Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di
decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate
con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle
richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Nel decreto legislativo, il cui ultimo testo aggiornato e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1994, sono state inserite le
modifiche normative intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale dell'8
aprile 1998 (decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, legge 23 dicembre 1994, n.
724, decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 316, decreto-legge 28
agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 437, decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1996, n. 365,
legge 15 marzo 1997, n. 59, legge 15 maggio 1997, n. 127, decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sono state
evidenziate in neretto le modifiche apportate dai decreti legislativi
6 marzo 1998, n. 59, e 31 marzo 1998, n. 80 (pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26
marzo 1998, n. 71, e nel supplemento ordinario n. 65/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 80, dell'8 aprile 1998).
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
Per le disposizioni transitorie e finali relative al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e introdotte dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda il testo di tale ultimo
provvedimento ripubblicato in questo stesso supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle Regioni e delle Province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione (a),
al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita'
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
((c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato (b).))
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (c). Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (( (d) e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e) (f)
)), costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
(a) Si trascrive il testo dell'art. 97, primo comma, della
Costituzione: "Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialita' dell'amministrazione".
(b) Lettera sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo della lettera c) sostituita:
"c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato.".
(c) Si trascrive il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione".
(d) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale". Si riporta il testo del relativo art. 2:
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e'
delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti
al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa
per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua
riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al
perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e
26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante
contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime
attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in
base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti
sindacali e della contrattazione compatibili con le norme
costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale
della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito
organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata
dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia
trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo
o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso
il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la
legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione
governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il
controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di
cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il
personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1)
a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario
secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto
legislativo e comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso
giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante
verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge,
ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla
stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti
materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono
definite previa informazione alle organizzazioni sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita'
tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di
trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a
quelli prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi
ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale
militare e delle Forze di polizia, al personale delle carriere
diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica
e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri
generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la
garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere
una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche
dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione
alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di
direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito
delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate
dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse
finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la
gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali;
cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero
attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in
relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della
quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate;
tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti
degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per
l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai
sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la
definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative
attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la
dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale
sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del
personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per
ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere,
nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed
enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a
pre-ventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli
amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti
fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei
rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la
composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di
contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli sono definiti in
coerenza con quelli del settore privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento
degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul
contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal
Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare
l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali,
nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti
sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del
lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla
Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione
pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu'
efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni
giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego
ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle
sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e
Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni
superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva
delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un
periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle
mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti
propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e
modalita' di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici
accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare
direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a
quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata
all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la
determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di
valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di
attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che
siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed
accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione
o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei
dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente
predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente,
societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei
decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a
comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale
medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti
incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione
dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) (abrogata);
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del
personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le
amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove
assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in
caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il
disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso
di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante
mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della
copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza;
prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in
determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di
effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo
anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi
presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i
trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui
al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che
il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia
sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia
collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la
disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del
codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a
societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o
convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando,
a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici
per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad
eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa
individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di
svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle
graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche,
prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i
candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali
avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il
decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della
legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato,
delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie
stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e
delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle
rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il
personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo
svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica
funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione,
anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole
di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da
quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e'
consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e
specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente;
prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che
presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni
organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di
corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi
valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli
di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore
mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai
cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento;
prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione
della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a
quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i
posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in
ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo
solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun
anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni
organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e
scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento
del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto
previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con
decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo
dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere
norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni
che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni
diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere
prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego,
anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di
particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e
per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore.
Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano
destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali.
Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse
attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la
possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la
copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali
non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero
anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee
al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione
del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per
infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei
cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed
a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni,
viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica
e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe
sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina
del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di
costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine
di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento
complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso
mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed
il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni
fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e
successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino
per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei
citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di
spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la
sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina
del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative
procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla
previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della
spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema
scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del
diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica,
agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando
strumenti efficaci per il loro superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della
legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico
impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti
dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e
del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione
delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione
dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della
normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei
controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione
delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo
funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli
investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi
in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle
disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla
data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4,
potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993".
(e) Parole inserite dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
(f) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa". Si riporta il testo del relativo art. 11, comma 4:
"4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni della presente legge recanti principi e criteri
direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo,
in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita'
di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica
degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da
garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto
per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati,
per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il
termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si
intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per
consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale
atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti
prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica".