LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata  "Diprivan", a  base  di propofol,  della societa'  Zeneca
S.p.a., con sede in Basiglio (Milano), nelle confezioni iv 5 fiale 20
ml all'1%, iv  1 flacone 50 ml  all'1% e iv 1 flacone  100 ml all'1%,
risulta classificata in classe H);
  Vista  la   deliberazione  del   25  febbraio  1994   del  Comitato
interministeriale per  la programmazione economica,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  74   del   30   marzo  1994,   concernente
"Individuazione dei  criteri per  la determinazione del  prezzo medio
europeo d'acquisto delle specialita' medicinali", punto 2;
  Rilevato che la societa' Zeneca S.p.a. ha pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  foglio delle  inserzioni n.  145 del  22 giugno  1996, il
prezzo  al pubblico  della specialita'  medicinale "Diprivan",  nelle
confezioni iv  5 fiale  da 20  ml all'1%, A.I.C.  n. 026114013,  a L.
68.300, e iv  1 flacone da 100  ml all'1%, A.I.C. n.  026114037, a L.
69.400;
  Vista  la nota  n.  7/8616 del  16 luglio  1996  del Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione  economica, con  la  quale  veniva
segnalato al Ministero  della sanita' che il prezzo  di vendita della
specialita' medicinale "Diprivan",  nelle confezioni identificate dai
numeri  di A.I.C.  026114013 e  026114037, pubblicato  nella suddetta
Gazzetta Ufficiale, non  risultava congruo al prezzo  medio europeo e
quindi non  conforme a  quanto previsto dalla  deliberazione C.I.P.E.
sopra citata, in quanto la societa' Zeneca S.p.a. aveva autonomamente
applicato  la  terza  fase  di aumento  non  prevista  dalla  vigente
normativa;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre
1997, con  la quale  e' stata approvata  l'esclusione dalle  fasce di
rimborsabilita' della  specialita' medicinale  "Diprivan", a  base di
propofol, della societa'  Zeneca S.p.a., nelle confezioni  iv 5 fiale
da  20 ml  all'1% e  iv  1 flacone  da 100  ml all'1%,  trasferendola
pertanto in classe c);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'   medicinale  denominata  "Diprivan",  a   base  di
propofol,  della  societa'  Zeneca   S.p.a.,  con  sede  in  Basiglio
(Milano), nelle  confezioni iv  5 fiale  da 20  ml all'1%,  A.I.C. n.
026114013, e  iv 1  flacone da  100 ml  all'1%, A.I.C.  n. 026114037,
viene  classificata in  classe c),  ai sensi  dell'art. 8,  comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.