IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                 del  commercio  e  dell'artigianato
                                  e
                       IL  DIRETTORE  GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Vista la  circolare 25 febbraio  1993, n. 159258,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 99 del 29  aprile 1993 con
cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra,
in via provvisoria taluni organismi;
  Visto il  decreto di  autorizzazione emesso  in forza  della citata
circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle  legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto  il  decreto ministeriale  22  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993,
concernente  la  determinazione  dei   requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'ente morale  I.I.S.  -  Istituto
italiano della saldatura, con sede  legale in via Lungobisagno Istria
n. 15 - 16141 Genova;
  Considerato che l'ente I.I.S.  - Istituto italiano della saldatura,
ha dichiarato di  soddisfare ai criteri minimi per  la notifica degli
organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'ente  "I.I.S.  -  Istituto  italiano  della  saldatura",  via
Lungobisagno Istria n. 15 -  16141 Genova, e' autorizzato ad emettere
certificazione  CEE di  rispondenza  della  conformita' ai  requisiti
essenziali di sicurezza  per i seguenti prodotti  di cui all'allegato
IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE:
   A) Macchine:
  10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione
a carico o scarico manuale.
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle relative  modifiche  e  aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.