IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3,  commi 143 e 144, della legge  23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi al  fine di  istituire, tra l'altro,  l'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
  Visto il  decreto legislativo  15 dicembre  1997, n.  446, recante:
"Istituzione  dell'imposta  regionale   sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino  della disciplina  dei tributi locali"  e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto l'art. 31  del predetto decreto legislativo n.  446 del 1997,
in base al quale per il  primo periodo d'imposta e' dovuto un acconto
determinato secondo  le disposizioni degli  articoli da 4 a  11 dello
stesso  decreto legislativo  e  risultante da  un apposito  prospetto
redatto su  stampato conforme  al modello  approvato con  decreto del
Ministro  delle  finanze da  allegare  alla  prima dichiarazione  dei
redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo  ovvero, per i soggetti  non tenuti alla
presentazione di essa, risultante  da apposita dichiarazione, redatta
e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo,
da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo;
  Visto l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 in  base al quale  con decreto  del Ministro delle  finanze sono
stabiliti,  tenuto conto  della  base  imponibile dell'imposta  sulle
attivita' produttive, gli ammontari  in valore assoluto e percentuale
del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi
e contributi soppressi  ai sensi degli articoli 36 e  51, comma 1, in
base ai  quali fissare l'entita' della  riduzione dell'acconto dovuto
ai  fini  della stessa  imposta  determinato  ai sensi  dell'art  31,
nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6;
  Visto l'art. 45,  comma 4, del predetto decreto  legislativo n. 446
del 1997,  secondo cui  i soggetti per  i quali  l'applicazione delle
disposizioni di  cui al comma  3 determina un  ammontare dell'acconto
dell'imposta regionale  sulle attivita' produttive diverso  da quello
che risulterebbe in  via ordinaria, applicano le  disposizioni di cui
al  comma   3  anche   per  la  determinazione   dell'imposta  dovuta
all'esercizio in corso  al 1 gennaio 1998, prendendo  a riferimento i
tributi  e contributi  che sarebbero  stati  dovuti in  tale anno  in
assenza della loro soppressione;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  riduzione del  versamento in acconto  dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive per l'anno  1998, spetta al verificarsi di
entrambe le seguenti condizioni:
  a) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa, liquidabile
sul valore  della produzione  netta realizzato nel  periodo d'imposta
1997, determinata  secondo le disposizioni  degli articoli da 4  a 11
del  citato decreto  legislativo n.  446  del 1997,  e l'importo  dei
tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma
1, dello stesso decreto legislativo,  deve essere superiore al 50 per
cento di tale secondo importo;
  b) la differenza tra  l'importo dell'imposta figurativa liquidabile
sul valore  della produzione  netta realizzato nel  periodo d'imposta
1997, determinata  secondo le disposizioni  degli articoli da 4  a 11
del predetto  decreto legislativo  n. 446 del  1997, e  l'importo dei
tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma
1,  del citato  decreto  legislativo  n. 446  del  1997, deve  essere
superiore al  limite di  incremento, in  valore assoluto,  fissato in
funzione  delle  diverse  classi   di  basi  imponibili  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive risultanti  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto.