IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto  il  testo  unico  della  legge   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che disciplina gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
  Visto  il  regolamento  sugli  esami  di  Stato   di   abilitazione
all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale  9
settembre 1957, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 marzo  1993,  n.  84,  concernente  l'ordinamento
della professione di assistente sociale ed in  particolare  l'art.  2
che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante  l'esame
di Stato; 
  Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 23 ottobre 1997; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio   nazionale   dell'ordine   degli
assistenti sociali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi,  nell'adunanza  del  23  febbraio
1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 535 III.6 del 17 marzo 1998); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  diploma  universitario  in  servizio  sociale   e'   titolo
accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio
della professione di assistente sociale. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    La    legge  9    maggio   1989,   n.   168, prevede
          l'istituzione    del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
            -  Il  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, concerne:
          "Approvazione del testo unico delle  leggi  sull'istruzione
          superiore".
            -  La    legge 8 dicembre 1956,  n. 1378, prevede: "Esami
          di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
            - Il decreto ministeriale del   9  settembre  1957  reca:
          "Approvazione  del  regolamento   sugli esami   di Stato di
          abilitazione all'esercizio delle professioni".
            -  Si riporta  il testo  del comma  3 dell'art.  17 della
          legge  23  agosto    1988,       n.     400     (Disciplina
          dell'attivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "Con  decreto  ministeriale   possono   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di   competenza del  Ministro o
          di autorita'   sottordinate al Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti,
          per materie  di   competenza di   piu' Ministri,    possono
          essere    adottati con   decreti  interministeriali,  ferma
          restando  la necessita'  di  apposita   autorizzazione   da
          parte    della    legge.    I regolamenti   ministeriali ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  L'art.    2  della    legge  23    marzo 1993,   n. 84
          (Ordinamento della professione   di   assistente    sociale
          e   istituzione   dell'albo professionale), prevede che:
            "Art. 2  (Requisiti per  l'esercizio della  professione).
          -   1. Per esercitare la professione di  assistente sociale
          e' necessario essere in possesso del  diploma universitario
          di cui all'art.  2 della legge 19  novembre 1990,  n.  341,
          aver  conseguito   l'abilitazione mediante l'esame di Stato
          ed   essere iscritti all'albo  professionale  istituito  ai
          sensi dell'art. 3 della presente legge.
            2.  Con i decreti del Presidente  della Repubblica di cui
          all'art. 9 della  legge 19  novembre  1990, n.   341,    e'
          definito    l'ordinamento  didattico  del  corso di diploma
          universitario di cui al comma 1".
            - Il testo del comma  25  dell'art.  17  della  legge  15
          maggio  1997,  n.   127 (Misure urgenti per  lo snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
            "25.    Il    parere    del   Consiglio   di   Stato   e'
          richiesto  in  via obbligatoria:
            a) per l'emanazione degli atti  normativi del  Governo  e
          dei singoli ministri, ai sensi  dell'art. 17 della legge 23
          agosto    1988,  n.  400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
            b) per    la  decisione  dei    ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
            c)  sugli   schemi generali  di contrattitipo, accordi  e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".