IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 4, comma 2; Visti i pareri dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario resi nei mesi di marzo e di dicembre 1997; Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 27, 28 e 29 gennaio 1998 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica l'11 febbraio 1998; Ritenuto, sulla base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e dalle commissioni parlamentari, di emanare il decreto di cui all'art. 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di individuare gli atenei e le facoltasovraffollate, per numero di studenti e di docenti, nonche' di determinare i criteri per la graduale separazione organica degli stessi; Decreta: Art. 1. Obiettivi degli interventi 1. Sono obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli atenei di cui al successivo art. 2, che puo' essere preceduta anche da suddivisioni delle facolta' o dei corsi di laurea: a) il miglioramento del funzionamento e della qualita' della vita della comunita' universitaria, in particolare della qualita' del processo formativo; b) il riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.