LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1997, nel quale la specialita' medicinale denominata "Diprivan", a base di propofol, della societa' Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano), nelle confezioni iv 5 fiale 20 ml all'1%, iv 1 flacone 50 ml all'1% e iv 1 flacone 100 ml all'1%, risulta classificata in classe H); Vista la deliberazione del 25 febbraio 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialita' medicinali", punto 2; Rilevato che la societa' Zeneca S.p.a. ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 145 del 22 giugno 1996, il prezzo al pubblico della specialita' medicinale "Diprivan", nelle confezioni iv 5 fiale da 20 ml all'1%, A.I.C. n. 026114013, a L. 68.300, e iv 1 flacone da 100 ml all'1%, A.I.C. n. 026114037, a L. 69.400; Vista la nota n. 7/8616 del 16 luglio 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva segnalato al Ministero della sanita' che il prezzo di vendita della specialita' medicinale "Diprivan", nelle confezioni identificate dai numeri di A.I.C. 026114013 e 026114037, pubblicato nella suddetta Gazzetta Ufficiale, non risultava congruo al prezzo medio europeo e quindi non conforme a quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. sopra citata, in quanto la societa' Zeneca S.p.a. aveva autonomamente applicato la terza fase di aumento non prevista dalla vigente normativa; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale e' stata approvata l'esclusione dalle fasce di rimborsabilita' della specialita' medicinale "Diprivan", a base di propofol, della societa' Zeneca S.p.a., nelle confezioni iv 5 fiale da 20 ml all'1% e iv 1 flacone da 100 ml all'1%, trasferendola pertanto in classe c); Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata "Diprivan", a base di propofol, della societa' Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano), nelle confezioni iv 5 fiale da 20 ml all'1%, A.I.C. n. 026114013, e iv 1 flacone da 100 ml all'1%, A.I.C. n. 026114037, viene classificata in classe c), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.