IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, concernente attuazione della  direttiva 76/160/CEE del Consiglio
dell'8  dicembre   1975,  relativa  alla  qualita'   delle  acque  di
balneazione;
  Visto  il decreto-legge  13 aprile  1993, n.  109, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,  n. 185, con il quale, fra
l'altro,  e'  stato  consentito  alle regioni  di  derogare,  per  un
triennio ed a determinate condizioni,  ai valori limite del parametro
ossigeno  disciolto di  cui al  punto 11)  dell'allegato 1  al citato
decreto del  Presidente della  Repubblica 8 giugno  1982, n.  470, ai
fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;
  Visto l'articolo 4, comma 6,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.
649, che  ha prorogato al  31 dicembre 1997  la disciplina di  cui al
citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
  Ritenuta  la straordinaria  necessita' ed  urgenza di  prorogare la
facolta' prevista dal predetto  decretolegge, stante il perdurare del
fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 22 maggio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  della  sanita',  di  concerto con  i  Ministri  dei  lavori
pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                         Acque di balneazione
  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.