IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo  3, comma  203, della legge  28 dicembre  1995, n.
549,  che demanda  ad  apposito decreto  del  Ministro delle  finanze
l'individuazione  della  tipologia  degli   alloggi,  i  criteri  per
l'assegnazione in  concessione degli alloggi stessi,  le modalita' di
pagamento del canone, le cause  di cessazione dall'assegnazione e gli
organi  competenti ad  emanare ordinanza  amministrativa di  rilascio
dell'immobile;
  Visto l'articolo 3,  commi 197, 199, 200, 201 e  204 della legge n.
549 del 1995;
  Visto l'articolo 9, comma 3, della  legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente l'aggiornamento del canone  degli alloggi concessi in uso
personale  a  propri   dipendenti  dall'amministrazione  dello  Stato
nonche' quello corrisposto dagli  utenti privati relativo ad immobili
del demanio e del patrimonio dello Stato;
  Ritenuta   la  necessita'   di  stabilire   appositi  criteri   per
l'individuazione  della  tipologia  degli alloggi,  da  assentire  in
concessione;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  stabilire  i  criteri  di
valutazione ai  quali deve  farsi riferimento per  l'assegnazione dei
suddetti alloggi,  le modalita' di  pagamento del canone,  nonche' le
cause  di  cessazione  dell'assegnazione,  in modo  da  garantire  la
trasparenza  dell'azione  amministrativa  ed il  pieno  ed  effettivo
rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;
  Ravvisata l'opportunita'  di individuare  gli organi  competenti ad
emanare l'ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
  Visti gli  articoli 12 e  seguenti della  legge 27 luglio  1978, n.
392,  e   successive  modificazioni,  recante  la   disciplina  delle
locazioni di immobili urbani;
  Visti gli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
  Ritenuto che la soppressione  dell'inciso "ove gestiti dagli uffici
del  dipartimento  del territorio"  chiesta  dal  Consiglio di  Stato
relativamente all'articolo  6, comma  3, per evitare  l'equivoco che,
ove tali  alloggi non siano  gestiti dal predetto  dipartimento, essi
siano utilizzabili in modo  difforme da quanto previsto dall'articolo
3, comma 200, della legge n.  549 del 1995, deve ritenersi riferibile
anche all'articolo 1,  comma 1, lettera b), ed  all'articolo 8, comma
2, poiche' anche tali disposizioni  fanno riferimento agli alloggi di
cui all'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota n. 3-8727 del 16 dicembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono oggetto del presente decreto:
  a)  gli immobili  ad uso  abitativo appartenenti  al demanio  ed al
patrimonio dello Stato  liberi e disponibili alla data  di entrata in
vigore del  presente decreto  nelle sedi interessate  dalla mobilita'
dei dipendenti  dell'amministrazione finanziaria di  cui all'articolo
3, comma 197 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  b)  gli immobili  ad uso  abitativo acquistati  con le  risorse del
fondo di previdenza  per il personale del Ministero  delle finanze di
cui all'articolo 3,  comma 200, della legge 28  dicembre 1995, n.549,
da   attribuire    mediante   concessione   ai    dipendenti   civili
dell'amministrazione finanziaria di nuova  assunzione o trasferiti ai
sensi dell'articolo 3, comma 197, della citata legge n. 549 del 1995;
  c)  gli  immobili   di  proprieta'  dello  Stato   che  si  rendono
disponibili per scadenza naturale del  titolo ovvero per esercizio di
azioni  di  autotutela  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria,
nell'ipotesi in cui si tratta di alloggi occupati senza titolo.
  2. Per  gli occupanti in possesso  di titolo, sia che  si tratti di
privati  che di  dipendenti pubblici,  il rilascio  e' previsto  alla
scadenza naturale  del titolo e,  comunque, non prima del  decorso di
tre anni dall'emanazione del presente decreto.
  3.  Gli utilizzatori  degli immobili  occupati senza  titolo devono
lasciare gli alloggi liberi da persone e cose, entro il termine di un
anno   dalla  notifica   del   passaggio  del   bene  al   patrimonio
indisponibile dello Stato.
  4. Sono  fatte salve  tutte le  eccezioni previste  dalle normative
vigenti in  materia di immobili e  di parti di immobili  destinati ad
esigenze di  servizio, connesse ad  incarichi di rappresentanza  e di
comando, nonche' gli alloggi di  servizio gratuiti per consegnatari e
custodi.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il    presente regolamento e'   adottato in attuazione
          dell'art. 3, comma 203, della legge 28 dicembre   1995,  n.
