IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni; Vista la proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996; Sentito il parere della Conferenza Statoregioni; Decreta: Art. 1. 1. I contenuti delle attivita' formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Statoregioni. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparativamente piu' rappresentative.