IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                 del  commercio  e  dell'artigianato
                                  e
                       IL  DIRETTORE  GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle  legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il  decreto ministeriale  22  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993,
concernente  la  determinazione  dei   requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza presentata dall'organismo  Nemko Alflab S.p.a., con
sede legale in Biassono (Milano), via Trento e Trieste n. 116/118;
  Considerato che  l'organismo Nemko Alflab S.p.a.,  ha dichiarato di
soddisfare  ai criteri  minimi  per la  notifica  degli organismi  di
certificazione;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'organismo "Nemko  Alflab S.p.a.", con sede  legale in Biassono
(Milano), via Trento e Trieste n. 116/118, e' autorizzato ad emettere
certificazione  CEE di  rispondenza  della  conformita' ai  requisiti
essenziali di sicurezza  per i seguenti prodotti  di cui all'allegato
IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE:
   A) Macchine:
  1) Seghe  circolari (monolama e  multilama) per la  lavorazione del
legno e di  materie assimilate o per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
  3) Piallatrici  su una faccia a  carico e/o scarico manuale  per la
lavorazione del legno.
  4) Seghe  a nastro,  a tavola fissa  o mobile, e  seghe a  nastro a
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del
legno e di  materie assimilate o per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  5) Macchine combinate dei tipi di cui ai  punti da 1 a 4 e al punto
7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
  6) Tenonatrici  a mandrini multipli  ad avanzamento manuale  per la
lavorazione del legno.
  7)  Fresatrici ad  asse verticale,  ad avanzamento  manuale per  la
lavorazione del legno e di materie assimilate.
    8) Seghe a catena portatili da legno.
  9) Presse, comprese le piegatrici,  per la lavorazione a freddo dei
metalli,  a carico  e/o scarico  manuale,  i cui  elementi mobili  di
lavoro  possono avere  una corsa  superiore a  6 mm  e una  velocita'
superiore a 30 mm/s.
  10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione
a carico o scarico manuale.
  11) Formatrici della  gomma a iniezione o compressione,  a carico o
scarico manuale.
   B) Componenti di sicurezza:
  1) Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle
persone   (barriere   immateriali,  tappeti   sensibili,   rilevatori
elettromagnetici).
  2)  Blocchi logici  con funzioni  di sicurezza  per dispositivo  di
comando che richiedono l'uso delle due mani.
  3) Schermi  mobili automatici per  la protezione delle  macchine di
cui al punto A9, 10 e 11.
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle relative  modifiche  e  aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.