IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125 relativa alla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667 concernente norme regolamentari per l'esecuzione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio che prescrive l'apposizione di un apposito contrassegno identificativo della denominazione di origine all'atto dell'immissione al consumo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667; Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 reca in allegato un contrassegno a colori mentre la Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1993 nella quale lo stesso decreto e' stato pubblicato non riporta specificazioni riguardanti la colorimetria da utilizzare; Considerato che tale stato di cose puo' fare insorgere difformi interpretazioni sulla esatta configurazione del contrassegno identificativo della denominazione di origine; Ravvisata la necessita' di integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini di evitare il perdurare di ogni dubbio interpretativo; Considerato altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari estende la possibilita' di tutela e di protezione delle denominazioni di origine italiane nell'anibito dell'area della Comunita' dell'Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stato registrata in ambito europeo la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana", nell'ambito della procedura prevista all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Considerato che il contrassegno predetto, in quanto specifica designazione ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, risulta sancito anche in ambito europeo, a seguito della registrazione della denominazione di orgine protetta "Mozzarella di Bufala Campana"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che in presenza di specifiche competenze istituzionali prevede, in luogo di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'emanazione dei relativi atti in forma di decreti ministeriali; Tenuto conto che, in base al predetto art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sussistono le condizioni per procedere ad una decretazione ministeriale sulla specifica materia, in quanto ricadente nelle competenze esclusive di questo Ministero; Ritenuto di dover precisare, ad integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 ed ai fini di una adeguata identificazione del prodotto in esame, i colori utilizzabili nel contrassegno di cui trattasi e le modalita' di individuazione dei produttori interessati alla denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana"; Decreta: Art. 1. Il prodotto a denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana" e' immesso al consumo munito di un apposito contrassegno apposto sul relativo confezionamento, recante il simbolo visivo riportato in allegato al presente decreto, utilizzando i seguenti riferimenti colorimetrici: 1) parte superiore, sole a raggiera: rosso composto da 79% Magenta e 91% Giallo; 2) parte inferiore, campo verde, composto da 91% Cyan e 83% Giallo, con la dicitura "Mozzarella di Bufala Campana" di colore bianco ad eccezione del nome "Campana" di colore verde; 3) parte centrale, recante la testa di bufala, di colore nero. Il contrassegno di cui trattasi e' parte integrante delle norme di designazione che ne prevedono l'utilizzo esclusivamente con la dicitura "Mozzarella di Bufala Campana", immediatamente seguita dalla menzione "denominazione di origine" ovvero "denominazione di origine protetta".