AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 giugno 1998. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. COMUNE DI ACCUMOLI Il comune di ACCUMOLI (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per il comune di Accumoli al 5 per mille; di determinare la quota di detrazione in L. 200.000 per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI ACICASTELLO Il comune di ACICASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il 19 febbraio 1998 e 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,30 per mille quale aliquota ridotta destinata alle persone fisiche residenti nel comune stesso e riservata unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con tutte le limitazioni e le determinazioni vigenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato in particolare dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che in particolare applica tale aliquota ridotta anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e agli alloggi I.A.C.P.; di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 ordinaria da applicare a tutte le restanti tipologie immobiliari nella misura del 5,50 per mille, con tutte le riduzioni e detrazioni previste dalla normativa di cui al punto precedente; di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, in L. 350.000 annue. Tale detrazione spetta nei limiti ed in base alla normativa di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI ACQUAFREDDA Il comune di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 1 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI Il comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (provincia di Bari) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, viene applicata nel seguente modo: a) aliquota abitazione principale (invariata rispetto al 1997): 5 per mille; b) aliquota altri immobili (con aumento dello 0,5 per mille rispetto all'anno 1997): 5,5 per mille; c) detrazione per abitazione principale (invariata rispetto al 1997): L. 200.000. (Omissis). da atto che i terreni agricoli ricadenti in agro di Acquaviva delle Fonti, come per gli anni precedenti sono esenti dall'applicazione dell'I.C.I. poiche' interamente delimitati con delibera di giunta regionale n. 5664 del 18 giugno 1984, ai sensi della legge n. 984/1977. (Omissis). COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA Il comune di ACQUAVIVA PICENA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura del 6 per mille; di stabilire per l'anno 1998, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dal soggetto passivo; di stabilire, per l'anno 1998, (omissis), la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 220.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se tale unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione in L. 220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI AFFI Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio 1993, la seguente deliberazione confermata il 25 febbraio 1998 anche per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1993, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI AGEROLA Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, (omissis) l'aliquota I.C.I. 1998 in ragione del 5,75 per mille, come per l'anno 1997; di stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, sia confermata nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AGNA Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1998 nella misura del 5,75 per mille, senza riduzioni o detrazioni aggiuntive. (Omissis). COMUNE DI AGNANA CALABRA Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI AGRIGENTO Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille; di confermare tutto quanto previsto nella delibera n. 210 del 15 aprile 1997 a proposito della detrazione dell'imposta. (Omissis). Con delibera n. 210 del 15 aprile 1997 il comune ha stabilito: (Omissis). di elevare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 180.000 a L. 200.000; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ALA DI STURA Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, (omissis) al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare, (omissis), l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto. (Omissis). COMUNE DI ALANNO Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ALBANELLA Il comune di ALBANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili, in quanto comune, con effetto dal 1 gennaio 1998 rimane applicata nella misura del 5 per mille quale aliquota vigente; per determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1998: aliquota ordinaria da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,50 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,50 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,50 per mille; aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,50 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,50 per mille; aliquota ordinaria in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5,50 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5,50 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5,50 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5,50 per mille, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; l'aliquota e' stabilita nella misura, del 4 per mille, per un periodo non superiore a ... anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve notificare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI ALBEROBELLO Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita decreto legislativo n. 504/1992: a) nella misura del 4,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizi'e a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti; di confermare per l'anno 1998 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale di L. 220.000 come da delibera di consiglio comunale n. 14 del 25 febbraio 1997; di applicare una ulteriore detrazione di L 150.000 per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte: condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione: i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville); il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1997; il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1997 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 1998; che l'immobile non sia sub-locato o ceduto ad altri in uso comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta; particolari situazioni aventi diritto: a) famiglie con portatori di handicap: famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al cento per cento con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1997 non superiore a L. 12.000.000 pro-capite; portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al settantacinque per cento; b) famiglie di pensionati: pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 1998 