IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visti  gli  articoli  42  e  39, secondo  comma,  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, concernente  le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  Visto   il  decreto   ministeriale  21   giugno  1988   concernente
l'approvazione  della   tariffa  dei   premi  speciali   unitari  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di societa'
fra  artigiani  lavoratori,  nonche' dei  familiari  coadiuvanti  del
titolare;
  Visto il decreto ministeriale 18  giugno 1988 di approvazione della
tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali per il settore industriale;
  Vista la delibera n. 346  adottata dal Consiglio di amministrazione
dell'INAIL  in data  5  maggio 1998,  concernente  la modifica  della
tabella n. 1 allegata al  sopra citato decreto ministeriale 21 giugno
1988;
  Rilevato  che e'  intervenuta una  sperequazione dei  vigenti premi
speciali unitari per le attivita' che fanno capo alle voci di tariffa
1442, 5250, 7321, 9121, 9122, 9310, risultando, quindi, queste ultime
non  piu'  corrispondenti   alle  classi  di  rischio   in  cui  sono
rispettivamente collocate;
  Ritenuto, pertanto,  di procedere  al trasferimento  delle suddette
voci in classi di rischio piu' adeguate;
                              Decreta:
  A far  data dal 1  gennaio 1998, nella  tabella n. 1  allegata alla
tariffa  dei premi  speciali unitari  per l'assicurazione  contro gli
infortuni  sul lavoro  e le  malattie professionali  dei titolari  di
aziende  artigiane, dei  soci di  societa' tra  artigiani lavoratori,
nonche' dei familiari coadiuvanti del titolare, approvata con decreto
ministeriale 21  giugno 1988,  le voci di  tariffa 1442,  5250, 7321,
9121,  9122, 9310,  gia' comprese,  rispettivamente, nelle  classi di
rischio  7 ,  8  , 6  ,  9 ,  6  , 5  della  tabella stessa,  trovano
collocazione nelle  classi di rischio  6 , 7  , 5  , 8 ,  5 , 4  , ad
ognuna immediatamente inferiore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 maggio 1998
                                                    Il Ministro: Treu