispettivamente,  a  400.000  e  60.000
abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996).
  In particolare,  per tutti gli  enti locali l'art. 49  della citata
legge n. 449 del 1997 conferma per l'anno 1998 le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 164 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, attinenti
la determinazione dei trasferimenti erariali  per l'anno 1997, di cui
sono stati dati ampi chiarimenti  con le circolari F.L. 15/1997, F.L.
18/1997 e F.L. 21/1997 rispettivamente del  7 aprile, del 22 aprile e
del 27 giugno 1997 e stabilisce, altresi', i criteri di riparto delle
risorse aggiuntive determinate per il  1998 in complessive lire 544,3
miliardi.
  Per  le  province ed  i  comuni  con popolazione,  rispettivamente,
inferiore a 400.000 e 60.000 abitanti  e per le comunita' montane con
popolazione complessiva montana superiore a 10.000 abitanti, il comma
2 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 ribadisce, per l'anno 1998
e fino al 2000, le modalita' di comunicazione e di accreditamento dei
trasferimenti   erariali  introdotte   nel  1997   dall'art.  9   del
decreto-legge 31 dicembre 1996,  n. 669, convertito con modificazione
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
  Per  le  province ed  i  comuni  con popolazione,  rispettivamente,
superiore a 400.000 e 60.0000  abitanti (dati ISTAT sulla popolazione
1996), ai sensi del precedente comma 1 del citato art. 47 della legge
n. 449  del 1997, dal 1998  i pagamenti dei contributi  erariali sono
subordinati al raggiungimento del limite di giacenza delle liquidita'
determinato   in   misura    percentuale   sulle   attribuzioni   dei
trasferimenti erariali disposti da  questo Ministero che, per ciascun
ente, e'  stato stabilito  con decreto del  Ministro del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  Cio'  premesso,  di  concerto  con il  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello
Stato e Direzione generale del Tesoro, si ritiene opportuno fornire i
necessari chiarimenti sulle modalita' di erogazione dei trasferimenti
erariali.  A tal  fine, la  presente circolare  e' articolata  in due
parti in  ciascuna delle quali  le problematiche connesse  alle nuove
disposizioni di finanza locale vengono trattate distintamente in base
alla appartenenza degli  enti locali all'una o  all'altra delle fasce
di popolazione previste dalla citata legge n. 449 del 1997.
  2. Trasferimenti erariali in favore delle province e dei comuni con
popolazione, inferiore, rispettivamente, a  400.000 e 60.000 abitanti
e delle comunita' montane.
  Come accennato in premessa, ai  sensi dell'art. 47 della menzionata
legge  n. 449  del 1997,  i trasferimenti  erariali agli  enti locali
previsti  dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni,  vengono assegnati  con le  stesse scadenze
previste nel 1997.
  In via  preliminare, si fa presente  che la disciplina per  il 1998
vale anche per gli anni 1999 e 2000.
  2.1.  Contributo  ordinario,  consolidato   e  perequativo  per  la
fiscalita' locale.
  In virtu' delle norme contenute all'art. 9 del citato decreto-legge
n. 669 del 1996, i contributi ordinari, consolidati e perequativi per
la fiscalita'  locale vengono assegnati  in tre rate di  pari importo
entro  i mesi  di febbralo,  maggio e  ottobre 1998.  Restano esclusi
dalla terza  rata gli enti  che alla data  del 15 settembre  1998 non
hanno  fatto  pervenire  a  questo Ministero  la  certificazione  sul
bilancio  di  previsione  dell'anno   1998  e  sul  conto  consuntivo
dell'anno 1996.
  E'  da   rilevare,  al  riguardo,  che   nella  determinazione  del
contributo ordinario e' confluito il trasferimento erariale attinente
al   fondo  di   complessive   lire  180   miliardi  attribuito   con
provvedimento del 30 giugno 1997  al comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 156, della citata legge n.
662 del 1996.
