IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti i  decreti del Ministro della  sanita' 28 luglio e  25 agosto
1977, pubblicati  rispettivamente nella  Gazzetta Ufficiale  9 agosto
1977, n. 216, e 1 settembre 1977, n. 238;
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera  c), della legge 23 dicembre 1978,
n 833;
  Viste le  direttive del  Consiglio delle  comunita' europee  del 28
marzo  1983,  n  83/189/CEE,  e  del 22  marzo  1988,  n  88/182/CEE,
pubblicate   nella  Gazzetta   Ufficiale  delle   Comunita'  europee,
rispettivamente, n. L 109/8 del 26  aprile 1983 e n 88/182/CEE del 22
marzo 1988,  che prevedono  una procedura d'informazione  nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Visto l'art.  2 del decreto  del Ministro della sanita'  4 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1990, n. 297;
  Visto l'art. 8,  comma 11, del decreto legislativo  29 maggio 1991,
n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1991, n. 139;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della  sanita'  27  aprile  1992,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  15
giugno 1992, n. 139;
  Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  Visto l'art.  1, comma  1, lettera c),  del decreto  del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;
  Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  21  luglio 1997,  n.  168, concernente  la
sperimentazione clinica dei medicinali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della  sanita'  15  luglio  1997,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 191
del 18 agosto  1997, con il quale sono state  recepite le linee guida
dell'Unione europea  di buona pratica clinica  per l'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Vista la proposta di direttiva  n. 97/0197 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,     regolamentari     ed     amministrative     relative
all'applicazione  della buona  pratica clinica  nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali  ad uso umano, presentata dalla
Commissione il 3 settembre 1997;
  Vista la  nota della Commissione  europea del 13 novembre  1997, n.
III/E/3/PHB/ivD(97), con  la quale  viene comunicato  al Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, l'avviso che
non sia necessaria la notifica  del presente decreto alla Commissione
europea  nel   quadro  della  procedura  istituita   dalla  direttiva
83/189/CEE;
  Ravvisata la necessita' di  adottare procedure che garantiscano nel
modo piu'  efficace la tutela  di coloro che, previa  espressione del
consenso  informato, partecipano  alle sperimentazioni,  consentendo,
allo stesso tempo, la  realizzazione tempestiva delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali;
  Considerato  che dette  procedure  debbono ispirarsi  a criteri  di
semplificazione e decentramento tali  da evitare ogni duplicazione di
valutazione da parte del Ministero della sanita' e dei comitati etici
nonche' tali  da definire  diversi livelli  di responsabilita'  per i
citati organismi;
  Considerata altresi'  l'opportunita' di garantire  un coordinamento
nazionale, limitatamente alle sperimentazioni  le cui implicazioni di
sanita' pubblica rivestano aspetti  particolarmente problematici o di
emergenza, tramite  l'istituzione di un comitato  etico nazionale per
le sperimentazioni, la cui  composizione sara' stabilita con separato
decreto,  fatte comunque  salve le  competenze e  le prerogative  dei
comitati   etici    delle   strutture   che   partecipano    a   tali
sperimentazioni;
  Rilevato   che   per   la  semplificazione   delle   procedure   di
autorizzazione della sperimentazione dei farmaci di nuova istituzione
e dei relativi  accertamenti di cui all'art. 1, comma  1, lettera c),
del decreto  del Presidente  della Repubblica  21 settembre  1994, n.
754, dovra' procedersi ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997,  n. 59,  in relazione  a quanto  previsto dal  numero 111
dell'allegato 1 alla medesima legge;
  Visto  il parere  espresso  dal Consiglio  superiore  di sanita'  -
Sezione V, nella seduta del 21 maggio 1997;
  Visto il parere  della Commissione unica del farmaco  del 25 giugno
1997, concernente le modalita'  per l'esenzione dagli accertamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994,
n. 754, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;
  Visto il decreto del Ministro  della sanita' 18 marzo 1998, recante
le linee  guida di riferimento  per l'istituzione e  il funzionamento
dei comitati etici;
  Ritenuto,  nelle  more  dell'iter   di  approvazione  della  citata
proposta  di  direttiva n  97/0197,  di  adottare, tenuto  conto  dei
summenzionati pareri  espressi dal  Consiglio superiore di  sanita' e
dalla  Commissione unica  del  farmaco,  disposizioni concernenti  la
sperimentazione di medicinali diversi da quelli richiamati nel citato
art.  1,  comma 1,  lettera  c),  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  21   settembre  1994,  n.  754,   fatte  salve  eventuali
successive   modifiche   rese  necessarie   dall'approvazione   della
normativa comunitaria attualmente in corso d'esame;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto si  applica alla sperimentazione clinica dei
medicinali diversi da quelli di  nuova istituzione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera  c), del decreto del Presidente  della Repubblica 21
settembre  1994,  n.  754.  Nei confronti  dei  medicinali  di  nuova
istituzione  continuano   ad  applicarsi,  fino   all'emanazione  del
relativo regolamento prevista  dall'art. 20, comma 8,  della legge 15
marzo 1997, n. 59, le disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio
1977, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 216 del  9 agosto 1977,
rettificato con decreto ministeriale 25 agosto 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 1 settembre 1977.
  2. Non sono sottoposti alla  disciplina del decreto ministeriale 28
luglio 1977,  richiamato al comma  1, i  medicinali per i  quali sono
disponibili  sufficienti  dati  sulla   qualita'  e  sulla  sicurezza
d'impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione terapeutica proposta
per la sperimentazione clinica.
  3. La sussistenza  dei requisiti di cui al comma  2 viene accertata
da parte  del comitato etico  competente secondo la procedura  di cui
all'art. 2  oppure da  parte del Ministero  della sanita'  secondo la
procedura di cui all'art. 3.
  4. Nulla e' mutato per quanto riguarda i medicinali impiegati nelle
sperimentazioni di cui  al decreto ministeriale 4 dicembre  1990 e di
cui all'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.