Con  decreto   ministeriale  n.  24282   del  1  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1995 al  31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l. MG2, con sede  in Torino e unita'  di Centro
ricerche  Fiat Orbassano  (Torino)  e Fiat  auto stabilimento  Abarth
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo  di lavoratori pari a n. 7  unita', ed in favore
di  n.  17 lavoratori  parttime  secondo  le modalita'  di  riduzione
riportate  nell'allegato  prospetto  che   fa  parte  integrante  del
presente provvedimento su un organico complessivo di n. 24 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4
febbraio 1998, n. 24056.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24283   del  1  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unita' di Fiat auto
Beinasco (Torino), Fiat auto  centrale energia Rivalta (Torino), Fiat
auto  enti  centrali  (Torino),   Fiat  auto  ingresso  33  Mirafiori
(Torino),  Fiat auto  Mirafiori ex  Teksid (Torino),  Palazzine 19-21
Mirafiori (Torino),  per i quali  e' stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 7  unita', ed in  favore di n.  32 lavoratori parttime  secondo le
modalita' di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte
integrante del  presente provvedimento su un  organico complessivo di
n. 39 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4
febbraio 1998, n. 24057.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24284   del  1  aprile   1998,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 26 settembre  1993 al  25 settembre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art.  1, primo  e secondo comma,  del decretlegge  30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  B.I.A.C., con sede in  Montodine (Cremona) e
unita' di  Montodine (Cremona)  e Gombito (Cremona),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  39  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 51 unita', su un organico complessivo
di n. 66 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  B.I.A.C.,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24285   del  1  aprile   1998,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 26 settembre  1994 al  25 settembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  B.I.A.C., con sede in  Montodine (Cremona) e
unita' di  Montodine (Cremona)  e Gombito (Cremona),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  39  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 35 unita', su un organico complessivo
di n. 58 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  B.I.A.C.,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24286   del  1  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 3 febbraio 1998 al  2 febbraio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Necchi
Compressori, con  sede in  Pavia e  unita' di Pavia,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  27 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  1190  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 1205 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla    S.p.a.   Necchi   compressori,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24296   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1997 al 30 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Comeas
International, con sede  in Roma e unita' di Cosenza  e Paola (Reggio
Calabria),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  27  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 61 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Comeas   International,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24297   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal  12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, con
sede in Ivrea (Torino), e unita'  di Sparone Valperga (Torino), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 91 unita', su un organico complessivo
di n. 136 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  MVO Group,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24298   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1997 al 30 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con
sede in  Bari e  unita' di Bari,  per i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 359 unita', su un organico complessivo di n. 429 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 febbraio 1998, n. 24109.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. SO.GE.SER.,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24299   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 2  ottobre 1997 al 1 ottobre 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac, con
sede in S. Arcangelo (Rimini) e unita' di Santarcangelo (Rimini), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori pari  a n.  108 unita', su  un organico
complessivo di n. 133 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Nuova Lac,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24300   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1995 al  31 maggio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Montaldi, con  sede in  Torino e  unita' di
Torino, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 40  ore  settimanali  a 31,25  ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di  lavoratori pari a n. 12 unita', su
un organico complessivo di n. 23 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 22556 del 14 aprile 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Montaldi,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei Conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24301   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1996 al  31 maggio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Montaldi, con  sede in  Torino e  unita' di
Torino, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 40  ore  settimanali  a 31,25  ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di  lavoratori pari a n. 12 unita', su
un organico complessivo di n. 23 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 22556 del 14 aprile 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Montaldi,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei Conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24302   del  3  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 3  ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Impresa di  costruzioni ingg.  Giovannini e
Micheli, con  sede in  Roma e unita'  di Roma, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 13 unita', su un organico  complessivo di n. 24
unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
marzo 1998, n. 24205.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Impresa  di  costruzioni  ingg.
Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24303  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 ottobre 1994 al  31 dicembre 1994,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck  Vittoria, con  sede  in  Sesto  San
Giovanni  (Milano),  e  unita'  di   Sesto  San  Giovanni  -  settore
trattamenti  termici (Milano),  per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 5 mesi,  la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Falck Vittoria, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lett. c) del decreto ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24304  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  novembre 1994 al 31 dicembre 1994,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Falck Informatica  - dal 1 ottobre 1997 Falck
siderservizi, con  sede in Sesto  San Giovanni (Milano), e  unita' di
Sesto San Giovanni  - settore sala macchine (Milano), per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 14
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 23,57 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n.  6 unita', su un organico complessivo
di n. 36 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Falck informatica,  dal 1 ottobre
1997  Falck  sederservizi,  a corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lett. c) del decreto ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24307  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1995 al  31 agosto 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Falck Lamiere, in liquidazione,  con sede in
Sesto San Giovanni (Milano), e  unita' di Sesto San Giovanni (Milano)
settore: magazzino spedizioni lamiere, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  19  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,66
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 16 unita',  su un organico complessivo di n. 294
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Falck Lamiere, in liquidazione, a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lett. c) del decreto ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24325  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi
& R.  De Rosa, con sede  in Montesilvano (Pescara), e  unita' di Atri
(Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  46  unita', su  un
organico complessivo di n. 89 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Aurelio  Menozzi & R. De  Rosa, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24326  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  31 dicembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.c.  a  r.l.
Comunicazione e immagine,  con sede in Conversano (Bari)  e unita' di
Conversano (Bari),  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  36  ore  settimanali  a 14,50  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 30 unita', su un organico complessivo di n. 60 unita'.
  L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I,   ove  interessato,   sono   altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c. a r.l. Comunicazione  e immagine, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24327  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  31 dicembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3 del  decreto -egge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.c.  a  r.l.
Comunicazione e immagine,  con sede in Conversano (Bari)  e unita' di
Conversano (Bari),  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 5 unita', su un organico complessivo di n. 60 unita'.
  L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I,   ove  interessato,   sono   altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c. a r.l. Comunicazione  e immagine, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   24328  dell'8  aprile   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  31 dicembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.c.  a  r.l.
Comunicazione e immagine,  con sede in Conversano (Bari)  e unita' di
Conversano (Bari),  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 2 unita', su un organico complessivo di n. 60 unita'.
  L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I,   ove  interessato,   sono   altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c. a r.l. Comunicazione  e immagine, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24348  del  10   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SEER - Societa'
editoriale Emiliano  Romagnola - Gruppo  Arca, con sede in  Bologna e
unita'  di Bologna  e  Milano,  per i  quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 23,40 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 19 unita', su un organico complessivo di n. 22 unita'.
  L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I,   ove  interessato,   sono   altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   SEER  -  Societa'  editoriale
emiliano  romagnola -  Gruppo  Arca, a  corrispondere il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24349  del  10   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Arca societa'
editrice de  l'Unita' -  Gruppo Arca,  con sede in  Roma e  unita' di
Bologna, Firenze,  Milano e Roma, per  i quali e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 23,40 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 200 unita', su un organico complessivo di n. 345 unita'.
  L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I,   ove  interessato,   sono   altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Arca societa' editrice dell'Unita'
- Gruppo Arca, a corrispondere  il particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24350  del  10   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. SET - Societa'
editrice  Toscana -  Gruppo Arca,  con sede  in Bologna  e unita'  di
Firenze  e Roma,  per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  36  ore  settimanali  a 23,40  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 20 unita'.
  L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I,   ove  interessato,   sono   altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SET  - Societa' editrice Toscana -
Gruppo Arca,  a corrispondere  il particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.