2.1.1. Altri contributi.
  Il contributo  erariale a  valere sul fondo  per lo  sviluppo degli
investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al 1 gennaio
1998, nella misura del  40 per cento entro il 30  aprile 1998 e nella
misura del 50 per cento entro il  31 luglio 1998. Entro il 31 ottobre
1998, infine, viene assegnato il saldo corrispondente alla differenza
tra  gli  acconti  versati  e  l'ammontare  complessivo  della  nuova
spettanza   del  medesimo   anno  rideterminata   sulla  base   delle
certificazioni  relative  ai  mutui  contratti  nel  1997,  ai  mutui
contratti nel 1996 in ammortamento  dal 1 gennaio 1998, nonche' sulla
base   delle  variazioni   intervenute  nel   1997  sui   mutui  gia'
assoggettati ai benefici del fondo in argomento.
  Il  contributo  nazionale  ordinario  per  gli  investimenti  e  il
contributo per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi
degli  stipendi dei  segretari  comunali vengono  assegnati in  unica
soluzione, rispettivamente,  entro il 31  luglio 1998 ed entro  il 30
giugno 1998.
  In  applicazione dell'art.  49, comma  11, della  legge n.  449 del
1997, nel rispetto delle modalita' di  riparto di cui all'art. 41 del
decreto legislativo n. 504 del  1992, lo stanziamento complessivo del
fondo nazionale ordinario per gli investimenti e' attribuito per l'80
per cento  ai comuni  con popolazione inferiore  a 5.000  abitanti ed
alle comunita' montane; il restante 20 per cento ai rimanenti enti.
  Il riparto, in corso di determinazione, del fondo di complessive L.
59.378.000.000, stanziato  nel 1998  per il  finanziamento dell'onere
derivante dagli incrementi degli  stipendi dei segretari comunali, e'
destinato  ai comuni  con popolazione  fino a  10.000 abitanti  (dati
ISTAT sulla popolazione 1996) di classe  III e IV alle cui segreterie
sono  preposti i  segretari  comunali inquadrati  nell'ottava e  nona
qualifica funzionale,  nonche' ai comuni con  popolazione superiore a
10.0000 abitanti ed  alle province cui sono preposti  i segretari con
qualifica dirigenziale destinatari dei  contratti nazionali di lavoro
stipulati  tra  l'A.R.A.N.  e le  Organizzazioni  sindacali.  Restano
esclusi  dal  concorso erariale  le  province  autonome di  Trento  e
Bolzano in quanto non destinatarie degli effetti economici dei citati
contratti  nazionali   di  lavoro   stipulati  tra  l'A.R.A.N   e  le
Organizzazioni sindacali tra il 1995 e il 1997.
2.2. Modalita' di erogazione dei contributi erariali.
  L'assegnazione  dei trasferimenti  erariali viene  disposta con  le
stesse modalita'  operative previste nel  1997 dal citato art.  9 del
decreto-legge n. 669 del 1996.
  In maniera identica al 1997,  il Ministero dell'interno si limita a
comunicare  alle  tesorerie  territorialmente  competenti,  entro  le
suindicate  scadenze,  i  trasferimenti erariali  spettanti  ad  ogni
singola provincia, comune e comunita' montana con popolazione montana
superiore  a 10.000  abitanti. Contestualmente,  ad ogni  ente locale
interessato,   viene  inviato   per  il   tramite  della   competente
prefettura,  avviso  di   comunicazione  dell'importo  normativamente
maturato.  Le   sezioni  di  tesoreria,  su   richiesta  degli  enti,
anticipano  le  somme  in   argomento,  previo  accertamento  che  le
disponibilita' sui conti di tesoreria  siano ridotte almeno al 20 per
cento rispetto alle  disponibilita' presenti sul medesimo  conto al 1
gennaio 1998, cosi' come previsto dall'art. 3 comma 214, della citata
legge  n. 662  del 1996.  Per le  comunita' montane,  con popolazione
montana inferiore a  10.000 abitanti, e per i  comuni con popolazione
inferiore  a  5.000  abitanti,   ancora  esclusi  dal  sistema  della
tesoreria unica a  seguito della vigenza del  contratto con tesoriere
non  abilitato,  il pagamento  dei  contributi  in argomento  avviene
mediante l'accreditamento diretto presso  i rispettivi conti correnti
postali. Dall'attribuzione successiva alla scadenza del contratto con
il  tesoriere  non   abilitato,  di  cui  all'art.   50  del  decreto
legislativo del 25 febbraio 1995,  n. 77, e successive modificazioni,
i comuni interessati vengono  assoggettati alle medesime modalita' di
pagamento degli altri enti locali.
