(parte 1)
                             AVVERTENZA
  Con  il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario n.  252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del 23 dicembre 1997) ed  in  attuazione  delle  direttive  contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998,  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I) nonche', se comprese, delle  relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998.
  Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un
ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la
stessa   materia  sara'  pubblicato  in  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 giugno 1998.
  La presente pubblicazione, che e' priva di  rilevanza  giuridica  e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
  Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.
                         COMUNE DI ACCUMOLI
  Il comune di ACCUMOLI (provincia  di  Rieti)  ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1998  l'aliquota I.C.I. per il comune di
Accumoli al 5 per mille;
di determinare la quota di detrazione in  L.  200.000  per  la  prima
abitazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ACICASTELLO
  Il  comune di ACICASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il 19
febbraio 1998 e 10 marzo 1998, la seguente deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1998 nella misura del
4,30 per mille quale aliquota ridotta destinata alle persone  fisiche
residenti   nel  comune  stesso  e  riservata  unicamente  all'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione   principale,   con   tutte   le
limitazioni  e  le  determinazioni vigenti del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come modificato in particolare dalla legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  che  in  particolare applica tale aliquota
ridotta anche alle unita' immobiliari appartenenti  alle  cooperative
edilizie e agli alloggi I.A.C.P.;
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  1998  ordinaria  da
applicare a tutte le restanti tipologie immobiliari nella misura  del
5,50  per  mille,  con tutte le riduzioni e detrazioni previste dalla
normativa di cui al punto precedente;
di determinare la detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta, in L.  350.000  annue.  Tale  detrazione
spetta  nei  limiti  ed  in base alla normativa di cui all'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art.  3,  comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ACQUAFREDDA
  Il  comune  di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 1
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
  Il comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (provincia di Bari) ha adottato,
il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998,  viene  applicata
nel seguente modo:
  a)  aliquota abitazione principale (invariata rispetto al 1997):  5
per mille;
  b) aliquota  altri  immobili  (con  aumento  dello  0,5  per  mille
rispetto all'anno 1997): 5,5 per mille;
  c)  detrazione  per  abitazione  principale  (invariata rispetto al
1997): L. 200.000.
  (Omissis).
da  atto  che i terreni agricoli ricadenti in agro di Acquaviva delle
Fonti, come per gli anni  precedenti  sono  esenti  dall'applicazione
dell'I.C.I.  poiche'  interamente  delimitati  con delibera di giunta
regionale n. 5664 del  18  giugno  1984,  ai  sensi  della  legge  n.
984/1977.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
  Il  comune  di  ACQUAVIVA  PICENA  (provincia  di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 7 aprile 1998,  la  seguente  deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 1998 l'aliquota ordinaria per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis) nella  misura
del 6 per mille;
di  stabilire  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  5,75 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)    relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale posseduta dal soggetto passivo;
di stabilire, per l'anno 1998, (omissis), la detrazione  dell'imposta
I.C.I.   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale dal soggetto passivo in L.  220.000  in  ragione  annua  e
rapportata  comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione;  se  tale  unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
abitazione  principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione in L.
220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                           COMUNE DI AFFI
  Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio
1993, la seguente deliberazione confermata il 25 febbraio 1998  anche
per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1993, l'aliquota che sara' applicata in
 questo comune nella misura unica del 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AGEROLA
  Il  comune  di  AGEROLA  (provincia  di  Napoli) ha adottato, il 19
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, (omissis) l'aliquota I.C.I. 1998 in ragione  del  5,75
per mille, come per l'anno 1997;
di  stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale di
cui all'art. 3, comma 55 della  legge  n.  662/1996,  sia  confermata
nella misura minima di L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI AGNA
  Il  comune  di  AGNA  (provincia di Padova) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il  1998
nella  misura  del  5,75  per  mille,  senza  riduzioni  o detrazioni
aggiuntive.
  (Omissis).
                      COMUNE DI AGNANA CALABRA
  Il comune di AGNANA  CALABRA  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato,  il  30  ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che  sara'  applicata  in
questo comune nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AGRIGENTO
  Il  comune  di  AGRIGENTO  ha  adottato,  il  17  febbraio 1998, la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno  1998
nella misura del 5 per mille;
di  confermare  tutto  quanto  previsto  nella delibera n. 210 del 15
aprile 1997 a proposito della detrazione dell'imposta.
  (Omissis).
Con delibera n. 210 del 15 aprile 1997 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
di  elevare  la  detrazione  dell'imposta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale da L. 180.000 a L. 200.000;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
  Il  comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, per  l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ALA DI STURA
  Il  comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, (omissis) al  5  per  mille  la  misura  dell'aliquota
I.C.I.    per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000
per la prima casa;
di applicare, (omissis), l'aliquota ridotta al 3 per  mille,  per  la
durata  di  tre  anni  dalla  data di inizio lavori per interventi di
recupero di immobili inagibili od inabitabili o  d'interesse  storico
od  architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti
auto.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALANNO
  Il comune di ALANNO (provincia  di  Pescara)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
aliquota  da  applicare  per tutti i soggetti passivi e per tutti gli
immobili: 5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ALBANELLA
  Il comune di ALBANELLA (provincia di Salerno)  ha  adottato,  il  9
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili, in quanto comune,
con  effetto  dal  1 gennaio 1998 rimane applicata nella misura del 5
per mille quale aliquota vigente;
per determinazione della base imponibile si  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni compreso quanto stabilito  dai  commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica,  per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
  Il  comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato,
il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  per  l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1998:
  aliquota ordinaria da applicare:
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale: 5,50 per
mille;
   per le unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad  un
soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale: direttamente
adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;
  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,  per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 5,50 per mille;
  aliquota  da  applicare  a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5,50 per mille;
  aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili  diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,50 per mille;
  aliquota  agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi
senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni  dall'imposta
previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi
nelle seguenti tipologie:
   organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11  agosto  1991,
n.  266,  iscritte  nel  registro  istituito  dalle regioni: 5,50 per
mille;
   cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,  n.  381,
iscritte nell'albo regionale: 5,50 per mille;
  aliquota ordinaria in favore di proprietari che eseguono interventi
volti:
   a)  al  recupero  di  unita'  immobiliari inagibili o inabitabili:
5,50 per mille;
   b)  al  recupero   di   immobili   di   interesse   artistico   od
architettonico localizzati nel centro storico: 5,50 per mille;
   c)   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali:  5,50 per mille;
   d) all'utilizzo di sottotetti: 5,50 per mille,
 da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
 interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi'
  come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
                               n. 449;
  aliquota  ordinaria  da  applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili che non  rientrano  fra  quelli  previsti  nelle  precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille;
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
l'imposta e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
l'aliquota e' stabilita nella misura, del 4 per mille, per un periodo
non superiore a ... anni, per i fabbricati realizzati per la  vendita
e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare  dell'aliquota  agevolata   l'impresa   deve   effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione, con avviso che la  stessa  e'  destinata  alla  vendita.
Entro  quindici  giorni  dalla  cessione dell'immobile l'impresa deve
notificare al comune i dati relativi agli acquirenti e  la  data  del
contratto.  L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla
data di ultimazione della  costruzione  a  quella  del  contratto  di
vendita;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano anche  alle  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
Viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ALBEROBELLO
  Il  comune  di  ALBEROBELLO  (provincia di Bari) ha adottato, il 25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti,  le  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita decreto legislativo n. 504/1992:
  a) nella misura del 4,75 per mille in favore delle persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci di cooperative edilizi'e a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  le  sole  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
  b) nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti;
di  confermare  per  l'anno  1998  la  misura della detrazione I.C.I.
sull'abitazione  principale  di  L.  220.000  come  da  delibera   di
consiglio comunale n.  14 del 25 febbraio 1997;
di  applicare una ulteriore detrazione di L 150.000 per le abitazioni
principali  dei  contribuenti  che  abbiano  le  condizioni  sociali,
requisiti e reddito di seguito descritte:
condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione:
  i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non
devono   avere   altre   proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione
principale ed eventuali  annessi  servizi  (garage,  posto  macchina,
cantina,  ecc.),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
  sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni  classificate
in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);
  il   reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del  nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1997;
  il reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla  divisione  del  reddito
complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF  1997 per i componenti del
nucleo risultante dallo stato di famiglia alla  data  del  1  gennaio
1998;
  che  l'immobile  non  sia  sub-locato  o  ceduto  ad  altri  in uso
comodato.    L'ulteriore  detrazione  compete  fino   a   concorrenza
dell'imposta dovuta;
particolari situazioni aventi diritto:
a) famiglie con portatori di handicap:
  famiglie  che  includono  portatori  di  handicap  con attestato di
invalidita' non inferiore al cento per cento  con  reddito  familiare
complessivo,  imponibile IRPEF riferito all'anno 1997 non superiore a
L. 12.000.000 pro-capite;
  portatore di handicap unico componente  del  nucleo  familiare  con
attestato di invalidita' non inferiore al settantacinque per cento;
b) famiglie di pensionati:
  pensionati  ultrasessantacinquenni  alla  data  del  1 gennaio 1998
titolari di sola pensione sociale;
  componenti di nucleo familiare di reddito imponibile ai fini  IRPEF
derivanti  esclusivamente  da  pensioni  e  non superiori ai seguenti
valori:
   nucleo composto da una persona L. 12.000.000  (reddito  imponibile
IRPEF anno 1997);
   nucleo  composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile
IRPEF anno 1997);
c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
  disoccupati al 1 gennaio 1998 iscritti nelle liste di  collocamento
da almeno due anni;
  inoccupati  che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o
di mobilita' nel corso del 1997;
condizione essenziale, in entrambi  i  casi.  che  i  componenti  del
nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-
capite  annuo  lordo,  riferito  all'anno  1997,  non  superiore a L.
