IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni; Visto, in particolare, il terzo comma del citato art. 44 della legge n. 457/1978, come modificato da ultimo dall'art. 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, il quale prevede che gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Attesa la necessita' di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. Gli istituti - che effettuano mutui edilizi, con o senza contributi pubblici, fruenti della garanzia dello Stato, per la realizzazione di programmi costruttivi localizzati su aree comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni - trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, un elenco trimestrale recante le seguenti indicazioni relative ai mutui stipulati nello stesso periodo: data di stipula dell'atto pubblico; importo del mutuo edilizio; fruizione o meno di contributi pubblici sul mutuo (agevolato ordinario); notaio rogante nonche' repertorio e raccolta del rogito; mutuatario (nome, ditta o denominazione sociale) e relativa residenza o sede; importo dell'iscrizione ipotecaria immobiliare. 2. L'Amministrazione, ricevuta l'istanza di pagamento, verifica la regolarita' dell'operazione di mutuo garantita nonche' la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per rendere operante la malleveria erariale, richiedendo la necessaria documentazione e notizie integrative.