IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  44 della legge  5 agosto  1978, n. 457,  e successive
modificazioni;
  Visto,  in particolare,  il terzo  comma del  citato art.  44 della
legge  n.  457/1978,  come  modificato  da  ultimo  dall'art.  7  del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6, convertito dalla legge 30 marzo
1998, n. 61,  il quale prevede che gli  istituti mutuanti trasmettono
periodicamente  al  Ministero  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, un  elenco contenente  l'indicazione degli
elementi  essenziali relativi  ai mutui  edilizi a  tasso d'interesse
ordinario  o  agevolato,  fruenti  della  garanzia  statale,  secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  istituti -  che  effettuano  mutui  edilizi, con  o  senza
contributi  pubblici,  fruenti della  garanzia  dello  Stato, per  la
realizzazione di  programmi costruttivi localizzati su  aree comprese
nell'ambito dei  piani di zona di  cui alla legge 18  aprile 1962, n.
167, o individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971,
n.  865, e  successive  modifiche ed  integrazioni  - trasmettono  al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento del tesoro, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, un elenco
trimestrale  recante  le  seguenti   indicazioni  relative  ai  mutui
stipulati nello stesso periodo:
  data di stipula dell'atto pubblico;
  importo del mutuo edilizio;
  fruizione  o  meno  di  contributi pubblici  sul  mutuo  (agevolato
ordinario);
  notaio rogante nonche' repertorio e raccolta del rogito;
  mutuatario  (nome,  ditta  o   denominazione  sociale)  e  relativa
residenza o sede;
   importo dell'iscrizione ipotecaria immobiliare.
  2. L'Amministrazione, ricevuta l'istanza  di pagamento, verifica la
regolarita' dell'operazione di mutuo garantita nonche' la sussistenza
delle  condizioni  previste  dalla  legge  per  rendere  operante  la
malleveria  erariale,  richiedendo  la  necessaria  documentazione  e
notizie integrative.