  In considerazione dei dubbi sollevati nel corso del 1997 ed al fine
di semplificare  le modalita' di  accreditamento dei fondi  agli enti
locali,  sarebbe opportuno  che  la richiesta  di accreditamento  dei
fondi fosse  formulata annualmente  con riferimento a  ciascuno degli
anni 1998/2000. Con tale procedura - che naturalmente non esclude che
l'ente  locale  possa avanzare  singole  richieste  - la  sezione  di
tesoreria  procedera' ad  accreditare direttamente  i fondi  all'ente
interessato solo  sulla base dell'accertamento della  riduzione delle
giacenze al limite del 20 per cento.
  Restano valide, inoltre,  le disposizioni di cui  all'art. 9, comma
8, del  citato decreto-legge n.  669 del 1996, le  quali stabiliscono
che  i  titoli  di  spesa,  relativi al  pagamento  di  servizi  resi
dall'ente  all'amministrazione  emittente  e quelli  di  importo  non
superiore a L. 500.000, restano esclusi dalla verifica da parte delle
tesorerie provinciali  dello Stato del raggiungimento  del limite del
20 per cento rispetto alle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1998.
  2.3. Modalita' e  tempi di accreditamento da  parte delle tesorerie
provinciali dello Stato.
  Ai sensi del  comma 5, del citato art. 9,  del decreto-legge n. 669
del 1996  e al fine  di semplificare le procedure  di accreditamento,
tenuto conto della metodologia gia'  applicata nel corso del 1997, la
sezione  di  tesoriera  territorialmente competente  procedera'  agli
accreditamenti  dei  titoli  di   spesa  o  delle  comunicazioni  del
Ministero  dell'interno  dando  priorita' a  quelli  cronologicamente
precedenti ed in caso di titoli di spesa o di comunicazioni aventi la
stessa scadenza a quelli di importo inferiore.
  2.4. Utilizzo dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali
giacenti presso le tesorerie territorialmente competenti.
  La  conferma   per  il   triennio  1998/2000  delle   modalita'  di
assegnazione dei  trasferimenti erariali, rende  opportuno riproporre
le varie  problematiche attinenti  l'utilizzo dei  contributi statali
giacenti  nei  conti aperti  presso  le  sezioni di  tesoreria,  gia'
oggetto nel 1997 di apposite circolari ministeriali.
2.4.1. Utilizzo di somme con vincolo di destinazione.
  Poiche'  l'accertamento da  parte  delle sezioni  di tesoreria  sul
raggiungimento  del 20  per  cento della  liquidita'  esistente al  1
gennaio di ciascuno  degli anni dal 1998 al 2000  viene effettuato su
tutte le disponibilita' liquide -  quelle libere e quelle con vincolo
di  destinazione -  in  considerazione del  fatto  che la  disciplina
normativa non  prevede alcuna  esclusione all'interno  della giacenza
accertata  dalle predette  sezioni  di  tesoreria, appare  necessario
richiamare  l'attenzione  degli   enti  locali  sull'opportunita'  di
utilizzare  per  il  pagamento  di  spese  correnti  anche  le  somme
vincolate. In caso contrario,  verrebbe paralizzata la gestione degli
enti  che -  non vedendosi  accreditare alcuna  somma da  parte delle
sezioni di tesoreria,  in presenza di liquidita' superiori  al 20 per
cento  - non  saprebbero  come fronteggiare  le  proprie esigenze  di
pagamento.
