IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art.  6, comma 1,  lettera c), e  l'art. 42 della  legge 23
dicembre  1978  n. 833,  pubblicato  nel  supplemento della  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della  sanita'  4  dicembre  1990
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1990, n. 297;
  Visto l'art. 8,  comma 11, del decreto legislativo  29 maggio 1991,
n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1991, n. 139;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27  aprile  1992
pubblicato nel  supplemento della Gazzetta Ufficiale  15 giugno 1992,
n. 139;
  Visto in  particolare il comma  1 dell'art. 2 del  predetto decreto
che cita "... omissis ...,  le sperimentazioni cliniche effettuate in
Italia devono essere condotte in cliniche universitarie, in strutture
ospedaliere  o in  altre strutture  a  tal fine  ritenute idonee  dal
Ministero della sanita'";
  Visto il decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305;
  Visto l'art.  1, comma  1, lettera c),  del decreto  del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1995, n. 15;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 14  gennaio 1997
pubblicato  sul  supplemento  ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  20
febbraio 1997, n. 47;
  Vista la  circolare ministeriale  10 luglio  1997, n.  8 pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  21  luglio 1997,  n.  168, concernente  la
sperimentazione clinica dei medicinali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  luglio  1997
pubblicato  sul supplemento  ordinario  della  Gazzetta Ufficiale  18
agosto 1997, n. 191 - serie  generale - inerente il recepimento delle
linee  guida  dell'Unione  europea   di  buona  pratica  clinica  per
l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  luglio  1993
concernente  le tariffe  e  i diritti  spettanti  al Ministero  della
sanita', all'Istituto  superiore di sanita' e  all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza  del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta  e  ad  utilita'  dei  soggetti  interessati,  integrato  e
modificato  dal decreto  22 dicembre  1997 pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1998, n. 33;
  Visto il decreto  del Ministro della sanita' 18  marzo 1998 recante
le linee  guida di riferimento  per l'istituzione e  il funzionamento
dei comitati etici;
  Visto il decreto del Ministro  della sanita' 18 marzo 1998, recante
modalita' per l'esenzione  dagli accertamenti, di cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, sui medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;
  Visto che per  quanto riguarda le sperimentazioni  cliniche di fase
IV, il  decreto ministeriale  4 dicembre 1990  prevede che  le stesse
possano essere effettuate esclusivamente  presso ospedali ed istituti
pubblici  e che  al  di fuori  di dette  sedi  la sperimentazione  e'
ammessa soltanto  su espressa richiesta del  Ministero della sanita',
in relazione ad esigenze di salute pubblica;
  Visto che per  quanto riguarda le sperimentazioni  cliniche di fase
I,  II,   III  e   bioequivalenza  e  biodisponibilita'   il  decreto
ministeriale 27 aprile 1992 prevede che possono essere condotte nelle
strutture universitarie ed ospedaliere;
  Ritenuto  che  ai  sensi  dei  richiamati  decreti  ministeriali  4
dicembre 1990 e 27 aprile 1992  le strutture di cui all'art. 4, commi
1-9, del  richiamato decreto  legislativo 30  dicembre 1993,  n. 502,
nonche'  di cui  agli  articoli 40  e 41  della  richiamata legge  23
dicembre 1978, n. 833,  debbano ritenersi idonee alla sperimentazione
clinica dei medicinali;
  Ravvisato  che  gli  istituti  di   ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico (IRCCS)  ai fini  della ricerca scientifica,  compresa la
sperimentazione clinica dei medicinali, sono nel settore per il quale
hanno ottenuto detto riconoscimento,  idonei alla sperimentazione dei
medicinali ai sensi  dell'art. 42 della richiamata  legge 23 dicembre
1978,  n.  833 e,  qualora  privati,  equiparabili  a tal  fine  agli
istituti pubblici;
  Rilevata l'importanza  di stabilire i requisiti  che debbono essere
posseduti  dalle  strutture  private  non definite  nel  decreto  del
Ministro   della   sanita'  27   aprile   1992   per  effettuare   le
sperimentazioni  cliniche  di  fase  I, II,  III  nonche'  quelle  di
bioequivalenza  e  biodisponibilita'  nel  rispetto  della  tutela  e
sicurezza dell'uomo;
  Sentito  il Consiglio  superiore  di sanita'  nella  seduta del  25
settembre 1996;
  Sentita la Commissione unica del farmaco  nelle sedute del 14 e del
27-28 gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sperimentazioni  cliniche  dei medicinali  di  fase  I  sui
volontari   sani,    nonche'   gli   studi   di    bioequivalenza   e
biodisponibilita' condotti con  volontari sani, definiti all'allegato
n.  1-quater della  circolare 10  luglio 1997,  n. 8,  possono essere
effettuati  anche nelle  strutture  private solo  se  in possesso  di
riconoscimento di  idoneita' alla  sperimentazione da  rilasciarsi da
parte della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio,
a seguito  di verifica  periodica, di regola  ogni tre  anni, tramite
accertamento ispettivo  dei requisiti  di cui all'allegato,  e previa
approvazione  del   comitato  etico   della  A.S.L.   competente  per
territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento
di cui all'art. 4, comma 2,  del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
conforme alle  linee guida  di cui al  decreto ministeriale  18 marzo
1998.