Al fine di facilitare l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, ai finanziamenti agevolati dalla legge n. 394/1981, il Ministero del commercio estero e il Mediocredito centrale S.p.a. hanno predisposto un nuovo modulo di domanda, riportato in allegato. Il modulo e' corredato di dettagliate istruzioni, che guidano l'utente alla compilazione e tiene conto delle modalita' e dei criteri di gestione applicati dal Comitato di amministrazione del Fondo. Il modulo, inoltre, e' redatto in maniera da consentire, una volta predisposti i necessari adeguamenti tecnici, la trasmissione anche per via telematica. Il modulo sara' inserito nei siti Internet del Ministero (www.Mincomes. it) e di mediocredito centrale (www.MCC.it), da cui sara' possibile scaricare il testo ed il relativo software. Il nuovo modulo di domanda sara' adottato a decorrere dal 1 giugno 1998. Si fa riserva di apportare al modulo gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni del decreto legislativo che ha trasferito alla Simest S.p.a. la gestione della legge n. 394/1981. Le domande presentate con il precedente modulo sono ammissibili, ma potranno implicare maggiori richieste di informazioni in fase istruttoria. In ogni caso, a decorrere dal 1 settembre 1998 saranno accettate solo domande di finanziamento presentate sul nuovo modulo. Con l'occasione, si informa che, ai fini dell'accesso ai benefici della legge 394/1981, la definizione di piccola e media impresa deve considerarsi aggiornata in base alla classificazione di PMI, adottata dall'Unione europea nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. C213 del 23 luglio 1996. In sintesi, rinviando allo stesso modulo di domanda per maggiori dettagli, secondo la citata definizione comunitaria, 1) e' definita piccola e media l'impresa che: a) ha meno di 250 dipendenti; e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza. 2) E' considerata indipendente l'impresa, il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa. Pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti: a) l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa; b) il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' tenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. Il presidente del Comitato - Direttore generale per la promozione degli sconti e per l'internazionalizzazione delle imprese SARDI DE LETTO