  L'utilizzo delle somme vincolate deve pero' essere disposto in modo
tale  da  coniugare le  esigenze  che  derivano dalla  normativa  che
disciplina  l'accreditamento  dei  fondi  agli  enti  locali  con  la
tassativa  esigenza  di ricostituire  le  somme  vincolate e  di  non
compromettere il  conseguimento degli obiettivi cui  dette somme sono
destinate.
  A tal  fine, l'utilizzo delle  somme vincolate avverra'  nei limiti
complessivi di seguito specificati:
  a) in misura pari ai titoli  di spesa che risultano giacenti presso
la   competente  sezione   di  tesoreria   e  non   risultano  ancora
accreditati. I titoli di spesa  devono riferirsi a pagamenti privi di
vincolo di destinazione;
  b) in  misura pari  alle comunicazioni del  Ministero dell'interno,
relative ai trasferimenti statali per l'anno  in corso e per gli anni
precedenti, che  risultino giacenti  presso la competente  sezione di
tesoreria  e, quindi,  non  ancora accreditate.  Le comunicazioni  in
parola  devono   riferirsi  a  trasferimenti  privi   di  vincolo  di
destinazione.
  Naturalmente, gli  importi di cui  alle precedenti lettere a)  e b)
devono essere considerati per la parte che non sia stata ancora posta
a salvaguardia delle somme vincolate che risultino gia' utilizzate.
  Conclusivamente,  l'utilizzo delle  somme  vincolate  non deve  mai
essere superiore all'ammontare complessivo  dei crediti certi (titoli
di  spesa  e  comunicazioni  giacenti presso  la  tesoreria  statale)
afferenti somme prive  di vincoli di destinazione, solo  in tal modo,
infatti,   puo'   essere   assicurata   l'immediata   liquidita'   ed
esigibilita' delle somme vincolate.
  E' di tutta evidenza che,  al momento dell'accreditamento dei fondi
di  cui alle  precedenti  lettere  a) e  b),  questi dovranno  essere
destinati alla ricostituzione delle somme vincolate.
  2.4.2. Liquidita' costituita da somme a disposizione di giustizia.
  Nel caso in cui la liquidita'  sia costituita, in tutto o in parte,
da somme a disposizione di giustizia (per pignoramenti) e' necessario
neutralizzare  gli effetti  che tali  somme altrimenti  comportano ai
fini degli accreditamenti di fondi  statali da parte delle sezioni di
tesoreria.
  In  particolare, poiche'  le somme  in parola  non rientrano  nella
disponibilita' dell'ente  locale, gli  accreditamenti da  parte delle
citate  sezioni  dovranno  essere disposti  allorche'  la  liquidita'
risultera' inferiore all'importo corrispondente al 20 per cento della
liquidita' al  l gennaio maggiorato  degli importi a  disposizione di
giustizia.
  A tal  fine, il tesoriere  dell'ente locale dovra' attestare  - con
aggiornamento  periodico  -  alla  competente  sezione  di  tesoreria
l'ammontare  delle  somme  vincolate  secondo  la  disciplina  recata
dall'art. 1-bis della legge 29 ottobre  1984, n. 720, e dall'art. 113
del decreto legislativo n. 77 del 1995.
  Relativamente all'aggiornamento periodico  appare utile evidenziare
che  non  e'  opportuno  procedere ad  una  nuova  attestazione  ogni
qualvolta si presenti un provvedimento  che comporta un aumento delle
somme vincolate a fini di giustizia.
  Appare   infatti  preferibile   produrre  una   nuova  attestazione
allorche' il tesoriere,  sentito anche l'ente locale,  ritenga che le
somme a  disposizione di  giustizia abbiano raggiunto  una dimensione
tale da  compromettere l'acquisizione  della liquidita'  necessaria a
fronteggiare gli effettivi pagamenti dell'ente.
