IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art.  8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
prodecura di cui all'art. 47 comma 5, della legge n. 428/1990 e delle
disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione;
  Visto l'art. 2,  comma 29, del legge 23 dicembre  1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso  precedente ed ha preordinato allo scopo
la somma di L. 10 miliardi;
  Visto l'art. 1,  comma 4, del decreto legge 20  gennaio 1998, n. 4,
convertito con modificazioni  con la legge 20 marzo 1998,  n. 52, che
stabilisce che  la possibilitaprevista  dall'art. 4, comma  25, della
legge  n. 608/1996  di concedere  i benefici  delle assunzioni  dalle
liste  di mobilita'  trova  applicazione  relativamente alle  domande
presentate entro il 31 dicembre 1997;
  Visto  i decreti  interministeriali del  10  ottobre 1997  e del  6
aprile  1998 che  hanno destinato  complessivamente lire  52 miliardi
derivanti dall'accertamento  definitivo per adesione di  cui all'art.
20,  comma 1,  della legge  n.  724/1994 alla  concessione, ai  sensi
dell'art. 2, comma  29, della legge n. 662/1996, dei  benefici di cui
agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;
  Considerato che in data 25  luglio 1997 il Ministero dell'industria
ha  revocato l'autorizzazione  all'esercizio d'impresa  alle societa'
Mitem Sud in a.s. e Mapi in a.s.;
  Considerato che in data 16 dicembre 1997 al Ministero del lavoro e'
stato  stipulato   un  accordo   per  la  salvaguardia   dei  livelli
occupazionali delle  societa' Mitem  Sud in  a.s. e  Mapi in  a.s. di
Taranto;
  Vista l'istanza presentata da A.M.E. S.p.a.;
  Vista  la nota  di  A.M.E. S.p.a.  relativa  alla variazione  della
ragione sociale in Mitem A.M.E. S.p.a.;
  Considerato che  Mitem A.M.E. S.p.a.  non ha le  caratteristiche di
cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere alla societa' Mitem A.M.E. S.p.a. di Taranto i benefici
previsti dall'art. 8,  comma 4, e dall'art. 25, comma  9, della legge
23  luglio  1991,  n.  223  per 24  unita'  lavorative  delle  unita'
produttive ex Mitem Sud S.p.a. in a.s. ed ex Mapi S.p.a. in a.s.