titolari di sola pensione sociale; componenti di nucleo familiare di reddito imponibile ai fini IRPEF derivanti esclusivamente da pensioni e non superiori ai seguenti valori: nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997); nucleo composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997); c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche: disoccupati al 1 gennaio 1998 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1997; condizione essenziale, in entrambi i casi. che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro- capite annuo lordo, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997). (Omissis). COMUNE DI ALICE SUPERIORE Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare per l'anno 1998 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ALTOMONTE Il comune di ALTOMONTE (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1998; di determinare nella misura unica di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ALVITO Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI AMANDOLA Il comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate): 5,75 per mille; abitazione principale: 5,75 per mille; abitazione anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge n. 662, non locate: 5,75 per mille; abitazioni locate come abitazione principale: 5,75 per mille; alloggi non locati: 6,25 per mille; detrazione (unica per tutti): L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AMENDOLARA Il comune di AMENDOLARA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire, (omissis), per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI AMOROSI Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 1998: a) aliquota unica del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggetti d'imposta; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inagibile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribunte ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomanata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione come sopra determinata spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). di dare atto che, ai sensi deIl'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta sui terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo e che la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI ANCARANO Il comune di ANCARANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998, (omissis), nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune; di confermare altresi' in L. 200.000, sempre per l'anno 1998, la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI ANFO Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili; di prendere atto che l'art. 3, comma 55, che modifica l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, aumenta la detrazione per la prima casa da L. 180.000 a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ANGOLO TERME Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: aliquota pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ANOIA Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI ANTERIVO - ALTREI Il comune di ANTERIVO - ALTREI (provincia di Bolzano) ha adottato, l'11 ottobre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*): (Omissis). di determinare, per l'anno 1995 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). (*) Lo stesso comune ha dato notizia che: non sono state adottate ulteriori deliberazioni in materia di aliquote I.C.I. e quindi l'aliquota come sopra fissata vale anche per l'anno 1998. Per l'anno 1998 va quindi applicata l'aliquota del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. COMUNE DI ANTONIMINA Il comune di ANTONIMINA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare che per l'anno 1998 sara' applicata in questo comune l'aliquota nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ANTRODOCO Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI ANZI Il comune di ANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille su tutti gli immobili siti nel territorio comunale di Anzi salvo le specifiche di cui ai numeri successivi; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. A), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabilitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a un anno per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edlizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO Il comune di APPIGNANO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di elevare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,5 per mille; di confermare la detrazione della prima casa a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI APRICENA Il comune di APRICENA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 1998: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliare ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i terreni agricoli ed aree fabbricabili, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per mille; d) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: -- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,5 per mille; -- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabilitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000, di cui sopra, sia elevato a L. 350.000 per i soli contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' di seguito esposte: Capo I - Pensionati e portatori di handicap a) pensionati monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 1997, non superiore a L. 7.000.000 annui lordi; b) pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile del 100 per cento, soggetti facenti parte di un nucleo familiare nel quale sia inserita una persona con handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 1997, fino a L. 22.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico. N.B.: sono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", quelli dichiarati tali dalla apposita commissione medica dell'A.S.L. (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'A.S.L., ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Copia del verbale della commissione medica dell'A.S.L. dovra' essere allegata alla richiesta in oggetto. Capo II - Disoccupati a) disoccupati, per 12 mesi nel 1997, capi famiglia (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno 1997, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 7.000.000; Condizioni In tutti i casi previsti dai capi I-II: a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente che non deve altresi' avere nessun diritto reale su altre proprieta' al 1 gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare o diritti reali su altri; b) per proprieta' immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale; c) nessun componente del nucleo familiare deve avere proprieta' immobiliari o diritti reali su di esse; d) il contribuente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non devono avere redditi esenti (esclusi gli emolumenti percepiti a titolo di assegni di invalidita' o accompagnamento dai portatori di handicap) o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui ammontare, sommato al reddito di persone, faccia superare i limiti fissati ai precenti capi. