IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della prodecura di cui all'art. 47 comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 2, comma 29, del legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di L. 10 miliardi; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilitaprevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilita' trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997; Visto i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1998 che hanno destinato complessivamente lire 52 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato; Considerato che in data 25 luglio 1997 il Ministero dell'industria ha revocato l'autorizzazione all'esercizio d'impresa alle societa' Mitem Sud in a.s. e Mapi in a.s.; Considerato che in data 16 dicembre 1997 al Ministero del lavoro e' stato stipulato un accordo per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle societa' Mitem Sud in a.s. e Mapi in a.s. di Taranto; Vista l'istanza presentata da A.M.E. S.p.a.; Vista la nota di A.M.E. S.p.a. relativa alla variazione della ragione sociale in Mitem A.M.E. S.p.a.; Considerato che Mitem A.M.E. S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' Mitem A.M.E. S.p.a. di Taranto i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per 24 unita' lavorative delle unita' produttive ex Mitem Sud S.p.a. in a.s. ed ex Mapi S.p.a. in a.s.