  Occorre  invece  produrre  una nuova  attestazione  ogni  qualvolta
intervenga  un  provvedimento  (estinzione di  un  pignoramento)  che
comporta una riduzione delle somme vincolate a fine di giustizia.
  2.4.3. Giacenze  superiori al 20  per cento ma non  sufficienti per
fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili.
  Come gia' avvenuto nel corso del 1997, anche nel triennio 1998/2000
si  possono verificare  casi  in cui,  pur  sussistendo una  giacenza
superiore  al   limite  del  20   per  cento,  l'ente   locale  debba
fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza.
  Nel confermare la procedura che  nello scorso anno ha consentito di
superare   tale   problematica,    evitando   altresi'   il   ricorso
ingiustificato all'anticipazione di tesoreria,  si ritiene di fornire
in proposito chiarimenti piu' dettagliati.
  In  via preliminare,  si  segnala l'opportunita'  che,  al fine  di
conseguire uniformita'  e certezza operativa dei  soggetti coinvolti,
il tesoriere  dell'ente locale  trasmetta alla competente  sezione di
tesoreria  una  attestazione  conforme   allo  schema  allegato  alla
presente circolare.
  Sotto il profilo  dei presupposti, si fa presente  che la procedura
puo' essere attivata laddove si tratti esclusivamente di:
  a)  pagamenti a  scadenza  fissa (stipendi,  contributi  e rate  di
ammortamento di mutui o di prestiti obbligazionari);
  b) pagamenti  indifferibili, intendendosi  come tali quelli  la cui
mancata  o ritardata  effettuazione e'  suscettibile di  creare oneri
aggiuntivi per l'ente;
  c) pagamenti che, a fine esercizio, devono comunque essere eseguiti
ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 77 del 1995.
  Sotto il profilo  dei contenuti si precisa che  il giorno riportato
nell'attestazione  per  l'accreditamento  dei fondi  da  parte  della
sezione di  tesoreria deve  coincidere con il  giorno dell'estinzione
della spesa da parte del tesoriere.
  Con  riguardo  ai  tempi  di  consegna,  si  precisa  altresi'  che
l'attestazione deve  essere acquisita  dalla sezione di  tesoreria il
giorno precedente quello dell'accreditamento dei fondi da parte della
sezione  medesima.  Nel giorno  successivo  a  quello della  consegna
dell'attestazione  il  tesoriere  procedera', anche  in  assenza  del
documento  contabile   rilasciato  dalla  sezione  di   tesoreria,  a
scritturare l'importo dell'accreditamento richiesto e ad effettuare i
pagamenti in parola.
  Circa le incombenze a carico  delle sezioni di tesoreria si segnala
che nel giorno  indicato per l'accreditamento - e,  cioe', nel giorno
successivo  alla  consegna  dell'attestazione   del  tesoriere  -  la
competente   sezione  di   tesoreria  procedera'   all'accreditamento
dell'importo richiesto secondo le  modalita' previste dall'art. 9 del
decreto-legge  n. 669  del 1996.  In particolare,  la sezione  dovra'
accreditare un importo che in ogni caso non potra' essere inferiore a
quello richiesto e,  cio', in ragione del  fatto che l'accreditamento
dovra' essere effettuato  con i criteri di cui al  comma 5 del citato
art. 9.
  Giova ribadire che la sezione di tesoreria procedera', nel rispetto
dei criteri  indicati al  punto 2.3,  ad accreditare  i fondi  fino a
quando  l'ultimo   accreditamento  utile  avra'   superato  l'importo
richiesto dal tesoriere.
  E' opportuno  che l'ente comunichi  al proprio tesoriere,  per ogni
tipologia  di trasferimento  erariale,  l'ammontare della  rata e  la
relativa data di "comunicazione".
  Si   richiama,    infine,   l'attenzione   dei    tesorieri   sulle
responsabilita'  che assumono  in  ordine alla  veridicita' dei  dati
riportati nell'attestazione  e sulla  necessita' che la  richiesta di
accreditamento  dei  fondi  sia  limitata   ad  un  importo  che  non
pregiudichi la  ricostituzione delle somme vincolate  che siano state
utilizzate.