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra attenersi ai termini e alle disposizioni previste dalla delibera comunale. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1998 gia' tener conto della detrazione richiesta; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI APRIGLIANO Il comune di APRIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, (Omissis), le aliquote I.C.I. gia' determinate per l'anno 1997 con atto della G.C. n. 186 dell'11 aprile 1997 e di seguito riportate: a) 5 per mille per le unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale; b) 6 per mille per tutti gli altri cespiti imponibili; di precisare che saranno altresi' soggette all'aliquota del 5 per mille anche le pertinenze alle abitazione principali in uso alle stesse e contraddistinte da un diverso numero di accatastamento. (Omissis). COMUNE DI AQUINO Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). la riduzione dell'aliquota I.C.I. dal 7 per mille (cosi' come deliberato con atto G.C. n. 46 del 27 febbraio 1998) al 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ARBUS Il comune di ARBUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998 e 6 aprile 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa per l'anno 1998 nell'importo di L. 200.000. (Omissis). di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutte le altre abitazioni e le aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI ARCEVIA Il comune di ARCEVIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille; di riconfermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; di considerare, altresi', ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ARENA Il comune di ARENA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). dare atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 rimane invariata nella misura del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI ARICCIA Il comune di ARICCIA (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). per quanto riguarda le aliquote: 1) immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 4,5 per mille; 2) immobili diverse dalle abitazioni: 7 per mille; 3) immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: 7 per mille; 4) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 5) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati come abitazione principale con contratto registrato ovvero posseduti da soci di cooperative edilizie e adibiti ad abitazione principale: 7 per mille; 6) fabbricati realizzati per la vendita: 7 per mille; 7) fabbricati inagibili o inabitabili o interessati dalla realizzazione di posti auto pertinenziali ovvero di particolare interesse artistico e oggetto di interventi edilizi: 4 per mille; per quanto riguarda la riduzione dell'imposta: 1) la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000; 2) la detrazione dell'imposta e' fissata nella misura di L. 300.000 per i soli titolari di pensione sociale oppure con trattamento previdenziale di quiescenza alle sottoindicate condizioni: a) abbiano un'eta' non inferiore al sessantesimo anno alla data del 1 gennaio 1998. Si prescinde dal citato limite di eta' qualora il reddito complessivo del nucleo familiare e' costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente e/o pensione; b) abbiano un reddito complessivo, esclusa la rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, non superiore a L. 16.000.000 innalzabile di L. 3.000.000 per ogni componente familiare a carico; c) utilizzino l'unita' immobiliare per la quale si chiede l'aumento della detrazione I.C.I. effettivamente come abitazione principale; d) non abbiano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale altre unita' immobiliari. La sussistenza delle predette condizioni dovra' essere dimostrata attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', unitamente alla fotocopia dell'atto attestante il reddito percepito. Di recepire il disposto di cui all'art. 13, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ARMENO Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1998, in misura unica per tutte le tipologie di immobili l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (omissis); di stabilire, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si applicano le riduzioni previste in materia dalla legge n. 662/1996 e le altre norme di cui alla legge n. 446/1997, art. 58, non in contrasto con il presente deliberato. (Omissis). COMUNE DI ARMO Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ARPAIA Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l 'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di stabilire per l'anno 1998 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si possono detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000; di stabilire per l'anno 1998 con riferimento ai casi di: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) alloggi non locati; l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille; di stabilire, altresi', una riduzione dell'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di stabilire che l'inabitabilita' o inagibilita' e' accertata: a) dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di richiesta dell'interessato e dietro versamento della somma stabilita con delibera di giunta comunale n. 82/1997; b) con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968; di non applicare alcuna riduzione di aliquota per i casi particolari, cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997. (Omissis). COMUNE DI ARPAISE Il comune di ARPAISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nel comune di Arpaise, con effetto dal 1 gennaio 1998: aliquota da applicare: sei per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Il comune di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facolta' di differenziazione delle aliquote ne' di quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI ARVIER Il comune di ARVIER (provincia di Aosta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare, per l'anno 1998, le seguenti tariffe, tasse ed imposte comunali: (Omissis). non modificare l'aliquota dell'I.C.I., per l'anno 1998, in attesa di conoscere il gettito complessivo e relativo al 1997, una volta terminati i controlli finalizzati alla verifica della correttezza delle dichiarazioni e dell'eventuale evasione, iniziati nell'anno 1997, e di confermare pertanto l'aliquota del 4 per mille stabilita con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 