IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la  legge n. 196 del  24 giugno 1997 recante  disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Visto l'art. 16 della legge 24  giugno 1997, n. 196 citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
  Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997,
n.  196,  concernente  l'emanazione  di  disposizioni  riguardanti  i
contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti;
  Sentito il  parere delle organizzazioni sindacali  dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e le regioni;
  Vista la proposta del comitato istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
  Sentito il parere della Conferenza Statoregioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  contenuti delle  attivita' formative per  apprendisti esterne
all'azienda di cui all'art. 16,  secondo comma, della legge 24 giugno
1997, n. 196, e le  competenze da conseguire mediante l'esperienza di
lavoro sono definiti,  per ciascuna figura professionale  o gruppi di
figure professionali, con riferimento  ai diversi settori produttivi,
con  decreto del  Ministro  del lavoro  e  della previdenza  sociale,
d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere
della Conferenza Statoregioni.
  2. I  decreti di  cui al  comma 1  sono adottati,  con l'assistenza
tecnica dell'ISFOL e  con la partecipazione delle  regioni, entro sei
mesi dalla data del presente decreto,  sulla base degli accordi tra i
rappresentanti delle  organizzazioni nazionali datoriali  e sindacali
di  categoria  aderenti  alle  confederazioni  comparativamente  piu'
rappresentative.