12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997).
  (Omissis).
                      COMUNE DI ALICE SUPERIORE
  Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1998 per tutto il territorio comunale nella
misura del 5 per mille  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  e  in  L.  200.000 la detrazione
applicabile per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ALTOMONTE
  Il  comune  di  ALTOMONTE  (provincia  di  Cosenza)  ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  nella  misura  unica  del  6  per  mille  l'aliquota
dell'I.C.I.  da applicare in questo comune per l'anno 1998;
di  determinare  nella  misura  unica  di  L.  200.000  la detrazione
dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALVITO
  Il comune di ALVITO (provincia di  Frosinone)  ha  adottato,  il  3
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. al 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AMANDOLA
  Il  comune  di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di applicare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  aliquota  ordinaria  (applicabile  a  tutti  gli  immobili soggetti
all'imposta  che   non   rientrano   nelle   categorie   diversamente
specificate): 5,75 per mille;
  abitazione principale: 5,75 per mille;
  abitazione  anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge n. 662, non
locate: 5,75 per mille;
  abitazioni locate come abitazione principale: 5,75 per mille;
  alloggi non locati: 6,25 per mille;
  detrazione (unica per tutti): L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI AMENDOLARA
  Il  comune  di AMENDOLARA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire, (omissis),  per  l'anno  1998  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AMOROSI
  Il  comune  di  AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire le seguenti norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  con
effetto dal 1 gennaio 1998:
  a)  aliquota  unica  del  5  per  mille  per  tutte le tipologie di
immobili soggetti d'imposta;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito  dai  commi
48,  51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
l'imposta e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di inizio delle condizioni che rendono inagibile  o  comunque
inutilizzabile  l'immobile. Il contribunte ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomanata a.r. la data di ultimazione dei lavori  di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo durante il  quale
si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi,  la  detrazione  come
sopra  determinata  spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano anche  alle  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi deIl'art. 58 del  decreto  legislativo  15
dicembre  1997,  n.  446,  per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di  applicazione
dell'imposta sui terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte negli appositi elenchi comunali di  cui  all'art.  11  della
legge  n.  9/1963,  soggette al corrispondente obbligo assicurativo e
che la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere  dal
1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ANCARANO
  Il comune di ANCARANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1998, (omissis), nella misura unica del 5,5
per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. da applicare  agli  immobili
ubicati sul territorio di questo comune;
di  confermare  altresi'  in  L.  200.000, sempre per l'anno 1998, la
detrazione prevista per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ANFO
  Il  comune  di  ANFO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 5 per mille per la prima abitazione, nella misura del  5,5
per mille per gli altri immobili;
di  prendere  atto  che l'art. 3, comma 55, che modifica l'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992, aumenta la detrazione per  la  prima
casa da L. 180.000 a L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ANGOLO TERME
  Il  comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 7
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nel seguente
modo:
  aliquota pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ANOIA
  Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha  adottato,  il
28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ANTERIVO - ALTREI
  Il comune di ANTERIVO - ALTREI (provincia di Bolzano) ha  adottato,
l'11 ottobre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*):
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1995 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 4 per mille.
  (Omissis).
(*) Lo stesso comune ha dato notizia che:
  non sono state  adottate  ulteriori  deliberazioni  in  materia  di
aliquote I.C.I. e quindi l'aliquota come sopra fissata vale anche per
l'anno 1998. Per l'anno 1998 va quindi applicata l'aliquota del 4 per
mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.
                        COMUNE DI ANTONIMINA
  Il comune di ANTONIMINA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  che  per l'anno 1998 sara' applicata in questo comune
l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ANTRODOCO
  Il comune di ANTRODOCO (provincia di  Rieti)  ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1998  l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e  la  detrazione
per  l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ANZI
  Il comune di  ANZI  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato,  il  17
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1998 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille su
tutti gli immobili siti nel territorio  comunale  di  Anzi  salvo  le
specifiche di cui ai numeri successivi;
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lett. A), dell'art. 3 della legge 23 dicembre  1996,  n.
662;
l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  Comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data  di  inizio  delle  condizioni  che  rendono inabilitabile o
comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha  l'obbligo  di
comunicare  al  Comune,  con raccomandata A.R. la data di ultimazione
dei lavori di ricostruzione o restauro  ovvero,  se  antecedente,  la
data  dalla  quale l'immobile e' comunque utilizzato.  Il Comune puo'
effettuare accertamenti d'ufficio per verificare  la  veridicita'  di
quanto dichiarato dal contribuente;
l'aliquota  e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo
non superiore a un anno per i fabbricati realizzati per la vendita  e
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare  dell'aliquota  agevolata   l'impresa   deve   effettuare
immediata  dichiarazione  al  Comune  della data di ultimazione della
costruzione, con avviso che la  stessa  e'  destinata  alla  vendita.
Entro   15   giorni   dalla  cessione  dell'immobile  l'impresa  deve
comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e  la  data  del
contratto.  L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata dalla
data di ultimazione della  costruzione  a  quella  del  contratto  di
vendita;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione:  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edlizie a proprieta'
 indivisa adibita ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                   COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
  Il  comune  di APPIGNANO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di elevare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,5 per mille;
di confermare la detrazione della prima casa a L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI APRICENA
  Il comune di APRICENA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire le  seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1
gennaio 1998:
  a) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale:  4,5 per mille;
  b) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliare  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;
  c) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per
mille;
  d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i terreni agricoli
ed aree fabbricabili, dagli stessi  posseduti  nel  Comune:  5,5  per
mille;
  d)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti od
organismi senza scopo di lucro, che  non  rientrano  nelle  esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
  -- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,5 per mille;
  -- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,
iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
l'imposta e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di  inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabilitabile  o
comunque  inutilizzabile  l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data  di  ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.   Il comune  puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che l'importo di L. 200.000, di cui sopra, sia elevato a L.
350.000 per i soli contribuenti in possesso dei requisiti  e  con  le
modalita'  di  seguito  esposte:   Capo I - Pensionati e portatori di
handicap
  a)  pensionati  monoreddito,  in  condizione  non  lavorativa,  con
reddito  di  pensione, con riferimento all'anno 1997, non superiore a
L. 7.000.000 annui lordi;
  b) pensionati, portatori di handicap con attestato  di  invalidita'
civile  del  100  per  cento,  soggetti  facenti  parte  di un nucleo
familiare nel quale sia inserita una persona con  handicap  ai  sensi
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, con reddito annuale imponibile
ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con  riferimento
all'anno  1997,  fino  a  L.  22.000.000  piu'  L. 1.500.000 per ogni
persona a carico.
N.B.: sono soggetti portatori di handicap  ai  sensi  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104 "Legge quadro per assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone  handicappate",  quelli  dichiarati
tali  dalla  apposita commissione medica dell'A.S.L. (di cui all'art.
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295),  integrata  da  un  operatore
sociale e da un esperto in servizio all'A.S.L., ai sensi dell'art.  4
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Copia  del  verbale della
commissione medica dell'A.S.L. dovra' essere allegata alla  richiesta
in oggetto.  Capo II - Disoccupati
  a)   disoccupati,   per  12  mesi  nel  1997,  capi  famiglia  (con
certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della  massima
occupazione)  con  reddito  annuale imponibile ai fini IRPEF riferito
all'anno 1997, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a  L.