25 febbraio 1993. (Omissis). COMUNE DI ARZENE Il comune di ARZENE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (omissis) nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ASOLO Il comune di ASOLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 1998: 1) 5 per mille: persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3) (omissis) 4) 7 per mille: alloggi posseduti e non locati; 5) 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel Comune; 6-7-8) (omissis) 9) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione; detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base; riduzione del cinquanta per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI ASSISI Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2) di determinare, sempre per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1); 3) di prendere atto che la detrazione per abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ASSO Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ASUNI Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare le vigenti tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali non soppressi, fissate nelle seguenti misure: I.C.I. aliquota 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI ATRI Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 30 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): conferma della detrazione prevista per la prima casa a L. 200.000 ed aliquota del 5 per mille; aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale; aliquota del 5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che cio' risulti da documenti aventi data certa. (Omissis). COMUNE DI AVEGNO Il comune di AVEGNO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire che per il pareggio di bilancio riguardo le aliquote e tariffe per l'anno 1998 e' stato previsto quanto di seguito specificato: I.C.I.: conferma aliquota al 5,5 per mille e conferma detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AVERARA Il comune di AVERARA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; di stimare in base alle proiezioni ricavate dai dati relativi agli introiti dell'anno 1997, il gettito complessivo dell'imposta in L. 58.000.000, da iscrivere nell'apposito capitolo di entrate del bilancio 1998, tenuto conto della incidenza della detrazione per la prima abitazione determinata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AVETRANA Il comune di AVETRANA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI AVEZZANO Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6 per mille; di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura ridotta del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale; di stabilire che per l'anno 1998 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AVOLASCA Il comune di AVOLASCA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 6 per mille aliquota generale. (Omissis). di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AZZANELLO Il comune di AZZANELLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BADALUCCO Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare e approvare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali ur- bane del 5 per mille, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I. (Omissis). COMUNE DI BAGNARA Il comune di BAGNARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e detrazione per la prima casa in misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura unica: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BALME Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, (omissis), al 6 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare, per i motivi suesposti, l'aliquota ridotta al 2 per mille, esclusivamente nel caso previsto dall'art. 1 della legge n. 449/1997 e, piu' precisamente, per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo sottotetto. (Omissis). COMUNE DI BARDONECCHIA Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota generale dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille e le seguenti aliquote differenziate: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di L. 500.000; 5 per mille per le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni); 5 per mille per le unita' immobiliari date in locazione a residenti per un periodo superiore a novanta giorni; 5,30 per mille per le unita' immobiliari date in locazione a non residenti per un periodo superiore a novanta giorni; 6,50 per mille per le unita' immobiliari non locate. (Omissis). 3. di stabilire altresi', ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 44/1997, una detrazione per l'abitazione principale dell'importo di L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI BARESSA Il comune di BARESSA (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI BARISCIANO Il comune di BARISCIANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). I. Di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione della I.C.I. di questo comune con effetto dal 1j gennaio 1998: 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizione che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 5 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille. Il. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobilIare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle coopertive edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per le quali e' detratto l'importo di L. 200.000. VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BAROLO Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1998 nella misura 5,5, per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BARONE Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e, quindi, invariata rispetto all'anno 1997; 2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BASICO' Il comune di BASICO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI BASTIA MONDOVI' Il comune di BASTIA MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, nella misura del 6 per mille e di determinare nell'importo di L. 300.000 la detrazione per la prima casa, in base alla normativa vigente. (Omissis). COMUNE DI BASTIA UMBRA Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote: aliquota del 5 per mille: a) per gli immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione e adibiti ad abitazione principale del contribuente; b) per le unita' immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) per le unita' immobiliari date in comodato (o uso gratuito) ai soli parenti in linea retta e utilizzate come abitazione principale; aliquota del 6 per mille per i fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D; aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale del contribuente classificati nel gruppo catastale A, per le unita' immobiliari non locate, per i fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli; 2. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale: L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale; L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti in condizioni di disagio socio-economico: a) per i pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a venti milioni di lire; b) per gli indigenti appositamente certificati dai servizi sociali del comune. (Omissis). COMUNE DI BATTUDA Il comune di BATTUDA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille, 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura fissa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BAULADU Il comune di BAULADU (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille come deliberato dalla giunta municipale con deliberazione n. 10 del 19 febbraio 1998 che si allega, considerandolo come un atto proprio a tutti gli effetti di legge. (Omissis). COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, dando atto che, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del citato decreto legislativo n. 504/1992, sono esenti da imposta i terreni agricoli, in quanto il comune di Belforte del Chienti ricade interamente in area montana. (Omissis). COMUNE DI BELLIZZI Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. determinate con delibera di giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 1996; Con delibera n. 4 del 12 gennaio 1996 il comune ha stabilito: (Omissis). 1. di fissare, dall'anno 1996, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 2. (omissis). (Omissis). Con delibera del 28 giugno 1996, il comune ha, altresi' stabilito: (Omissis). Art. 1 La maggiore detrazione di L. 300.000 puo' essere concessa solamente ai possessori di un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A; Art. 2 Il reddito personale posseduto dal soggetto passivo di imposta non deve superare quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale; Art. 3 Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato; Art. 4 In caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi di legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui all'art. 3 sono raddoppiati; Art. 5 Sono esclusi dalla fruizioni della detrazione di L. 300.000 tutti gli immobili classificati o classificabili con rendita presunta nelle seguenti categorie catastali: A/1 Abitazioni di tipo signorile; A/7 Abitazioni in villini; A/8 Abitazioni in ville; A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10 Uffici e studi privati; A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi; Art. 6 Per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dall'art. 1, 2, 3 e 5 ed eventualmente, ricorrendone il caso, dell'art. 4. (Omissis). COMUNE DI BELMONTE CASTELLO Il comune di BELMONTE CASTELLO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BENEVENTO Il comune di BENEVENTO ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). che le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1998, sono cosi' determinate: aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari; aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari; di applicare per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare, e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI BERLINGO Il comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare, cosi' come stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 46 del 5 marzo 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, cosi' come stabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 19 marzo 1997, le seguenti detrazioni: A/1: signorile, A/8: ville, A/9: palazzi, detrazione base di L. 200.000; A/7: villini, maggiore detrazione L. 20.000, totale L. 220.000; A/2: civile, A/3: economico, maggiore detrazione L. 50.000, totale L. 250.000; A/4: popolare, A/5: ultrapopolare, A/6: rurale, maggiore detrazione L. 70.000, totale L. 270.000. Per i pensionati con reddito non superiore alla pensione minima INPS, detrazione L. 300.000. Per i pensionati con reddito non superiore alla pensione sociale, detrazione L. 400.000. (Omissis). COMUNE DI BESENELLO Il comune di BESENELLO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998: un'aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alla successiva diversa aliquota; un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendento per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita; non si considerano sfitti gli alloggi utilizzati anche per brevi periodi a scopi turistici. (Omissis). COMUNE DI BEVAGNA Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi: 6 per mille; b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta: 7 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI BELMONTE IN SABINA Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). delibera di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio del comune di Belmonte in Sabina con la percentuale del 7 per mille come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 6; prendere atto della detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BEURA CARDEZZA Il comune di BEURA CARDEZZA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' cosi' determinata: 5 per mille per la prima casa, con detrazione d'imposta di L. 200.000; 6,40 per mille per le seconde case, gli altri immobili e per le aree edificabili; restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. (Omissis). COMUNE DI BIANCHI Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire e confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili. (Omissis). COMUNE DI BIANZANO Il comune di BIANZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinata con delibera di consiglio comunale n. 12 del 22 febbraio 1997, in misura unica del 4,5 per mille, applicando le norme ordinamentali stabilite dalle nuove norme vigenti in materia; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BIDONI' Il comune di BIDONI' (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.: ordinaria: aliquota del 6 per mille; abitazione principale: aliquota del 5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI BIENNO Il comune di BIENNO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 ad ogni effetto di legge le tariffe di imposte e tasse comunali cosi' come analiticamente descritte nella relazione previsionale e programmatica: imposta I.C.I., atto deliberativo n. 18 del consiglio comunale del 21 febbraio 1997, aliquota 4,50 per mille, detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BIONAZ Il comune di BIONAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura minima del 4 per mille. (Omissis). ed in particolare determinando in L. 400.