IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 10 aprile 1954,  n. 125 relativa alla  tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667 concernente  norme regolamentari per l'esecuzione  della predetta
legge;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
maggio  1993 concernente  il  riconoscimento  della denominazione  di
origine "Mozzarella di Bufala  Campana" e l'approvazione del relativo
disciplinare di produzione;
  Visto, in particolare,  l'art. 4 del citato  decreto del Presidente
del Consiglio che prescrive l'apposizione di un apposito contrassegno
identificativo    della    denominazione    di    origine    all'atto
dell'immissione al consumo ai sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1955, n. 667;
  Considerato che il citato decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 maggio 1993 reca in allegato un contrassegno a colori
mentre la Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1993 nella quale
lo  stesso decreto  e'  stato pubblicato  non riporta  specificazioni
riguardanti la colorimetria da utilizzare;
  Considerato che  tale stato  di cose  puo' fare  insorgere difformi
interpretazioni   sulla   esatta  configurazione   del   contrassegno
identificativo della denominazione di origine;
  Ravvisata  la  necessita'  di   integrare  il  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini di evitare il perdurare
di ogni dubbio interpretativo;
  Considerato  altresi'  che  il  regolamento (CEE)  n.  2081/92  del
Consiglio  del   14  luglio  1992  relativo   alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli  ed  alimentari  estende  la possibilita'  di  tutela  e  di
protezione  delle  denominazioni  di  origine  italiane  nell'anibito
dell'area della Comunita' dell'Unione europea;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1107/96  della  Commissione del  12
giugno 1996  con il quale  e' stato  registrata in ambito  europeo la
denominazione  di origine  protetta "Mozzarella  di Bufala  Campana",
nell'ambito  della  procedura  prevista   all'art.  17  del  predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Considerato  che  il  contrassegno predetto,  in  quanto  specifica
designazione ai  sensi dell'art.  4 del  citato regolamento  (CEE) n.
2081/92, risulta  sancito anche  in ambito  europeo, a  seguito della
registrazione della  denominazione di orgine protetta  "Mozzarella di
Bufala Campana";
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  ed agroalimentari con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto l'art. 2 della legge 12  gennaio 1991, n. 13, che in presenza
di specifiche  competenze istituzionali prevede, in  luogo di decreti
del Presidente del Consiglio  dei Ministri, l'emanazione dei relativi
atti in forma di decreti ministeriali;
  Tenuto conto che, in base al predetto art. 2 della legge 12 gennaio
1991,  n.  13,   sussistono  le  condizioni  per   procedere  ad  una
decretazione   ministeriale  sulla   specifica  materia,   in  quanto
ricadente nelle competenze esclusive di questo Ministero;
  Ritenuto  di  dover  precisare,  ad integrazione  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio dei Ministri 10  maggio 1993 ed ai  fini di
una  adeguata  identificazione  del   prodotto  in  esame,  i  colori
utilizzabili  nel contrassegno  di  cui trattasi  e  le modalita'  di
individuazione  dei  produttori  interessati  alla  denominazione  di
origine "Mozzarella di Bufala Campana";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prodotto  a  denominazione  di origine  "Mozzarella  di  Bufala
Campana" e'  immesso al  consumo munito  di un  apposito contrassegno
apposto  sul  relativo  confezionamento, recante  il  simbolo  visivo
riportato  in allegato  al presente  decreto, utilizzando  i seguenti
riferimenti colorimetrici:
  1) parte superiore, sole a  raggiera: rosso composto da 79% Magenta
e 91% Giallo;
  2) parte inferiore, campo verde, composto da 91% Cyan e 83% Giallo,
con la  dicitura "Mozzarella di  Bufala Campana" di colore  bianco ad
eccezione del nome "Campana" di colore verde;
  3) parte centrale, recante la testa di bufala, di colore nero.
  Il contrassegno di cui trattasi  e' parte integrante delle norme di
designazione  che  ne  prevedono  l'utilizzo  esclusivamente  con  la
dicitura "Mozzarella di Bufala Campana", immediatamente seguita dalla
menzione "denominazione di origine"  ovvero "denominazione di origine
protetta".