7.000.000; Condizioni
  In tutti i casi previsti dai capi I-II:
  a)   l'appartamento   abitato   deve   essere   l'unica  proprieta'
immobiliare del contribuente  che  non  deve  altresi'  avere  nessun
diritto  reale su altre proprieta' al 1 gennaio 1998. Nel caso in cui
l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto,  uso  o
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare o diritti reali su altri;
  b) per proprieta'  immobiliare  si  intendono  sia  fabbricati  che
terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale;
  c)  nessun  componente  del  nucleo familiare deve avere proprieta'
immobiliari o diritti reali su di esse;
  d) il contribuente e gli  eventuali  altri  componenti  del  nucleo
familiare  non  devono  avere  redditi esenti (esclusi gli emolumenti
percepiti a titolo di assegni di invalidita'  o  accompagnamento  dai
portatori  di  handicap)  o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui
ammontare,  sommato  al  reddito di persone, faccia superare i limiti
fissati ai precenti capi. Per usufruire  delle  agevolazioni  di  cui
sopra  attenersi  ai  termini  e  alle  disposizioni  previste  dalla
delibera comunale. I contribuenti  che  hanno  inviato  la  richiesta
entro  i  termini potranno, al momento del pagamento della prima rata
I.C.I. 1998 gia' tener conto della detrazione richiesta;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI APRIGLIANO
  Il  comune  di  APRIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9
marzo 1998,  la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, (Omissis), le aliquote  I.C.I.  gia'  determinate  per
l'anno  1997  con  atto  della  G.C.  n. 186 dell'11 aprile 1997 e di
seguito riportate:
  a) 5 per mille per le unita' immobiliare  direttamente  adibite  ad
abitazione principale;
  b) 6 per mille per tutti gli altri cespiti imponibili;
di  precisare  che  saranno  altresi' soggette all'aliquota del 5 per
mille anche le pertinenze alle  abitazione  principali  in  uso  alle
stesse e contraddistinte da un diverso numero di accatastamento.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AQUINO
  Il  comune  di  AQUINO  (provincia  di  Frosinone)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
la riduzione  dell'aliquota  I.C.I.  dal  7  per  mille  (cosi'  come
deliberato  con  atto  G.C.  n.  46  del 27 febbraio 1998) al 6,5 per
mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ARBUS
  Il comune di ARBUS (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato,  il  27
febbraio   1998   e  6  aprile  1998,  rispettivamente,  le  seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa per l'anno 1998
nell'importo di L. 200.000.
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1998,  nella  misura  del 4,5 per mille per
l'abitazione principale  e  del  6  per  mille  per  tutte  le  altre
abitazioni e le aree fabbricabili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARCEVIA
  Il comune di ARCEVIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6
per mille;
di riconfermare, ai sensi del comma 53 dell'art.  3  della  legge  n.
662/1996,  la  detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in L. 200.000;
di considerare, altresi', ai sensi del comma  56  dell'art.  3  della
legge  n.  662/1996,  adibita ad abitazione principale anche l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da  anziani
o  disabili  che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ARENA
  Il  comune di ARENA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
dare atto che l'aliquota I.C.I.  per  l'anno  1998  rimane  invariata
nella misura del 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARICCIA
  Il  comune  di  ARICCIA  (provincia  di  Roma)  ha  adottato, il 24
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
per quanto riguarda le aliquote:
  1) immobili adibiti ad abitazione principale da  parte  di  persone
fisiche: 4,5 per mille;
  2) immobili diverse dalle abitazioni: 7 per mille;
  3) immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: 7 per mille;
  4)  fabbricati  posseduti in aggiunta all'abitazione principale:  7
per mille;
  5) fabbricati posseduti in  aggiunta  all'abitazione  principale  e
locati  come  abitazione  principale  con contratto registrato ovvero
posseduti da soci di cooperative edilizie  e  adibiti  ad  abitazione
principale: 7 per mille;
  6) fabbricati realizzati per la vendita: 7 per mille;
  7)   fabbricati   inagibili   o  inabitabili  o  interessati  dalla
realizzazione di  posti  auto  pertinenziali  ovvero  di  particolare
interesse artistico e oggetto di interventi edilizi: 4 per mille;
per quanto riguarda la riduzione dell'imposta:
  1)  la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione  principale  e'
fissata nella misura di L. 200.000;
  2) la detrazione dell'imposta e' fissata nella misura di L. 300.000
per i soli  titolari  di  pensione  sociale  oppure  con  trattamento
previdenziale di quiescenza alle sottoindicate condizioni:
   a)  abbiano  un'eta'  non inferiore al sessantesimo anno alla data
del 1 gennaio 1998. Si prescinde dal citato limite di eta' qualora il
reddito complessivo del nucleo familiare e' costituito esclusivamente
da redditi di lavoro dipendente e/o pensione;
   b) abbiano un reddito complessivo, esclusa  la  rendita  catastale
dell'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale,  non
superiore a L.  16.000.000  innalzabile  di  L.  3.000.000  per  ogni
componente familiare a carico;
   c)   utilizzino  l'unita'  immobiliare  per  la  quale  si  chiede
l'aumento della  detrazione  I.C.I.  effettivamente  come  abitazione
principale;
   d)  non  abbiano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale altre unita' immobiliari.
  La sussistenza delle predette condizioni dovra'  essere  dimostrata
attraverso  la  produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', unitamente  alla  fotocopia  dell'atto  attestante  il
reddito  percepito.
  Di  recepire  il disposto di cui all'art. 13, comma 56, della legge
n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARMENO
  Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il  9  marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1998, in misura unica per tutte le tipologie
di  immobili  l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli
immobili (omissis);
di  stabilire,  per  l'anno  1998,  in  L.  200.000   la   detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
  Si applicano le  riduzioni  previste  in  materia  dalla  legge  n.
662/1996 e le altre norme di cui alla legge n. 446/1997, art. 58, non
in contrasto con il presente deliberato.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ARMO
  Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 9 febbraio
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARPAIA
  Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento)  ha  adottato,  il  24
marzo 1998,  le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l 'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille;
di stabilire per l'anno 1998 che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
possono detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000;
di stabilire per l'anno 1998 con riferimento ai casi di:
  a) immobili diversi dalle abitazioni;
  b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
  c) alloggi non locati;
l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille;
di  stabilire, altresi', una riduzione dell'imposta del cinquanta per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di  fatto
non  utilizzati,  limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le suddette  condizioni,  il  tutto  cosi'  come  previsto
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
di stabilire che l'inabitabilita' o inagibilita' e' accertata:
  a)   dall'ufficio   tecnico   comunale,   a  seguito  di  richiesta
dell'interessato  e  dietro  versamento  della  somma  stabilita  con
delibera di giunta comunale n. 82/1997;
  b)  con  presentazione  di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge n. 15/1968;
di non applicare alcuna riduzione di aliquota per i casi particolari,
cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo
1997.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARPAISE
  Il comune di ARPAISE (provincia di Benevento) ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  per  l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili, nel comune di Arpaise,  con  effetto
dal 1 gennaio 1998:
  aliquota da applicare: sei per mille;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
  Il  comune  di  ARQUATA  DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 24 aprile 1998, la  seguente  deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,5 per mille,  non  avvalendosi  di  alcuna  delle  facolta'  di
differenziazione  delle  aliquote  ne'  di quelle di incremento della
detrazione o riduzione dell'imposta per  l'abitazione  principale  di
cui  alla  legge  n.  662/1996,  e senza applicazione delle ulteriori
facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto
legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARVIER
  Il comune di  ARVIER  (provincia  di  Aosta)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno 1998, le seguenti tariffe, tasse ed imposte
comunali:
  (Omissis).
