IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo 1995,  n. 230  - attuazione
delle direttive  Euratom 80  /836, 84/467,  84/466, 89/618,  90/641 e
92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
  Vista  la circolare  n. 2  del 6  marzo 1998  con la  quale vengono
chiariti alcuni aspetti relativi  alle comprovate giustificazioni che
devono fondare la  concessione di deroga al divieto di  cui all' art.
98 del citato decreto legislativo;
  Vista  la necessita'  di disciplinare  il procedimento  di rilascio
dell'autorizzazione in deroga al divieto predetto;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Chiunque intenda produrre,  importare, mettere in circolazione o
impiegare a  fini commerciali i  prodotti o manufatti ai  quali siano
state  aggiunte materie  radioattive, sia  direttamente sia  mediante
attivazione, indicati dall'art. 98,  comma 1, del decreto legislativo
17 marzo  1995, n. 230,  deve richiedere la concessione  di specifica
deroga al Ministero  della sanita' ai sensi del comma  5 dello stesso
art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.