IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), e l'art. 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1990, n. 297; Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1991, n. 139; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992 pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1992, n. 139; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto che cita "... omissis ..., le sperimentazioni cliniche effettuate in Italia devono essere condotte in cliniche universitarie, in strutture ospedaliere o in altre strutture a tal fine ritenute idonee dal Ministero della sanita'"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305; Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1995, n. 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 47; Vista la circolare ministeriale 10 luglio 1997, n. 8 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1997, n. 168, concernente la sperimentazione clinica dei medicinali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191 - serie generale - inerente il recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993 concernente le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, integrato e modificato dal decreto 22 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1998, n. 33; Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998 recante le linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici; Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, recante modalita' per l'esenzione dagli accertamenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche; Visto che per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche di fase IV, il decreto ministeriale 4 dicembre 1990 prevede che le stesse possano essere effettuate esclusivamente presso ospedali ed istituti pubblici e che al di fuori di dette sedi la sperimentazione e' ammessa soltanto su espressa richiesta del Ministero della sanita', in relazione ad esigenze di salute pubblica; Visto che per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche di fase I, II, III e bioequivalenza e biodisponibilita' il decreto ministeriale 27 aprile 1992 prevede che possono essere condotte nelle strutture universitarie ed ospedaliere; Ritenuto che ai sensi dei richiamati decreti ministeriali 4 dicembre 1990 e 27 aprile 1992 le strutture di cui all'art. 4, commi 1-9, del richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, nonche' di cui agli articoli 40 e 41 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbano ritenersi idonee alla sperimentazione clinica dei medicinali; Ravvisato che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai fini della ricerca scientifica, compresa la sperimentazione clinica dei medicinali, sono nel settore per il quale hanno ottenuto detto riconoscimento, idonei alla sperimentazione dei medicinali ai sensi dell'art. 42 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, qualora privati, equiparabili a tal fine agli istituti pubblici; Rilevata l'importanza di stabilire i requisiti che debbono essere posseduti dalle strutture private non definite nel decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992 per effettuare le sperimentazioni cliniche di fase I, II, III nonche' quelle di bioequivalenza e biodisponibilita' nel rispetto della tutela e sicurezza dell'uomo; Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 25 settembre 1996; Sentita la Commissione unica del farmaco nelle sedute del 14 e del 27-28 gennaio 1998; Decreta: Art. 1. 1. Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase I sui volontari sani, nonche' gli studi di bioequivalenza e biodisponibilita' condotti con volontari sani, definiti all'allegato n. 1-quater della circolare 10 luglio 1997, n. 8, possono essere effettuati anche nelle strutture private solo se in possesso di riconoscimento di idoneita' alla sperimentazione da rilasciarsi da parte della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, a seguito di verifica periodica, di regola ogni tre anni, tramite accertamento ispettivo dei requisiti di cui all'allegato, e previa approvazione del comitato etico della A.S.L. competente per territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 15 luglio 1997, conforme alle linee guida di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998.