non modificare l'aliquota dell'I.C.I., per l'anno 1998, in attesa  di
conoscere  il  gettito  complessivo  e  relativo  al  1997, una volta
terminati i controlli finalizzati  alla  verifica  della  correttezza
delle  dichiarazioni  e  dell'eventuale  evasione, iniziati nell'anno
1997, e di confermare pertanto l'aliquota del 4 per  mille  stabilita
con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 25 febbraio 1993.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARZENE
  Il  comune  di  ARZENE  (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  (omissis)  nella misura del 5 per mille e la detrazione per
l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ASOLO
  Il comune di ASOLO  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio
1998:
  1) 5 per mille: persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooper-
ative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale;
  2)  5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato
a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
  3) (omissis)
  4) 7 per mille: alloggi posseduti e non locati;
  5) 5 per mille: immobili diversi  dalle  abitazioni  possedute  nel
Comune;
  6-7-8) (omissis)
  9)  5  per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano
nella precedente classificazione;
detrazioni  dall'imposta  dovute  per  l'abitazione  principale   del
soggetto  passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000
per detrazione base;
riduzione del  cinquanta  per  cento  dell'imposta  per  gli  edifici
inagibili,  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ASSISI
  Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 aprile
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1)  di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille
in favore delle persone fisiche e soci di  cooperative  a  proprieta'
indivisa,  residenti  nel comune di Assisi, per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
2) di determinare, sempre per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5,75
per mille per gli immobili diversi da quelli  di  cui  al  precedente
punto 1);
3)  di  prendere  atto che la detrazione per abitazione principale e'
pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ASSO
  Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il  26  febbraio
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella misura del 5,6 per mille e la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad  abitazione  principale  nella  misura  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ASUNI
  Il  comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare le vigenti tariffe e aliquote di  imposta  dei  tributi
comunali non soppressi, fissate nelle seguenti misure:
  I.C.I. aliquota 4 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ATRI
  Il  comune  di  ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 30 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  conferma della detrazione prevista per la prima casa a  L.  200.000
ed aliquota del 5 per mille;
  aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione
principale;
  aliquota  del  5  per  mille per le abitazioni in aggiunta a quella
principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che
cio' risulti da documenti aventi data certa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AVEGNO
  Il comune di AVEGNO  (provincia  di  Genova)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  che per il pareggio di bilancio riguardo le aliquote e
tariffe  per  l'anno  1998  e'  stato  previsto  quanto  di   seguito
specificato:
  I.C.I.:  conferma  aliquota  al 5,5 per mille e conferma detrazione
prima casa L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AVERARA
  Il comune di AVERARA (provincia di Bergamo) ha  adottato,  il    26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune  nella  misura
unica del 5 per mille;
di  stimare  in  base alle proiezioni ricavate dai dati relativi agli
introiti dell'anno 1997, il gettito complessivo  dell'imposta  in  L.
58.000.000,  da  iscrivere  nell'apposito  capitolo  di  entrate  del
bilancio 1998, tenuto conto della incidenza della detrazione  per  la
prima abitazione determinata in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AVETRANA
  Il  comune  di  AVETRANA  (provincia  di  Taranto)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per gli  anni  1998  e  1999,  l'aliquota  che  sara'
applicata  in  questo  Comune  nella  misura  del  5  per  mille  per
l'abitazione principale e  del  6  per  mille  per  tutti  gli  altri
immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AVEZZANO
  Il  comune  di  AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire che per l'anno 1998  l'aliquota  ordinaria  dell'Imposta
comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6 per mille;
di  stabilire  che  per  l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili e' fissata nella misura ridotta del 5  per  mille  per
gli immobili destinati ad abitazione principale;
di  stabilire che per l'anno 1998 la detrazione spettante al soggetto
passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e'
fissata a L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AVOLASCA
  Il  comune  di  AVOLASCA  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  6 per mille aliquota generale.
  (Omissis).
di  dare  atto  che  la  detrazione  relativa  all'unita' immobiliare
adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AZZANELLO
  Il  comune  di  AZZANELLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BADALUCCO
  Il comune di  BADALUCCO  (provincia  di  Imperia)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare  e  approvare,  per  l'anno  1998, l'aliquota I.C.I. nella
misura del 5,5 per mille;
precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,  fino  alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione,  mentre  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
Rilevare  che  ai  sensi  dell'art.  3, commi 48 e 51, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali ur-
bane del 5 per mille, nonche' i redditi dominicali del  25%  ai  fini
della determinazione del valore imponibile I.C.I.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BAGNARA
  Il comune di BAGNARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili
nella misura del 5 per mille e detrazione per la prima casa in misura
unica di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
  Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona)  ha  adottato,
il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nella seguente misura unica: 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BALME
  Il comune di  BALME  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare,  (omissis),  al  6  per mille la misura dell'aliquota
I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione  di  L.  200.000
per la prima casa;
di  applicare,  per  i  motivi suesposti, l'aliquota ridotta al 2 per
mille, esclusivamente nel caso previsto dall'art. 1  della  legge  n.
449/1997 e, piu' precisamente, per gli immobili oggetto di interventi
di  recupero  per case inagibili od inabitabili o d'interesse storico
od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o  posti
auto o utilizzo sottotetto.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BARDONECCHIA
  Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il
 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
2.  di  determinare  l'aliquota  generale dell'I.C.I. per l'anno 1998
nella misura del 6 per mille e le seguenti aliquote differenziate:
  5 per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale con detrazione di L. 500.000;
  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  di  cui alla categoria
catastale D2 (alberghi e pensioni);
  5 per mille per le unita' immobiliari date in locazione a residenti
per un periodo superiore a novanta giorni;
  5,30 per mille per le unita' immobiliari date in  locazione  a  non
residenti per un periodo superiore a novanta giorni;
  6,50 per mille per le unita' immobiliari non locate.
  (Omissis).
3.  di  stabilire altresi', ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo n. 44/1997, una detrazione  per  l'abitazione  principale
dell'importo di L. 500.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BARESSA
  Il  comune  di  BARESSA  (provincia di Oristano) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare nella misura del 5  per  mille  l'aliquota  I.C.I.  per
l'anno 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BARISCIANO
  Il  comune di BARISCIANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 10
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
I. Di confermare le seguenti norme ordinamentali  per  l'applicazione
della I.C.I. di questo comune con effetto dal 1j  gennaio 1998:
  1.  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
  2. aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizione
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1): 5 per mille;
  3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4. aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
  5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.
Il. Per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
III. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con
perizia a carico del proprietario, che allega  idonea  documentazione
alla  dichiarazione.    In alternativa il contribuente ha facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
IV.  L'aliquota  e'  stabilita  nella  misura del 4 per mille, per un
periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per  la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  o l'alienazione di beni.
Per beneficiare dell'aliquota  agevolata  l'impresa  deve  effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro
quindici  giorni  dalla   cessione   dell'immobile   l'impresa   deve
comunicare  al  comune  i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto.   L'aliquota stabilita dal  presente  comma  e'  applicata
dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di
vendita.
V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobilIare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle  coopertive edilizie dei soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti  autonomi  per  le  case  popolari, per le quali e' detratto
l'importo di L. 200.000.
VI. Viene considerata direttamente adibita ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BAROLO
  Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha  adottato  la  seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1998  nella  misura 5,5, per mille,
l'imposta comunale sugli immobili, e, nella  misura  minima  prevista
dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BARONE
  Il  comune  di  BARONE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50
per mille e, quindi, invariata rispetto all'anno 1997;
2.  resta  invariata  e  fissata  in  L.  200.000  la  detrazione per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BASICO'
  Il comune di BASICO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BASTIA MONDOVI'
  Il comune di BASTIA MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha  adottato,  il
31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul
valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e  di  terreni  agricoli,
nella  misura  del  6  per  mille e di determinare nell'importo di L.
300.000 la detrazione per la  prima  casa,  in  base  alla  normativa
vigente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BASTIA UMBRA
  Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 31
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote:
  aliquota del 5 per mille:
   a)  per  gli immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto,
uso o abitazione e adibiti ad abitazione principale del contribuente;
   b) per le unita' immobiliari locate,  con  contratto  regolarmente
registrato,   ad   un   soggetto  che  la  utilizzi  come  abitazione
principale;
   c) per le unita' immobiliari date in comodato (o uso gratuito)  ai
soli parenti in linea retta e utilizzate come abitazione principale;
  aliquota  del  6 per mille per i fabbricati classificati nei gruppi
catastali C e D;
  aliquota  del  7  per  mille  per  gli  altri  fabbricati   diversi
dall'abitazione  principale  del contribuente classificati nel gruppo
catastale A, per le unita' immobiliari non locate, per  i  fabbricati
posseduti dalle imprese di costruzione, per le aree fabbricabili, per
i terreni agricoli;
2.   di   stabilire  per  l'anno  1998  le  seguenti  detrazioni  per
l'abitazione principale:
  L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo
n.   504/1992   per  tutti  i  contribuenti  titolari  di  abitazione
principale;
  L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti in  condizioni
di disagio socio-economico:
   a)  per i pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a
venti milioni di lire;
   b) per gli indigenti appositamente certificati dai servizi sociali
del comune.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BATTUDA
  Il  comune  di BATTUDA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille,
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nella misura fissa di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BAULADU
  Il  comune  di  BAULADU  (provincia di Oristano) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella  misura  del  5
per  mille  come deliberato dalla giunta municipale con deliberazione
n. 10 del 19 febbraio 1998 che si allega, considerandolo come un atto
proprio a tutti gli effetti di legge.
  (Omissis).
                   COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
  Il comune di  BELFORTE  DEL  CHIENTI  (provincia  di  Macerata)  ha
adottato,  il  27  marzo  1998,  la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
1. di fissare anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I.  nella  misura
unica  del 5 per mille, dando atto che, a norma dell'art. 7, comma 1,
lettera h) del citato decreto legislativo n. 504/1992, sono esenti da
imposta i terreni agricoli, in  quanto  il  comune  di  Belforte  del
Chienti ricade interamente in area montana.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BELLIZZI
  Il  comune  di  BELLIZZI  (provincia di Salerno) ha adottato, il 16
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998  le  aliquote  I.C.I.  determinate  con
delibera di giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 1996;
Con delibera n. 4 del 12 gennaio 1996 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
1. di fissare, dall'anno 1996, nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a) nella misura del 4 per mille in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  b)  nella  misura  del  5  per  mille  per tutti gli altri soggetti
passivi;
2. (omissis).