  2.4.4. Validita' delle comunicazioni oltre l'anno di competenza.
  Con  la  chiusura   degli  esercizi  finanziari  1998   e  1999  le
comunicazioni trasmesse  dal Ministero  dell'interno alle  sezioni di
tesoreria non perdono la loro efficacia, cosi' come gia' avvenuto per
le comunicazioni del 1997.
  Conseguentemente,  dette comunicazioni  possono essere  accreditate
anche negli anni successivi con  l'avvertenza, pero', che ai fini del
loro accreditamento  le sezioni  di tesoreria calcoleranno  il limite
del 20 per cento sulla liquidita' esistente al 1 gennaio dell'anno di
riferimento.
2.4.5. Pagamento dei titoli di spesa "non trasportabili".
  Al  fine  di evitare  un  aggravio  di  oneri  per l'erario  -  che
deriverebbe dall'insorgere  di un  contenzioso che  verosimilmente si
aprirebbe  a   seguito  dei   ritardi  connessi  alla   procedura  di
riassegnazione dei fondi (residui perenti)  - si precisa che i titoli
di spesa corredati dall'annotazione "non trasportabile" devono essere
accreditati  agli  enti  locali   entro  la  chiusura  dell'esercizio
finanziario di riferimento  a prescindere dal limite  di giacenza del
20 per cento.
  3. Contributi  erariali in favore  delle province e dei  comuni con
popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti.
  Con le innovazioni  introdotte dall'art. 47, comma  1, della citata
legge  n.  449  del  1997 i  trasferimenti  erariali  spettanti  alle
province ed  ai comuni con popolazione  superiore, rispettivamente, a
400.000 e 60.000 abitanti - di cui all'elenco allegato al decreto del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
del 16 gennaio 1998, n. 29380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 20  gennaio 1998, limitatamente ai fondi  gestiti sui capitoli
del Ministero  dell'interno ed indicati  nel decreto - non  sono piu'
assoggettati dal 1998 al sistema  delle comunicazioni alle sezioni di
tesoreria  provinciale dello  Stato delineato  dalle disposizioni  di
finanza locale per il 1997.
  A tale riguardo, in accordo con l'interpretazione gia' espressa dal
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
con la circolare del 3 febbraio 1998, n. 9, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  30 del  6 febbraio 1998,  si ritiene  opportuno esporre
dettagliatamente  le problematiche  connesse alla  determinazione dei
trasferimenti  erariali,   alla  definizione  dei  nuovi   limiti  di
disponibilita'  di  cassa  nei  conti aperti  presso  le  sezioni  di
tesoreria  necessari all'erogazione  dei citati  contributi erariali,
alle  modalita'  ordinarie  e straordinarie  di  specifici  pagamenti
disposti da questo Ministero.
3.1. Determinazione dei trasferimenti erariali.
  I  contributi  erariali spettanti  nel  1998  agli enti  locali  in
argomento sono determinati  con le stesse modalita'  previste per gli
enti locali  con popolazione, rispettivamente, inferiore  a 400.000 e
60.000  abitanti,  gia' riportate  ai  paragrafi  2.1 e  2.1.1  della
presente circolare, ai  quali pertanto si rimanda,  ad esclusione dei
tempi di assegnazione degli stessi.  Cio', in quanto l'art. 47, comma
1,  della legge  n. 449  del 1997  ha abrogato  per tali  enti, salvo
quanto successivamente stabilito dal decreto  del 16 gennaio 1998, le
scadenze  nell'attribuzione   dei  trasferimenti   erariali  previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996.
