IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993 con cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra, in via provvisoria taluni organismi; Visto il decreto di autorizzazione emesso in forza della citata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza presentata dall'ente morale I.I.S. - Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria n. 15 - 16141 Genova; Considerato che l'ente I.I.S. - Istituto italiano della saldatura, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'ente "I.I.S. - Istituto italiano della saldatura", via Lungobisagno Istria n. 15 - 16141 Genova, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale. 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.