  (Omissis).
Con delibera del 28 giugno 1996, il comune ha, altresi' stabilito:
  (Omissis).
Art.  1  La  maggiore  detrazione  di L. 300.000 puo' essere concessa
solamente  ai  possessori  di  un'unica  prima  casa  di   abitazione
classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A;
Art. 2 Il reddito personale posseduto dal soggetto passivo di imposta
non  deve  superare quello della pensione minima INPS aumentata della
maggiorazione sociale;
Art. 3 Il reddito del nucleo familiare non deve  essere  superiore  a
quello  di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della
maggiorazione  sociale.  Per  nucleo  familiare  si  intende   quello
risultante  anagraficamente  al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta
e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene  conto  di  ogni
forma  di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'IRPEF
ed altre  norme  esonerative.  Sono  esclusi  dal  reddito  solo  gli
interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
Art.  4  In caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide
civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi  di  legge  n.
104/1992 i limiti di reddito di cui all'art. 3 sono raddoppiati;
Art.  5  Sono  esclusi dalla fruizioni della detrazione di L. 300.000
tutti gli immobili classificati o classificabili con rendita presunta
nelle seguenti categorie catastali:
  A/1 Abitazioni di tipo signorile;
  A/7 Abitazioni in villini;
  A/8 Abitazioni in ville;
  A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
  A/10 Uffici e studi privati;
  A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi;
Art. 6 Per l'applicazione della  maggiore  detrazione  devono  essere
verificate  tutte  le  condizioni  espresse  dall'art. 1, 2, 3 e 5 ed
eventualmente, ricorrendone il caso, dell'art. 4.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BELMONTE CASTELLO
  Il  comune  di  BELMONTE  CASTELLO  (provincia  di  Frosinone)   ha
adottato,  il  26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BENEVENTO
  Il  comune  di  BENEVENTO  ha  adottato,  il  24  febbraio 1998, la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
che le aliquote I.C.I., e  la  detrazione  da  applicare  alla  prima
abitazione per l'anno 1998, sono cosi' determinate:
  aliquota  del  6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a
tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse  da  quelle
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazioni principali dei soggetti assegnatari;
  aliquota del 5 per mille  da  applicarsi  alle  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazioni principali dei soggetti assegnatari;
di applicare per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  fino  a  decorrenza  del  suo  ammontare,  di  L.   200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione; se  l'unita'  immobiliare,  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BERLINGO
  Il comune  di  BERLINGO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di confermare, cosi' come stabilito con deliberazione della giunta
comunale  n.  46  del  5 marzo 1997, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) da applicare  in  questo  comune  per  l'anno
1998, nella misura del 5 per mille;
2.   di  confermare,  cosi'  come  stabilito  con  deliberazione  del
consiglio comunale n. 15 del 19 marzo 1997, le seguenti detrazioni:
  A/1: signorile, A/8: ville, A/9: palazzi,  detrazione  base  di  L.
200.000;
  A/7: villini, maggiore detrazione L. 20.000, totale L. 220.000;
  A/2:  civile, A/3: economico, maggiore detrazione L. 50.000, totale
L. 250.000;
  A/4: popolare, A/5: ultrapopolare, A/6: rurale, maggiore detrazione
L. 70.000, totale L. 270.000.
  Per i pensionati con reddito non  superiore  alla  pensione  minima
INPS, detrazione L. 300.000.
  Per  i  pensionati con reddito non superiore alla pensione sociale,
detrazione L. 400.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BESENELLO
  Il  comune  di  BESENELLO  (provincia di Trento) ha adottato, il 30
ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:
  un'aliquota  ordinaria  del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli
immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di  quelli  soggetti  alla
successiva diversa aliquota;
  un'aliquota  massima  del  7  per mille per gli alloggi non locati,
intendento per tali quelli comunque tenuti  sfitti  indipendentemente
dal  fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita; non si
considerano sfitti gli alloggi utilizzati anche per brevi  periodi  a
scopi turistici.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BEVAGNA
  Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per l'anno 1998, nelle seguenti misure, le aliquote
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a)  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da
parte dei soggetti passivi: 6 per mille;
  b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta: 7 per mille;
2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta  sono  quelle
previste  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come
sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
  Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
delibera  di  determinare  per  l'anno  1998  l'aliquota  I.C.I.   da
applicarsi  sul  territorio  del  comune di Belmonte in Sabina con la
percentuale del 7 per mille come previsto dal decreto legislativo  n.
504/1992, art. 6;
prendere  atto  della  detrazione per abitazione principale pari a L.
200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BEURA CARDEZZA
  Il comune di BEURA CARDEZZA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
per  l'anno  1998  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e'
cosi' determinata:
  5 per mille per la prima  casa,  con  detrazione  d'imposta  di  L.
200.000;
  6,40  per  mille  per  le seconde case, gli altri immobili e per le
aree edificabili;
restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni  dalla  legge  24
ottobre 1996, n. 556.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIANCHI
  Il  comune  di  BIANCHI  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il 16
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire e confermare, per l'anno 1998, l'aliquota  I.C.I.  nella
misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BIANZANO
  Il  comune  di  BIANZANO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli   immobili  (I.C.I.)  determinata  con  delibera  di  consiglio
comunale n. 12 del 22 febbraio 1997, in  misura  unica  del  4,5  per
mille,  applicando le norme ordinamentali stabilite dalle nuove norme
vigenti in materia;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIDONI'
  Il  comune  di  BIDONI'  (provincia di Oristano) ha adottato, il 28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:
  ordinaria: aliquota del 6 per mille;
  abitazione principale: aliquota del 5 per mille;
  detrazione per abitazione principale: L. 300.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIENNO
  Il comune di BIENNO (provincia di Brescia) ha adottato la  seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1998 ad ogni effetto di legge le tariffe di
imposte e tasse comunali cosi' come  analiticamente  descritte  nella
relazione previsionale e programmatica:
  imposta  I.C.I., atto deliberativo n. 18 del consiglio comunale del
21 febbraio 1997, aliquota 4,50 per mille, detrazione per  abitazione
principale L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIONAZ
  Il  comune  di  BIONAZ  (provincia  di  Aosta)  ha  adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura  minima
del 4 per mille.
  (Omissis).
ed  in  particolare  determinando  in  L.  400.000  la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo di imposta.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BIZZARONE
  Il  comune  di  BIZZARONE  (provincia  di  Como) ha adottato, il 23
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1998  l'aliquota  dell'imposta  comunale
immobili  nella  misura  del  5  per  mille  ai sensi dell'art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  dell'art.  54   del   decreto
legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOLLATE
  Il  comune  di  BOLLATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di approvare le seguenti aliquote I.C.I., per l'anno 1998:
  1. aliquota ordinaria  (altri  fabbricati,  terreni  con  vocazione
edificatoria,  terreni  agricoli, immobili ad uso industriale): 6 per
mille;
  2. aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite  ad
abitazione principale:
   a)  si  considerano come abitazione principale le pertinenze della
stessa, ovvero, cantine e box, anche se catastalmente distinte;
   b) si configurano come abitazioni principali gli immobili concessi
in uso gratuito a parenti in linea  retta  ascendenti  e  discendenti
(padre, figlio, nipote);
  3. aliquota del 5 per mille relativa:
   a)  ai  soggetti, in eta' pensionabile, senza reddito o percettori
di pensioni minime, sociali, di invalidita', che costituiscono  unica
fonte di reddito;
   b)  alle  seguenti  categorie  di  persone che, entro il 30 giugno
1998, comunichino alla sezione tributi la loro posizione di:
    disoccupati di lunga durata (da  oltre  ventiquattro  mesi  o  da
oltre dodici mesi con eta' superiore a trentacinque anni);
    lavoratori  iscritti  alle  liste  di  mobilita'  non occupati in
lavori socialmente utili;
    lavoratori in cassa integrazione da oltre sei mesi a zero ore.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BONEMERSE
  Il comune di  BONEMERSE  (provincia  di  Cremona)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili
nella misura del 4,75 per mille;
2. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1998, le seguenti aliquote
agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
  al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per
mille  da  applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di
detti interventi per la durata di tre anni  dall'inizio  dei  lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BORGOMALE
  Il comune di BORGOMALE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BORGOROSE
  Il comune di BORGOROSE (provincia di  Rieti)  ha  adottato,  il  14
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BORGO VELINO
  Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1998  l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e  la  detrazione
per  l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BOTRUGNO
  Il comune di BOTRUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la  seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili in misura del 5  per  mille  per  la  prima  casa  lasciando
invariata l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri cespiti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BOVOLENTA
  Il  comune  di  BOVOLENTA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per  mille  come  previsto
dall'art.  6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e succes-
sive modificazioni.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA
  Il comune di BRALLO DI PREGOLA (provincia di Pavia) ha adottato, il
7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  applicare con effetto dal 1 gennaio 1998 l'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I. - con l'aliquota unica del 5 per mille  secondo  le
modalita'  delle  vigenti disposizioni legislative, dando atto che la
detrazione per l'abitazione e' fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BREMBILLA
  Il comune di  BREMBILLA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
  (Omissis).
