IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi al fine di istituire, tra l'altro, l'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale per il primo periodo d'imposta e' dovuto un acconto determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello stesso decreto legislativo e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo; Visto l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6; Visto l'art. 45, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui i soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi e contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. La riduzione del versamento in acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 1998, spetta al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: a) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa, liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1997, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, dello stesso decreto legislativo, deve essere superiore al 50 per cento di tale secondo importo; b) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1997, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, deve essere superiore al limite di incremento, in valore assoluto, fissato in funzione delle diverse classi di basi imponibili dell'imposta regionale sulle attivita' produttive risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.