Al  fine  di  facilitare  l'accesso delle imprese, in particolare
delle PMI, ai finanziamenti agevolati dalla  legge  n.  394/1981,  il
Ministero  del  commercio  estero   e il Mediocredito centrale S.p.a.
hanno predisposto un nuovo modulo di domanda, riportato in allegato.
    Il modulo e' corredato di  dettagliate  istruzioni,  che  guidano
l'utente  alla  compilazione  e tiene   conto   delle modalita' e dei
criteri di gestione applicati dal  Comitato  di  amministrazione  del
Fondo.
    Il  modulo,  inoltre,  e'  redatto  in maniera da consentire, una
volta predisposti  i necessari adeguamenti tecnici,  la  trasmissione
anche per via telematica.
    Il   modulo  sara'  inserito  nei  siti  Internet  del  Ministero
(www.Mincomes. it) e di mediocredito centrale  (www.MCC.it),  da  cui
sara' possibile scaricare il testo ed il relativo software.
    Il  nuovo  modulo  di  domanda  sara'  adottato a decorrere dal 1
giugno 1998. Si fa riserva di apportare  al  modulo  gli  adeguamenti
conseguenti   alle   disposizioni  del  decreto  legislativo  che  ha
trasferito alla Simest S.p.a. la gestione della legge n.  394/1981.
    Le domande presentate con il precedente modulo sono  ammissibili,
ma  potranno  implicare    maggiori richieste di informazioni in fase
istruttoria. In ogni caso, a decorrere dal 1 settembre  1998  saranno
accettate solo domande di finanziamento  presentate sul nuovo modulo.
    Con  l'occasione,  si  informa  che,  ai  fini  dell'accesso   ai
benefici della legge 394/1981, la  definizione  di  piccola  e  media
impresa  deve considerarsi aggiornata in base alla classificazione di
PMI, adottata dall'Unione europea nel quadro della  disciplina  degli
aiuti  di  Stato  alle imprese, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
CEE n. C213 del 23 luglio 1996.
    In sintesi, rinviando allo stesso modulo di domanda per  maggiori
dettagli, secondo la citata definizione comunitaria,
    1) e' definita piccola e media l'impresa che:
    a) ha meno di 250 dipendenti; e,
    b)  ha  un  fatturato  annuo  non  superiore a 40 milioni di ECU,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
    c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza.
    2) E' considerata indipendente l'impresa, il  cui  capitale  o  i
diritti  di  voto  non  siano  detenuti per il 25% o piu' da una sola
impresa oppure congiuntamente  da  piu'  imprese  non  conformi  alle
definizioni  di  piccola  e  media  impresa.  Pertanto,  al  fine  di
effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono  essere
sommate  tutte  le  partecipazioni al capitale sociale o i diritti di
voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta  soglia
puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti:
    a)  l'impresa  e'  detenuta da societa' di investimenti pubblici,
societa' di  capitali  di  rischio  o  investitori  istituzionali,  a
condizione  che  questi non esercitino alcun controllo, individuale o
congiunto, sull'impresa;
    b) il capitale e' disperso  in  modo  tale  che  sia  impossibile
determinare  da  chi  e'  tenuto  e  se  l'impresa  dichiara di poter
legittimamente  presumere  la   sussistenza   delle   condizioni   di
indipendenza.
               Il presidente del Comitato - Direttore generale per la
               promozione degli sconti e per l'internazionalizzazione
                                  delle imprese
                                 SARDI DE LETTO