  Il comune di BRENTINO BELLUNO (provincia di Verona) ha adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1)  di  determinare  per  l'anno  1998  l'aliquota  I.C.I. che verra'
applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
2) di stabilire nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per le sole
abitazioni principali dei cittadini residenti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRIENNO
  Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha  adottato  la  seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di   determinare   (omissis),  un'aliquota  ordinaria  per  l'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1998, pari al  5,8  per  mille  ed
un'aliquota  ridotta  del  5 per mille a favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  residenti  in  questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRISSOGNE
  Il comune di BRISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
richiamata la deliberazione  della  giunta  comunale  n.  28  del  22
febbraio  1993,  vistata dalla commissione regionale di controllo con
provvedimento n. 5.128 del 18 marzo  1993,  con  la  quale  e'  stata
determinata  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per
mille, aliquota che si intende confermare;
  (Omissis).  Delibera
  (Omissis);
di confermare le tariffe I.C.I., (omissis),  nelle  misure  stabilite
nelle deliberazioni in premessa indicate.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRONTE
  Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1)  stabilire per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota
ridotta  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)   per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2)  stabilire  l'aliquota  del  5  per mille per gli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione  principale,
o agli alloggi non locati.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRUNELLO
  Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno
1997,  nelle misure del 4,80 per mille per le abitazioni principali e
del 5,50 per mille per gli altri immobili. Detrazione di  L.  200.000
per la prima casa.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BRUNO
  Il  comune  di  BRUNO  (provincia  di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1998  nella  misura  del  6  per  mille  per  tutte le unita'
immobiliari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BUDOIA
  Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1)  di  fissare,  per  quanto  in  premessa  citato  per l'anno 1998,
l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del  6  per  mille  e  nella
misura ridotta come sotto specificato:
  ordinaria: aliquota I.C.I. 1998: 6 per mille;
  abitazione principale aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille;
  abitazione  principale, anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
n. 662/1996): aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille;
  abitazioni  locate  utilizzate  come  abitazione   principale   dai
residenti (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 1998:
4 per mille;
2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, secondo comma del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  modificato dall'art. 3, comma 55
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BULZI
  Il comune di BULZI  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per l'anno 1998.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA
  Il  comune  di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato,
il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1) di determinare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
per l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  5,2 per mille per le abitazioni principali;
  5,7 per mille per le altre tipologie di immobili;
  3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la
realizzazione di autorimesse escluso i sottotetti;
2)   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BURIASCO
  Il  comune  di  BURIASCO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 12
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota unica, per abitazione principale e non,  I.C.I.
nella misura del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BUSSETO
  Il  comune  di  BUSSETO  (provincia  di  Parma)  ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,6 per mille;
di confermare la detrazione di L. 500.000 ai proprietari  delle  case
ad  uso di prima abitazione, percettori di pensione, e il cui reddito
non raggiunge il minimo vitale  cosi'  come  stabilito  con  delibera
della giunta comunale n. 611 del 27 agosto 1997, previa presentazione
della documentazione attestante la situazione finanziaria.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BUSSO
  Il  comune  di  BUSSO  (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  1998  istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BUTERA
  Il comune di BUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il  9
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
determinare  per  l'anno  1998 l'aliquota, in misura unica, del 6 per
mille quale imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale e per il possesso di fabbricati non adibiti  ad
abitazioni  principali,  di  aree  edificabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio  del  comune,  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi
compresi  quelli  strumentali  o  alla  cui  produzione  o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CACCAMO
  Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CAGLI
  Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha  adottato,  il
28 febbraio 1997, la seguente deliberazione, confermata per il 1998:
  (Omissis).
di  determinare  le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 (omissis) come segue:
  a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto  dalla
lettera b) della presente delibera nella misura del 5,5 per mille;
  b)  aliquota  ridotta:  nella  misura del 5 per mille per le unita'
immobiliari classificata C/1, C/2,  C/3,  C/4,  D/1,  D/2  e  D/10  a
condizione   che   l'attivita'   sia  svolta  nella  unita'  medesima
direttamente dal soggetto passivo cosi' come individuato dall'art.  3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO
  Il  comune  di  CALICE  AL  CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha
adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1) di confermare per l'anno 1998 nella misura  del  6,75  per  mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504;
2) di determinare altresi' per l'anno 1998 una aliquota ridotta nella
misura  del 6,25 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale;
3)  di  confermare  in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la
prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CALVI
  Il comune di CALVI (provincia di  Benevento)  ha  adottato,  il  20
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla
prima abitazione per l'anno 1998, cosi' come di seguito:
  aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili  e  a
tutte  le  unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
  aliquota del 5,5 per mille da applicarsi  alle  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
  di applicare per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, L.  200.000  rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  Se  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CALVIGNASCO
  Il  comune  di CALVIGNASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1) di determinare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
principale;
  6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2) di elevare la detrazione per abitazione principale in relazione  a
categorie  di soggetti in situazione di particolare disagio economico
o sociale secondo quanto dettagliato nello schema che si allega  alla
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3)   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero
o  sanitari  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
4) di non fissare aliquote agevolate inferiori al 4 per mille;
  (Omissis); Allegato UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE  AD  ABITAZIONE  PRINCIPALE  CATEGORIE  DI
SOGGETTI  IN  SITUAZIONI  DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE.
Aumento della detrazione
  Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, viene
determinata la seguente agevolazione di  soggetti  in  situazione  di
particolare disagio economico o sociale:  Caso A)
Presupposti
  Il   nucleo   familiare  deve  essere  composto  esclusivamente  da
pensionati titolari di pensioni  con  reddito  pro-capite  annuo  non
superiore a L. 6.700.000.
  Il  nucleo  familiare  deve  essere proprietario di un'unica unita'
immobiliare di abitazione.
  Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel  caso  di
nucleo  familiare  composto  esclusivamente  da  un unico soggetto il
reddito pro-capite annuo e' elevato di L. 1.000.000.
Agevolazione
  Aumento della detrazione per abitazione principale  a  L.  500.000.
Caso B)
Presupposti
  Il   nucleo   familiare  deve  essere  composto  esclusivamente  da
pensionati titolari di pensioni  con  reddito  pro-capite  annuo  non
superiore a L. 7.700.000.
  Il  nucleo  familiare  deve  essere proprietario di un'unica unita'
immobiliare di abitazione.
  Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel  csao  di
nucleo  familiare  composto  esclusivamente  da  un unico soggetto il
reddito pro-capite annuo e' elevato di L. 1.000.000.
Agegolazione
  Aumento della detrazione per abitazione principale  a  L.  400.000.
Caso C)
Presupposti
  Il   nucleo   familiare  deve  essere  composto  esclusivamente  da
pensionati titolari di pensioni  con  reddito  pro-capite  annuo  non
superiore a L. 8.700.000.
  Il  nucleo  familiare  deve  essere proprietario di un'unica unita'
immobiliare di abitazione.
  Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel  caso  di
nucleo  familiare  composto  eslcusivamente  da  un unico soggetto il
reddito pro-capite annuo e' elevato di L. 1.000.000.
Agevolazione
  Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CALVISANO
  Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMAIRAGO
  Il comune di CAMAIRAGO (provincia  di  Lodi)  ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1998, per quanto manifestato in premessa,
le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue:
  possessori di  prima  abitazione:  4,5  per  mille  con  detrazione
d'imposta di L. 200.000;
  possessori  di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli
altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMERINO
  Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha  adottato,  il  27
aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1) determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura unica del 6 per mille con la detrazione di L.
