Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Gabinetto
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato - Gabinetto
                                  Alle amministrazioni autonome
                                  Agli     uffici     centrali    del
                                  bilancio   presso  i  Ministeri   e
                                  le amministrazioni autonome
                                  e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
  L'art.  22,  quinto comma,  della  legge  5  agosto 1978,  n.  468,
prescrive che al rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati
di consuntivo  dalla quale  risulti il significato  amministrativo ed
economico  delle risultanze  contabilizzate di  cui vengano  posti in
particolare evidenza i  costi sostenuti e i  risultati conseguiti per
ciascun servizio, programma e progetto  in relazione agli obiettivi e
agli indirizzi del programma di Governo.
  L'indicata  illustrazione  per  il  1997, come  di  consueto,  deve
integrare  il rendiconto  generale, il  quale deve  essere presentato
entro  il  termine  inderogabile  del  30 giugno  1998,  in  modo  da
costituire  un  adeguato  strumento  di  valutazione  della  gestione
svolta.
  La  riforma del  bilancio dello  Stato  introdotta con  la legge  3
aprile  1997,  n. 94,  introduce  rilevanti  novita' anche  sotto  il
profilo  della valutazione  degli oneri  delle funzioni,  dei servizi
istituzionali  e  dei  programmi e  progetti  delle  amministrazioni,
coniugando risorse, servizi, strutture e risultati e introducendo tra
l'altro la contabilita' analitica per il controllo di gestione.
  E'  appena  il  caso  di  evidenziare che  la  nuova  struttura  di
bilancio,  trovando  la prima  applicazione  nel  corrente anno,  non
comporta   modifiche  alla   precedente  impostazione   prevista  per
l'analisi delle  risultanze della gestione concernente  il consuntivo
1997.
  Premesso quanto  sopra, si invitano le  amministrazioni centrali ed
autonome a  voler fornire  con la  dovuta sollecitudine  le richieste
note informative,  che dovranno, comunque, pervenire  al Dipartimento
della  Ragioneria generale  dello  Stato -  Ispettorato generale  del
bilancio - Divisione III, improrogabilmente  entro il 15 giugno p.v.,
onde consentirne  il necessario coordinamento.  Al fine di  evitare i
rilevanti ritardi verificatisi negli  anni precedenti, che, in taluni
casi, non hanno permesso il rispetto della soprarichiamata normativa,
si raccomanda il piu' rigoroso rispetto di detto termine.
  In   considerazione,   poi,   della   necessaria   omogeneita'   di
esposizione, le amministrazioni in indirizzo sono pregate di svolgere
le analisi in  parola seguendo le indicazioni di massima  di cui alle
"note tecniche" gia' trasmesse negli anni scorsi (delle quali ad ogni
buon  fine si  invia copia)  con  gli adattamenti  e le  integrazioni
derivanti dalle  peculiarita' proprie di ciascuna  amministrazione e,
comunque,  sulla  scorta dei  dati  finanziari  di cui  all'elaborato
allegato.
  Attesa  l'importanza dei  sopra  indicati  adempimenti, si  confida
nella  collaborazione   di  tutte  le   amministrazioni  interessate,
assicurando la  piu' ampia disponibilita' per  ogni chiarimento utile
alla puntuale applicazione della richiamata normativa.
                                               p. Il Ministro: Giarda