3.2. Definizione dei nuovi limiti di giacenza.
  Con il  citato decreto 16 gennaio  1998, n. 29380, il  Ministro del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica, ha stabilito
che  la base  di riferimento  per  la quantificazione  del limite  di
giacenza e' costituita dalla sommatoria del contributo ordinario, del
contributo consolidato, del fondo per la perequazione degli squilibri
di fiscalita' locale  e del fondo per lo  sviluppo degli investimenti
spettanti agli enti  locali interessati in conto  competenza 1998. Su
detta  attribuzione   complessiva  sono   state  applicate,   per  la
determinazione del limite di giacenza, le percentuali del 14 e 18 per
cento,  come  indicato per  ciascun  ente  nella  tabella di  cui  al
richiamato decreto.
  Nell'applicazione di quanto indicato, il Ministero dell'interno per
la  corretta determinazione  dei pagamenti  da effettuare  sulla base
della liquidita' di cassa presente nei conti aperti presso le sezioni
di  tesoreria deve  maggiorare il  limite di  giacenza delle  somme a
disposizione di giustizia (pignoramenti).
  A  tale riguardo,  nel caso  in cui  la liquidita'  degli enti  sia
costituita,  in  tutto  o  in  parte,  da  somme  a  disposizione  di
giustizia, al  fine di neutralizzare gli  effetti sull'accreditamento
dei  fondi  statali,   e'  opportuno  che  i   tesorieri  degli  enti
trasmettano  al Ministero  dell'interno con  aggiornamento periodico,
ove necessario, via fax  al numero 06/4828810, apposita comunicazione
riportante   l'ammontare  complessivo   delle  citate   liquidita'  a
disposizione di giustizia giacenti nei  conti aperti nelle sezioni di
tesoreria.
  Relativamente all'aggiornamento periodico appare utile evidenziare,
come gia' indicato al punto 2.4.2,  che non e' opportuno procedere ad
una nuova  attestazione ogni  qualvolta si presenti  un provvedimento
che  incida  sulla  disponibilita'  della  giacenza.  Appare  infatti
preferibile produrre  una nuova attestazione allorche'  il tesoriere,
sentito anche l'ente  locale, ritenga che le somme  a disposizione di
giustizia  abbiano raggiunto  una  dimensione  tale da  compromettere
l'acquisizione  della   liquidita'  necessaria  a   fronteggiare  gli
effettivi pagamenti dell'ente.
  Occorre  invece  produrre  una nuova  attestazione  ogni  qualvolta
intervenga  un  provvedimento  (estinzione di  un  pignoramento)  che
comporti una riduzione delle somme vincolate a fine di giustizia.
  3.3. Modalita' ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali.
  I  limiti di  giacenza definiti  secondo le  modalita' indicate  al
precedente  paragrafo 3.2  sono  confrontati con  i dati  provenienti
dalla  Ragioneria   generale  dello  Stato,  per   il  tramite  della
Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno sulle liquidita'
dei conti di  tesoreria. Per gli enti le cui  disponibilita' di cassa
risultino  inferiori  al  limite   in  argomento  viene  disposto  il
pagamento di  un insieme di  trasferimenti erariali il  cui ammontare
complessivo riporti  la disponibilita' liquida dell'ente  al di sopra
del richiamato limite di giacenza.
  Si fa  presente che  in attuazione  del comma  3, dell'art.  2, del
citato decreto  n. 29380,  le erogazioni  che devono  essere disposte
sulla base del monitoraggio in argomento attengono ai soli contributi
ordinari,  contributi  consolidati,  perequativo  per  la  fiscalita'
locale e fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti agli enti
locali sia in conto competenza 1998 che in conto residui.
  Ne consegue che  questo Ministero, per tutte le  altre tipologie di
contributi erariali spettanti nel 1998,  dispone i pagamenti a favore
degli enti  locali interessati,  entro le  scadenze gia'  indicate al
paragrafo  2.1.1, mediante  emissione  di mandati  diretti presso  le
competenti sezioni di tesoreria.