          549, recante: "Misure di razionalizzazione   della  finanza
          pubblica".   Si    trascrive,  per opportuna conoscenza, il
          testo dell'art. 3 nella parte che disciplina  il  programma
          di  mobilita'  del  personale del Ministero delle finanze e
          della disposizione che stabilisce l'adozione  del  presente
          regolamento  per   l'assegnazione   in   concessione  degli
          alloggi  in  favore  del predetto personale.
            "197.  Fermo  restando  quanto previsto   dal   contratto
          collettivo nazionale  di  lavoro  in  materia di  mobilita'
          del   personale,   il Ministero  delle  finanze  predispone
          annualmente  un  programma   di mobilita' interna  volta  a
          favorire  la rotazione di quote di dirigenti e di personale
          con funzioni   di accertamento,  nonche'  a  garantire  una
          razionale   distribuzione   del  personale  sul  territorio
          nazionale.
            198. Al personale trasferito ai sensi del  comma  197  si
          applicano  le  disposizioni   concernenti l'indennita'   di
          missione  prevista per  i magistrati trasferiti  d'ufficio,
          di  cui  all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979,  n. 97,
          come  sostituito dall'articolo 6 della   legge 19  febbraio
          1981,  n.  27,  nonche'    le  disposizioni  concernenti il
          diritto al trasferimento del   coniuge  convivente  di  cui
          all'art.  1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.
            199.    Ai dipendenti   dell'Amministrazione  finanziaria
          assegnati  o trasferiti in   conformita' al   programma  di
          cui  al    comma  197    ed al personale della   Guardia di
          finanza assegnato  o trasferito d'ufficio sono    concessi,
          con    priorita'    rispetto agli   altri aventi   diritto,
          alloggi  appartenti al   demanio o   al patrimonio    dello
          Stato    il  cui  canone  e'   determinato ai   sensi degli
          articoli  12 e   seguenti della legge 27  luglio  1978,  n.
          392, e successive modificazioni.
            200.  Il    fondo  di  previdenza    per il personale del
          Ministero delle  finanze,    istituito  con    decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 17 marzo  1981, n.  211, e'
          autorizzato ad  acquistare, entro  tre anni dalla data   di
          entrata in  vigore della presente  legge, utilizzando, fino
          ad    un  massimo  di  500   miliardi di lire, le   risorse
          finanziarie  disponibili   a   titolo      di   avanzo   di
          amministrazione    del  fondo  stesso,  immobili  ad    uso
          abitativo   da attribuire    in  via    esclusiva  mediante
          concessione  ai  dipendenti    civili  dell'Amministrazione
          finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai  sensi  del
          comma 197. Per l'acquisto e la  gestione degli immobili  il
          fondo  di  previdenza    puo'  avvalersi degli   uffici del
          Dipartimento  del territorio  del Ministero  delle finanze.
          Il Ministro delle finanze,  con propri  decreti,  individua
          le  localita' in  cui devono essere  acquisiti gli immobili
          in  relazione  alle  esigenze    degli  uffici  ed     alle
          difficolta' di  destinazione del personale.
            201.  Le disposizioni   di cui al comma 200 si  applicano
          qualora non sia possibile provvedere  all'esclusione    dai
          programmi  di dismissione di beni  immobili dello Stato  ad
          uso abitativo, non  occupati, nelle localita'   individuate
          ai    sensi    del  medesimo  comma  200.  Detta esclusione
          deve  essere  disposta  con decreto  del   Ministro   delle
          finanze, di concerto con i Ministri competenti.
            202.  Gli  immobili  ad  uso abitativo di propreta' degli
          enti previsti dalla  legge 20  ottobre  1960, n.   1265,  e
          dall'art.    23 del   regio decreto-legge 5 luglio 1934, n.
          1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935,   n.  568,    e
          successive    modificazioni,  sono    attribuiti  in    via
          prioritaria  mediante  concessione   al   personale   della
          Guardia  di finanza assegnato o trasferito d'ufficio.
            203.  Con  decreto del Ministro  delle finanze da emanare
          entro tre mesi dalla data    di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,  ai sensi dell'art.  17, comma  3, della
          legge 23   agosto 1988,   n.  400,    sono  individuati  la
          tipologia  degli   alloggi, i criteri per l'assegnazione in
          concessione    degli  alloggi  stessi,    le  modalita'  di
          pagamento   del  canone,    le    cause    di    cessazione
          dall'assegnazione  e  gli  organi competenti   ad   emanare
          ordinanza  amministrativa   di   rilascio dell'immobile.
