La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Contributi all'IDA
  1.   E'  autorizzato   un   contributo  globale   all'International
Development  Association (IDA)  nella misura  di L.  851.231.240.000,
relativo,  per L.  556.000.000.000  al saldo  del  contributo alla  X
ricostituzione delle risorse e,  per L. 295.231.240.000, al pagamento
dell'Interim Fund.
  2. L'erogazione della somma di cui  al comma 1 e' prevista a carico
degli esercizi finanziari 1997 e 1998,  suddivisa in due quote, di L.
422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.