200.000 per l'unita' immobiliare adibite  ad  abitazione  principale,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
2)  accogliere  l'agevolazione  per  anziani  o   disabili   prevista
dall'art.    3,  comma  56,  della  legge  22  dicembre  1996, n. 662
(collegata  alla  finanziaria   1997),   e   cioe'   di   considerare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMEROTA
  Il  comune  di  CAMEROTA  (provincia di Salerno) ha adottato, il 21
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1) di confermare, come conferma, la deliberazione di giunta  comunale
di cui all'oggetto;
2)   di   stabilire,   come   stabilisce,   le   seguenti  norme  per
l'applicazione dell'IC.I. - imposta comunale  sugli  immobili  -  nel
comune di Camerota, con effetto dal 1 gennaio 1998:
  a) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti 5 per mille;
  b)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti od
organismi senza scopo di lucro, che  non  rientrano  nelle  esenzioni
dall'imposta  previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre 1992, compresi nelle seguenti tipologie:
   organizzazioni di volontariato di cui alla legge  n.  266  dell'11
agosto  1991,  iscritte  nel  registro istutuito dalle regioni: 4 per
mille;
   cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991,
iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
  c)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
   al   recupero  di  immobili  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili:  4 per mille;
   alla   realizzazione   di   autorimesse   o   posti   auto   anche
pertinenziali:  4 per mille;
  da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi'
come previsto dall'art. 1, comma  5,  della  legge  n.  449,  del  27
dicembre 1997;
3)  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 662 del
23 dicembre 1996.
  L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati  inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni dall'ufficio tecnico del comune di Camerota, con perizia a
carico  del  proprietario,  che  allega  idonea  documentazione  alla
dichiarazione. In alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'  di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4
gennaio  1968,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile   l'immobile.      Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare al comune di Camerota, con raccomandat  a.r.  la  data  di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro,  ovvero, se
antecedente, la data dalla quale l'immobile e'  comunque  utilizzato.
Il  comune  di  Camerota  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
5) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, sino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
della  imposta  dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che:
  l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'
 indivisa adibita ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
6) viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis);
9) di dare atto che, ai sensi dell'art.  58,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per l'applicazione dell'art.
9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 relativo alle modalita' di
applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,   si   considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali  di  cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMPARADA
  Il comune  di  CAMPARADA  (provincia  di  Milano)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1)  di  confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
per le abitazioni principali e al 7 per mille  l'aliquota  per  tutti
gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  principali  o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della  legge  n.
662/1996,   viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare possseduta a titolo di  proprieta'  o
di  usufrutto  da  anziani o disabii che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risutli locata.
  (Omissis).
                COMUNE DI CAMPO DI TRENS - FREIENFELD
  Il  comune di CAMPO DI TRENS - FREIENFELD (provincia di Bolzano) ha
adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
esentare   per   intero   dall'imposta  comunale  sugli  immobili  le
abitazioni principali.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMPODORO
  Il comune  di  CAMPODORO  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  applicare  ed  approvare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta
comunale degli immobili come da allegato prospetto che diventa  parte
integrante e sostanziale del presente atto e precisamente:
  aliquota  del  5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale (prima casa), con detrazione  d'imposta  di  L.
200.000;
  aliquota  del  6  per  mille  per  gli altri immobili classificati,
escluse le esenzioni previste dalla legge.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAMPOMORONE
  Il comune di CAMPOMORONE (provincia di Genova) ha adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAMPORGIANO
  Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca)  ha  adottato,  il  3
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAMPOROSSO
  Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato,  il  12
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui
all'art.  3,  comma  53,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per
tutte le motivazioni di merito  descritte  in  narrativa,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura
del 5 per mille, per l'abitazione principale e non;
2. di determinare altresi' in L. 200.000 la misura  della  detrazione
d'imposta sulla prima casa.
  (Omissis).
                 COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
  Il  comune  di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha
adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  per  il  1998  l'aliquota  dell'I.C.I.  nelle seguenti
misure:
  5 per mille per i fabbricati detinati ad abitazione principale;
  6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
di confermare la misura della detrazione per l'abitazione  principale
in  L. 200.000;
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 4 per mille a
favore  dei  proprietari che eseguino interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o  interventi  finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e  per  la  durata  di
anni tre dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CANALE MONTERANO
  Il  comune  di  CANALE MONTERANO (provincia di Roma) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare  per  l'anno  1998  l'aliquota  del  6   per   mille   per
l'applicazione dell'I.C.I. nel comune di Canale Monterano.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CANTALUPA
  Il  comune  di  CANTALUPA  (provincia di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di non valersi della possibilita' ex art. 4, decreto-legge  8  agosto
1996,  art. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed
ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, per apportare modificazioni
alle  aliquote  ed  alle  condizioni  di  applicazione   dell'imposta
comuanle  sugli  immobili (I.C.I.) in Cantalupa, approvando la misura
del 5 per mille per l'imposta (per tutti  gli  immobili)  per  l'anno
1998;
di  non  valersi  dlela facolta' di cui all'art. 1, comma 4, legge n.
449/1997, per fissare aliquote agevolate dell'I.C.I.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA
  Il comune di CANTALUPO IN SABINA (provincia di Rieti) ha  adottato,
il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  determinare  (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, per l'anno 1998 del 6 per mille, mantenendo  in  vigore  le
detrazioni dell'anno 1997 (L. 200.000).
  (Omissis).
                         COMUNE DI CANTELLO
  Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di prendere atto, approvandole, delle seguenti precisazioni in ordine
all'aliquota  differenziata  I.C.I. per l'anno 1998, come determinata
con propria deliberazione n. 14/1998 con la modifica di cui al  punto
2) del dispositivo del presente atto:
  aliquota  del  5,3  per mille: la prima abitazione data in comodato
gratuito ai parenti comporta la registrazione dell'atto  o  scrittura
privata  alla  tassa fissa di L. 250.000; inoltre il soggetto passivo
di imposta  ai  fini  dell'I.C.I.  diventa  il  comodatario,  con  la
conseguenza che il versamento del tributo, decurtato della detrazione
di  L.  200.000  per anno, va eseguito dal comodatario medesimo a suo
nome e cognome, come pure la presentazione della dichiarazione I.C.I.
per la costituzione del diritto reale di comodato;
  i box sono di pertinenza dell'abitazione e come tali debbono fruire
della medesima aliquota del 5,3 per mille;
  aliquota  del  6,5  per  mille:  per  la  voce  "altri  fabbricati"
s'intendono quelli concessi a non parenti, con contratto di locazione
debitamente  registrato e quelli vuoti o comunque disponibili; per la
voce "terreni" non diversamente specificati e tassati con  l'aliquota
del 6,5 per mille si intendono le aree fabbricabili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CANTOIRA
  Il  comune  di  CANTOIRA  (provincia  di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, per i motivi suesposti, al 4,5  per  mille  la  misura
dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di
L. 200.000 per la prima casa;
di  applicare,  per  i  suesposti motivi, l'aliquota ridotta al 3 per
mille, esclusivamente per  gli  immobili  oggetto  di  interventi  di
recupero  per  case inagibili od inabitabili o d'interesse storico od
architettonico ovvero per la realizzazione  di  autorimesse  o  posti
auto  o  utilizzo  di sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate
dall'art. 1 della legge n. 449/1997.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAPISTRELLO
  Il comune di CAPISTRELLO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota del  6  per
mille,  quale  imposta  comunale  sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPONAGO
  Il comune di CAPONAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune  nella  misura
unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CAPRILE
  Il  comune  di  CAPRILE  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare gli attuali  criteri  e  l'aliquota  del  6  per  mille
dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CARAMANICO TERME
  Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  1998,  nella misura del 5,7 per mille,
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)  istituita
con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARAPELLE
  Il  comune  di  CARAPELLE  (provincia di Foggia) ha adottato, il 15
febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993:
  (Omissis).
di determinare, come determina  nella  misura  del  4  per  mille  le
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993 (*).
  (Omissis).
  (*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive
delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il
1998 nel minimo di legge del 4 per mille.
                          COMUNE DI CARASCO
  Il  comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I.  (imposta  comunale
sugli immobili) nella misura:
  4,5  per  mille  -  aliquota  ordinaria  per  l'immobile adibito ad
abitazione principale. Per appartamento  concesso  con  contratto  in
comodato  ad un parente residente di primo grado del proprietario per
almeno 270 giorni nel periodo d'imposta;
  5,5 per mille -  aliquota  riferita  a  tutti  gli  altri  immobili
(compresa la seconda casa);
di  applicare  una  detazione  d'imposta  di L. 200.000 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi del  comma  55
dell'art.  3 della legge n. 662/1996 che ha sostituito  l'art.  8 del
decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARBONIA
  Il comune di CARBONIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27/28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di elevare, con  decorrenza  1  gennaio  1998  (omissis),  l'aliquota
dell'imposta in oggetto, dal 4 al 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARDETO
  Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  prendere  atto  della  parte  narrativa  quale  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sara'  applicata  in
questo  comune  nella  misura  unica  del  5  per  mille e secondo il
prospetto che segue:
  a) aliquota ordinaria: 5 per mille;
  b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;
  c) aliquota per immobili non posseduti in aggiunta alle  abitazioni
principali: 5 per mille;
  d) aliquota per alloggi non locati: 5 per mille;
  e)  aliquota  per  alloggi  adibiti ad abitazione principale: 5 per
mille;
  f) aliquota per alloggi  locati  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille.
