IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                 del  commercio  e  dell'artigianato
                                  e
                       IL  DIRETTORE  GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,
supplemento  ordinario n.  146 del  6 settembre  1996; di  attuazione
delle  direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE   e  93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle  legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il  decreto ministeriale  22  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993,
concernente  la  determinazione  dei   requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza   presentata  dall'organismo  E.C.O.   -  European
Certifying Organization, con sede legale in Ravenna, via Brunelleschi
n. 9;
  Considerato   che   l'organismo   E.C.O.  -   European   Certifying
Organization, ha  dichiarato di soddisfare  ai criteri minimi  per la
notifica degli organismi di certificazione;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo "E.C.O.  - European  Certifying Organization",  con
sede  legale in  Ravenna, via  Brunelleschi n.  9, e'  autorizzato ad
emettere  certificazione  CEE  di rispondenza  della  conformita'  ai
requisiti  essenziali di  sicurezza per  i seguenti  prodotti di  cui
all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE:
   A) Macchine:
  1) Seghe  circolari (monolama e  multilama) per la  lavorazione del
legno e di  materie assimilate o per la lavorazione  della carne e di
materie assimilate.
  1.1)  Seghe  a   utensile  in  posizione  fissa   nel  corso  della
lavorazione, a tavola  fissa con avanzamento manuale del  pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile.
  1.2)  Seghe  ad  utensile  in   posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione, a tavola - cavalletto  o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale.
  1.3)  Seghe  a   utensile  in  posizione  fissa   nel  corso  della
lavorazione, dotate di un  dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
  1.4)  Seghe  ad utensile  mobile  nel  corso della  lavorazione,  a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
   8) Seghe a catena portatili da legno.
   12) Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
  macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;
    armatura semovente idraulica;
  con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine
per lavori sotterranei.
  13) Benne di raccolta di  rifiuti domestici a carico manuale dotate
di un meccanismo di compressione.
   15) Ponti elevatori per veicoli.
  16) Apparecchi  per il  sollevamento di persone  con un  rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
   B) Componenti di sicurezza:
  4)  Strutture di  protezione  contro il  rischio di  capovolgimento
(ROPS).
  5) Strutture di  protezione contro il rischio di  cadute di oggetti
(FOPS).
  2. La  certificazione CEE  di cui al  precedente comma  deve essere
effettuata secondo  le forme,  modalita' e procedure  stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle relative  modifiche  e  aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.  Copia  dei  certificati  emessi  e'  inviata  con  periodicita'
trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.