La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Contributi all'IDA 1. E' autorizzato un contributo globale all'International Development Association (IDA) nella misura di L. 851.231.240.000, relativo, per L. 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X ricostituzione delle risorse e, per L. 295.231.240.000, al pagamento dell'Interim Fund. 2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' prevista a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di L. 422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.