IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza presentata dall'organismo E.C.O. - European Certifying Organization, con sede legale in Ravenna, via Brunelleschi n. 9; Considerato che l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization", con sede legale in Ravenna, via Brunelleschi n. 9, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile. 1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale. 1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale. 1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale. 8) Seghe a catena portatili da legno. 12) Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei. 13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 15) Ponti elevatori per veicoli. 16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri. B) Componenti di sicurezza: 4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 5) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS). 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.