IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - attuazione delle direttive Euratom 80 /836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti; Vista la circolare n. 2 del 6 marzo 1998 con la quale vengono chiariti alcuni aspetti relativi alle comprovate giustificazioni che devono fondare la concessione di deroga al divieto di cui all' art. 98 del citato decreto legislativo; Vista la necessita' di disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in deroga al divieto predetto; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Chiunque intenda produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive, sia direttamente sia mediante attivazione, indicati dall'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve richiedere la concessione di specifica deroga al Ministero della sanita' ai sensi del comma 5 dello stesso art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.