IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 5 della legge 26  luglio 1975, n. 386, di approvazione
ed  esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia e  la  Svizzera  relativo
all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri ed  alla  compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;
  Visto l'art. 2 del protocollo  del 28 aprile 1978, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del  12 febbraio  1979, n.  42 -  che sostituisce
l'art.  31  della  Convenzione  fra   la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione Svizzera  del 9  marzo 1976  - con  il quale  e' stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di uno dei contraenti, da presentarsi  con le modalita' e nei termini
ivi stabiliti.
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
                              Decreta:
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani  di confine,  a  titolo di  compensazione finanziaria,  sono
determinati nel modo seguente:
                               Art. 1.
  I   presenti   criteri   di  ripartizione   si   riferiscono   alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1996 e 1997.