IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n. 25, ed in particolare l'art. 4, comma 2;
  Visti  i pareri  dell'Osservatorio per  la valutazione  del sistema
universitario resi nei mesi di marzo e di dicembre 1997;
  Visti  i pareri  resi dalla  settima commissione  della Camera  dei
deputati il 27, 28 e 29  gennaio 1998 e dalla settima commissione del
Senato della Repubblica l'11 febbraio 1998;
  Ritenuto,  sulla  base dei  pareri  resi  dall'Osservatorio per  la
valutazione   del   sistema   universitario   e   dalle   commissioni
parlamentari,  di emanare  il decreto  di cui  all'art. 1,  comma 90,
della legge  23 dicembre  1996, n.  662, al  fine di  individuare gli
atenei  e  le  facoltasovraffollate,  per numero  di  studenti  e  di
docenti, nonche' di determinare i criteri per la graduale separazione
organica degli stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Obiettivi degli interventi
  1. Sono obiettivi degli interventi di graduale separazione organica
degli atenei di  cui al successivo art. 2, che  puo' essere preceduta
anche da suddivisioni delle facolta' o dei corsi di laurea:
  a) il miglioramento  del funzionamento e della  qualita' della vita
della  comunita' universitaria,  in  particolare  della qualita'  del
processo formativo;
  b)  il riequilibrio  del  sistema in  rapporto  all'offerta e  alla
domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del
bacino di utenza territoriale interessato.