  Limitatamente ai trasferimenti erariali diversi da quelli vincolati
nel  pagamento ai  limiti  di giacenza  in  questione, comunicati  da
questo  Ministero nel  1997 alle  sezioni di  tesoreria e  non ancora
accreditati per le gia' indicate motivazioni di legge, non stabilendo
l'attuale normativa specifiche scadenze per la loro attribuzione, gli
stessi verranno  pagati con  emissione di  mandato diretto  presso le
competenti  sezioni di  tesoreria  unitamente  alla prima  erogazione
utile   disposta   a   seguito  della   rilevazione   diretta   delle
disponibilita' di cassa degli enti.
  E', infine, da rilevare che, pur avendo gia' disposto il mandato di
pagamento  a  favore dell'ente  locale  con  liquidita' inferiore  al
limite  di  giacenza,  l'ente  stesso potrebbe  avere  l'esigenza  di
acquisire  entro  tempi  brevissimi   la  liquidita'  necessaria  per
fronteggiare i propri  pagamenti. In tal caso,  su richiesta motivata
dell'ente,  questo Ministero  procedera'  - nelle  more del  concreto
accreditamento del suddetto titolo di  pagamento - ad attivare presso
il  Ministero del  tesoro la  procedura per  assicurare un  pagamento
urgente  e, cioe',  un  pagamento  in conto  sospeso  da parte  della
competente sezione  di tesoreria. Quest'ultima procedera'  al ripiano
delle somme scritturate in conto sospeso nel momento in cui ricevera'
il mandato di pagamento.
3.4. Deroghe ai limiti di giacenza.
  In  ottemperanza all'art.  6, comma  5, del  citato decreto  del 16
gennaio 1998 e' facolta' degli  enti locali interessati richiedere al
Ministero  dell'interno,  in  presenza  di  disponibilita'  di  cassa
superiori al limite di giacenza ma insufficienti a far fronte a spese
improcrastinabili  ed  inderogabili, l'erogazione  di  corrispondenti
trasferimenti erariali.
  Coerentemente  con   le  specifiche  indicazioni   riportate  nella
presente circolare sull'utilizzo delle somme a specifica destinazione
per   le   province   ed   i  comuni   con   popolazione   inferiore,
rispettivamente,  a 400.000  e  60.000  abitanti, risulta  necessario
chiarire che  la deroga ai  limiti di giacenza puo'  essere richiesta
solo per la  parte delle spese improcrastinabili  ed inderogabili che
eccede  l'ammontare   delle  liquidita'  a   disposizione  dell'ente,
calcolata al netto delle somme a disposizione di giustizia.
  La domanda a firma del  legale rappresentante dell'ente, da inviare
con lo stesso mezzo indicato al precedente paragrafo 3.2 per le somme
di  giustizia, deve  riportare, oltre  la tipologia,  l'importo e  la
scadenza di ogni  singola spesa per la quale e'  richiesta la deroga,
l'attestazione dell'esaurimento delle  possibilita' di utilizzo delle
somme a specifica  destinazione di legge, secondo  i criteri indicati
nella citata circolare n. 9 del Ministero del tesoro.
  Quanto  all'utilizzo delle  entrate vincolate,  esso dovra'  essere
disposto,  nei  limiti  delle  assegnazioni di  competenza  prive  di
vincoli,  comunicate per  il  1998 da  una qualsiasi  amministrazione
statale e non ancora accreditate  nei conti di tesoreria, nonche' nei
limiti delle  analoghe assegnazioni di  competenza 1997 per  la parte
che non  sia stata gia'  posta a salvaguardia delle  somme utilizzate
nel  corso del  1997. Naturalmente,  gli  enti che  si trovino  nelle
condizioni prescritte dall'art. 38 del  decreto legislativo n. 77 del
1995 utilizzeranno  le somme vincolate  anche secondo i criteri  ed i
limiti ivi indicati.
  E' opportuno, pertanto, che  l'ente comunichi al proprio tesoriere,
per ogni tipologia di  trasferimento erariale, l'ammontare della rata
e la relativa data di "comunicazione".
                                            Il direttore generale
                                         dell'Amministrazione civile
                                                     Gelati