  Detrazione abitazione principale, L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARLOPOLI
  Il  comune  di  CARLOPOLI  (provincia  di Catanzaro) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del
6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAROSINO
  Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha  adottato,  il    7
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  approvare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 1998 proposta dalla G.M.
con atto n. 81 del 17 febbraio 1998, come di seguito riportata:
  1) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
da parte di persone fisiche, per i soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivise, nonche' per gli immobili posseduti da enti senza
scopo di lucro nella misura del 5 per mille;
  2)  immobili  (terreni  e  fabbricati)  diversi  dalle abitazioni e
fabbricati posseduti in  aggiunta  all'abitazione  principale,  nella
misura del 6 per mille;
di  stabilire  infine  ai  sensi della citata norma che la detrazione
applicabile per  le  unita'  immobiliari  di  cui  al  punto  1)  del
dispositivo  della  presente deliberazione, e' fissato nell'ammontare
di L. 200.000 annue.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
  Il comune  di  CARPINETO  DELLA  NORA  (provincia  di  Pescara)  ha
adottato,  il  28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
di stabilire e  determinare  come  segue  la  misura  delle  tariffe,
imposte e aliquote per i tributi locali e servizi locali comunali per
l'anno 1998:
  aliquota  I.C.I.  -  5  per  mille  senza  diversificazioni  e  con
detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASACANDITELLA
  Il comune di CASACANDITELLA (provincia di Chieti) ha  adottato,  il
23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
fissare  per  l'anno  1998  la  misura  della  aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille per i motivi  esposti
in   premessa,   senza  variazione  alcuna  rispetto  all'anno  1997,
confermando le detrazioni previste dalla legge  in  vigore  nel  1997
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASALANGUIDA
  Il  comune  di  CASALANGUIDA  (provincia  di Chieti) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che  sara'  applicata  in
questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASAL PUSTERLENGO
  Il  comune di CASAL PUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il
9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998, facendo propria in ogni sua  parte  la
deliberazione  G.C.  n.  93  del 28 febbraio 1998, l'aliquota "unica"
I.C.I. nella misura del 5 per mille nonche'  la  detrazione  prevista
per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO
  Il   comune  di  CASALVECCHIO  SICULO  (provincia  di  Messina)  ha
adottato, il 10 marzo 1998,  la  seguente  deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille e la detrazione di  L.
200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASAL VELINO
  Il comune di CASAL VELINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 14
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1998,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura fissata  per  il  decorso
anno 1997 e nel modo seguente:
  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale:  aliquota  del 5 per
mille;
  immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 5 per mille;
  aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;
  immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquota del  6  per
mille;
di  stabilire,  inoltre  l'aliquota  del 4 per mille relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non alienati dalle imprese che
hanno come attivita' esclusiva  e  prevalente  quella  dell'attivita'
edilizia  costruttiva  e  la  conseguente  alienazione degli immobili
realizzati. Tale  riduzone  si  applichera'  per  i  soli  fabbricati
realizzati nell'anno 1996 e nell'anno 1997;
di  stabilire,  infine che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' e di usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  fissino  la
propria  residenza  in  istituti  per  anziani o case di cura, verra'
considerata  direttamente  adibita  ad   abitazione   principale,   a
condizione che la stessa non risulti locata;
di stabilire in L. 200.000 la riduzione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASALVOLONE
  Il  comune  di  CASALVOLONE  (provincia  di  Novara) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per  mille  e  la
detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASAMASSIMA
  Il  comune  di  CASAMASSIMA  (provincia  di Bari) ha adottato, il 5
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire  le  seguenti  norme  ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1998:
  1)  aliquota  ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi ed i soci di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 5,20 per mille;
per le unita' immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione principale direttamente
adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad  un
soggetto  che  non  le  utilizza come abitazione principale: 5,75 per
mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5,75 per mille;
  4) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per
mille;
  5)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti ed
organismi senza scopo di  lucro,  che  non  rientrano  nell'esenzione
dall'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
50, compresi nelle seguenti tipologie:
   5.1 organizzazioni di volontariato di cui  alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,20 per
mille;
   5.2  cooperative  sociali  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 5,20 per mille;
  6)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
   a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:  5
per mille;
   b)  al  recupero   di   immobili   di   interesse   artistico   od
architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi per la durata di tre anni dall'inizio  dei  lavori,  cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  7)  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle    precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504,  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
l'imposta e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  e  di  fatto  non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza  di
tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione. In alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la  data  di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che:
  a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 270.000  e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;
  b)  sia  applicata  la  detrazione  di  L. 300.000 limitatamente ai
titolari di pensione sociale e titolare di  pensione  di  invalidita'
totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo    15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.
9 del decreto legislativo n. 504/1992,  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CASARANO
  Il  comune di CASARANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per  l'anno  1998  come
segue:
  A)  abitazione  principale,  aliquota  5  per  mille, come e per le
motivazioni dell'anno precedente;
  B) altri fabbricati, aliquota 5 per mille, idem;
  C) aree fabbricabili, aliquota 5 per mille, idem;
2. di stabilire che la detrazione  per  l'abitazione  principale  per
l'anno 1998 e' determinata in L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA
  Il  comune  di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato
la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e
del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CASELETTE
  Il comune di CASELETTE (provincia di Torino)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1998,  l'aliquota  del  5  per  mille da
applicare  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  e  la
detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASORIA
  Il comune di CASORIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 marzo
1998 e 25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota I.C.I. per il 1998 secondo i seguenti criteri
oggettivi:
  aliquota ordinaria: 6 per mille per  abitazione  principale  e  sue
pertinenze;
  aliquota  aumentata: 7 per mille per gli immobili ad uso abitazione
non locati, seconde abitazioni, relative cantine, box  non  locati  e
non  di  pertinenza, aree fabbricabili, terreni agricoli, e per tutti
gli altri immobili non adibiti a civili abitazioni;
  aliquota ridotta: 3 per  mille  per  gli  immobili  interessati  ad
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili o interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, come dispone art. 1
comma 5 legge n.  449/1997;
detrazione per la prima casa e' pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CASSIGLIO
  Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata nel comune di Cassiglio nella
misura del 6 per mille;
di fissare in L. 350.000 la detrazione  dall'imposta  dovuta  per  la
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASSINE
  Il  comune  di  CASSINE  (provincia  di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5,5 per mille senza attivare alcuna delle facolta'  ammesse
dalla vigente normativa in merito la differenziazione dell'aliquota e
della detrazione previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 e
dall'art. 3 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASSINO
  Il  comune  di  CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire, in via generale, per l'anno 1998 l'aliquota del  5  per
mille per gli immobili adibiti a prima casa;
di  stabilire altresi' che gli immobili non adibiti a prima casa sono
assoggettati ad una aliquota del 5,5 per mille;
di elevare a L. 220.000 la detrazione massima  di  imposta  spettante
per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
  Il   comune  di  CASTAGNETO  CARDUCCI  (provincia  di  Livorno)  ha
adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. nel seguente modo:
  caso A: aliquota 5 per mille:
   abitazione principale e relative pertinenze;
   abitazione  principale  e  relative pertinenze concessa/e entro il
secondo grado di parentela ai sensi del  codice  civile  purche'  sia
dimostrato  attraverso  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di
notorieta';
   fondi e capannoni commerciali ed artigianali gestiti  direttamente
dal proprietario ed adibiti ad attivita' commerciale e/o artigianale;
  caso B: aliquota 5,4 per mille:
   abitazioni  locate per abitazioni principali e relative pertinenze
purche' risultino locate con regolare contratto;
   fondi e capannoni commerciali ed artigianali locati  con  regolare
contratto ed adibiti ad attivita' commerciali e/o artigianali;
   terreni agricoli;
  caso C: aliquota 6,7 per mille:
   abitazioni di non residenza (2 case) e relative pertinenze;
   aree fabbricabili;
   fondi  e capannoni commerciali e artigianali che non rientrano nei
casi di cui alle lettere A e B;
  caso D: aliquota 7 per mille:
   dalla terza abitazione in poi e  dal  secondo  fondo  o  capannone
commerciale e artigianale non rientrante nei casi di cui alla lettera
A e B;
di  dare  atto  che  per terza abitazione e secondo fondo o capannone
commerciale e/o artigianale si intende la terza abitazione e  secondo
fondo o capannone commerciale e artigianale di cui il contribuente e'