            204. I canoni relativi agli alloggi di  cui ai commi  200
          e  202  sono  determinati   ai sensi   degli articoli  12 e
          seguenti della  legge 27 luglio 1978, n. 392, e  successive
          modificazioni".
            - Si  trascrive il  testo del  comma 3 dell'art.  9 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
            "3.  A   decorrere dal   1   gennaio   1994,   il  canone
          degli    alloggi  concessi  in    uso  personale   a propri
          dipendenti  dall'Amministrazione  dello    Stato,     dalle
          regioni    e    dagli    enti  locali,    nonche'    quello
          corrisposto dagli   utenti privati   relativo  ad  immobili
          del   demanio,  compresi  quelli  appartenenti  al  demanio
          militare, nonche' ad immobili del patrimonio  dello  Stato,
          delle  regioni  e    degli  enti    locali,  e' aggiornato,
          eventualmente su base nazionale, annualmente,  con  decreto
          dei  Ministri  competenti,  d'intesa  con  il  Ministro del
          tesoro, o degli Organi  corrispondenti,  sulla    base  dei
          prezzi  praticati    in  regime di libero mercato   per gli
          immobili aventi analoghe  caratteristiche e,  comunque,  in
          misura  non  inferiore   all'equo canone. A decorrere dal 1
          gennaio 1995 gli  stessi canoni sono aggiornati  in  misura
          pari  al  75  per    cento    della    variazione accertata
          dall'Istituto     nazionale     di  statistica      (ISTAT)
          dell'ammontare   dei   prezzi al  consumo  per  le famiglie
          degli   operai   e   impiegati,   verificatesi    nell'anno
          precedente.  Per gli  alloggi ai quali si  applicano canoni
          in  misura    superiore  a quelli risultanti   dal presente
          articolo restano   valide  le  normative  in  vigore.  Alla
          fissazione  dei  criteri  per    l'applicazione  dei  commi
          precedenti   e del   presente comma   si  provvede    entro
          novanta    giorni  dalla  data di entrata in vigore   della
          presente legge con decreti  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con    i  Ministri  delle  finanze  e  dei lavori
          pubblici.   Sono esclusi   gli immobili e   le  parti    di
          immobili  destinati  con    decreto  del    Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri a esigenze di   servizio,  connesse
          ad   incarichi di rappresentanza  e di comando, nonche' gli
          alloggi di  servizio gratuiti per consegnatari e custodi".
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  12  della  legge  27
          luglio  1978,  n.   392 (Disciplina  delle locazioni  degli
          immobili  urbani), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          211 del 29 luglio 1978:
            "Art.  12  (Equo  canone degli immobili adibiti ad uso di
          abitazione).  - 1. Il canone di locazione   e  sublocazione
          degli  immobili  adibiti  ad uso di   abitazione non   puo'
          superare    il  3,85    per  cento    del  valore  locativo
          dell'immobile locato.
            2.  Il valore  locativo e' costituito dal  prodotto della
          superficie  convenzionale  per   il   costo   unitario   di
          produzione del medesimo.
            3.   Il   costo   unitario  di   produzione  e'  pari  al
          costo   base moltiplicato  per  i  coefficienti  correttivi
          indicati nell'art. 15.
            4.  Gli  elementi che concorrono  alla determinazione del
          canone  di  affitto,    accertati    dalle  parti,    vanno
          indicati  nel contratto  di locazione.
            5.   Se   l'immobile   locato  e' completamente  arredato
          con    mobili  forniti  dal    locatore  e  idonei,     per
          consistenza  e    qualita',  all'uso  convenuto,  il canone
          determinato ai sensi dei    commi  precedenti  puo'  essere
          maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
            6.  Le    suddette  modalita'  si    applicano  fino alla
          attuazione della riforma del catasto edilizio urbano".
            -  Si trascrive  il  testo del  comma 2   dell'art.   823
          del  codice civile:
            "2.  Spetta all'Autorita'  amministrativa  la tutela  dei
          beni    che  fanno  parte  del    demanio pubblico. Essa ha
          facolta'  sia di procedere in via  amministrativa, sia   di
          valersi  dei   mezzi ordinari   a difesa della proprieta' e
          del possesso regolati dal presente codice".
            -  Si trascrive  il  testo del  comma 2   dell'art.   828
          del  codice civile:
            "2.  I  beni che fanno parte del patrimonio indisponibile
          non possono essere sottratti  alla loro destinazione,    se
          non nei  modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
            -  Si  trascrive  il  testo  del comma   3 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - I commi   197  e  200  dell'art.    3  della  legge  28
          dicembre  1995,  n.    549,  sono riportati nelle note alle
          premesse.