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. (Omissis). COMUNE DI BIZZARONE Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI BOLLATE Il comune di BOLLATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote I.C.I., per l'anno 1998: 1. aliquota ordinaria (altri fabbricati, terreni con vocazione edificatoria, terreni agricoli, immobili ad uso industriale): 6 per mille; 2. aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: a) si considerano come abitazione principale le pertinenze della stessa, ovvero, cantine e box, anche se catastalmente distinte; b) si configurano come abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ascendenti e discendenti (padre, figlio, nipote); 3. aliquota del 5 per mille relativa: a) ai soggetti, in eta' pensionabile, senza reddito o percettori di pensioni minime, sociali, di invalidita', che costituiscono unica fonte di reddito; b) alle seguenti categorie di persone che, entro il 30 giugno 1998, comunichino alla sezione tributi la loro posizione di: disoccupati di lunga durata (da oltre ventiquattro mesi o da oltre dodici mesi con eta' superiore a trentacinque anni); lavoratori iscritti alle liste di mobilita' non occupati in lavori socialmente utili; lavoratori in cassa integrazione da oltre sei mesi a zero ore. (Omissis). COMUNE DI BONEMERSE Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille; 2. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1998, le seguenti aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). COMUNE DI BORGOMALE Il comune di BORGOMALE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI BORGOROSE Il comune di BORGOROSE (provincia di Rieti) ha adottato, il 14 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BORGO VELINO Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BOTRUGNO Il comune di BOTRUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in misura del 5 per mille per la prima casa lasciando invariata l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri cespiti. (Omissis). COMUNE DI BOVOLENTA Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e succes- sive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA Il comune di BRALLO DI PREGOLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - con l'aliquota unica del 5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione e' fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BREMBILLA Il comune di BREMBILLA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (Omissis). Il comune di BRENTINO BELLUNO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2) di stabilire nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per le sole abitazioni principali dei cittadini residenti. (Omissis). COMUNE DI BRIENNO Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare (omissis), un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BRISSOGNE Il comune di BRISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 28 del 22 febbraio 1993, vistata dalla commissione regionale di controllo con provvedimento n. 5.128 del 18 marzo 1993, con la quale e' stata determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille, aliquota che si intende confermare; (Omissis). Delibera (Omissis); di confermare le tariffe I.C.I., (omissis), nelle misure stabilite nelle deliberazioni in premessa indicate. (Omissis). COMUNE DI BRONTE Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) stabilire per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) stabilire l'aliquota del 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI BRUNELLO Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno 1997, nelle misure del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 5,50 per mille per gli altri immobili. Detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI BRUNO Il comune di BRUNO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI BUDOIA Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di fissare, per quanto in premessa citato per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta come sotto specificato: ordinaria: aliquota I.C.I. 1998: 6 per mille; abitazione principale aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille; abitazione principale, anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille; abitazioni locate utilizzate come abitazione principale dai residenti (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille; 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI BULZI Il comune di BULZI (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 5,2 per mille per le abitazioni principali; 5,7 per mille per le altre tipologie di immobili; 3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse escluso i sottotetti; 2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BURIASCO Il comune di BURIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare l'aliquota unica, per abitazione principale e non, I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BUSSETO Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,6 per mille; di confermare la detrazione di L. 500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, percettori di pensione, e il cui reddito non raggiunge il minimo vitale cosi' come stabilito con delibera della giunta comunale n. 611 del 27 agosto 1997, previa presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria. (Omissis). COMUNE DI BUSSO Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI BUTERA Il comune di BUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). determinare per l'anno 1998 l'aliquota, in misura unica, del 6 per mille quale imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per il possesso di fabbricati non adibiti ad abitazioni principali, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. (Omissis). COMUNE DI CACCAMO Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAGLI Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 1997, la seguente deliberazione, confermata per il 1998: (Omissis). di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 (omissis) come segue: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari classificata C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 e D/10 a condizione che l'attivita' sia svolta nella unita' medesima direttamente dal soggetto passivo cosi' come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO Il comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 1998 nella misura del 6,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di determinare altresi' per l'anno 1998 una aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3) di confermare in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CALVI Il comune di CALVI (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1998, cosi' come di seguito: aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; aliquota del 5,5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; di applicare per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI CALVIGNASCO Il comune di CALVIGNASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2) di elevare la detrazione per abitazione principale in relazione a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) di non fissare aliquote agevolate inferiori al 4 per mille; (Omissis); Allegato UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE. Aumento della detrazione Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, viene determinata la seguente agevolazione di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale: Caso A) Presupposti Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 6.700.000. Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto il reddito pro-capite annuo e' elevato di L. 1.000.000. Agevolazione Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 500.000. Caso B) Presupposti Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 7.700.000. Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel csao di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto il reddito pro-capite annuo e' elevato di L. 1.000.000. Agegolazione Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 400.000. Caso C) Presupposti Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 8.700.000. Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel caso di nucleo familiare composto eslcusivamente da un unico soggetto il reddito pro-capite annuo e' elevato di L. 1.000.000. Agevolazione Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI CALVISANO Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAMAIRAGO Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998, per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue: possessori di prima abitazione: 4,5 per mille con detrazione d'imposta di L. 200.000; possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAMERINO Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2) accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria 1997), e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CAMEROTA Il comune di CAMEROTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di confermare, come conferma, la deliberazione di giunta comunale di cui all'oggetto; 2) di stabilire, come stabilisce, le seguenti norme per l'applicazione dell'IC.I. - imposta comunale sugli immobili - nel comune di Camerota, con effetto dal 1 gennaio 1998: a) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti 5 per mille; b) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, iscritte nel registro istutuito dalle regioni: 4 per mille; cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; c) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di immobili di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997; 3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune di Camerota, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune di Camerota, con raccomandat a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune di Camerota puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, sino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione della imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis); 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CAMPARADA Il comune di CAMPARADA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per le abitazioni principali e al 7 per mille l'aliquota per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare possseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabii che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risutli locata. (Omissis). COMUNE DI CAMPO DI TRENS - FREIENFELD Il comune di CAMPO DI TRENS - FREIENFELD (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). esentare per intero dall'imposta comunale sugli immobili le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI CAMPODORO Il comune di CAMPODORO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di applicare ed approvare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale degli immobili come da allegato prospetto che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto e precisamente: aliquota del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa), con detrazione d'imposta di L. 200.000; aliquota del 6 per mille per gli altri immobili classificati, escluse le esenzioni previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI CAMPOMORONE Il comune di CAMPOMORONE (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAMPORGIANO Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI CAMPOROSSO Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, per l'abitazione principale e non; 2. di determinare altresi' in L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per il 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille per i fabbricati detinati ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati; di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI CANALE MONTERANO Il comune di CANALE MONTERANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. nel comune di Canale Monterano. (Omissis). COMUNE DI CANTALUPA Il comune di CANTALUPA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di non valersi della possibilita' ex art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, art. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, per apportare modificazioni alle aliquote ed alle condizioni di applicazione dell'imposta comuanle sugli immobili (I.C.I.) in Cantalupa, approvando la misura del 5 per mille per l'imposta (per tutti gli immobili) per l'anno 1998; di non valersi dlela facolta' di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 449/1997, per fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. (Omissis). COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA Il comune di CANTALUPO IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 del 6 per mille, mantenendo in vigore le detrazioni dell'anno 1997 (L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI CANTELLO Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di prendere atto, approvandole, delle seguenti precisazioni in ordine all'aliquota differenziata I.C.I. per l'anno 1998, come determinata con propria deliberazione n. 14/1998 con la modifica di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto: aliquota del 5,3 per mille: la prima abitazione data in comodato gratuito ai parenti comporta la registrazione dell'atto o scrittura privata alla tassa fissa di L. 250.000; inoltre il soggetto passivo di imposta ai fini dell'I.C.I. diventa il comodatario, con la conseguenza che il versamento del tributo, decurtato della detrazione di L. 200.000 per anno, va eseguito dal comodatario medesimo a suo nome e cognome, come pure la presentazione della dichiarazione I.C.I. per la costituzione del diritto reale di comodato; i box sono di pertinenza dell'abitazione e come tali debbono fruire della medesima aliquota del 5,3 per mille; aliquota del 6,5 per mille: per la voce "altri fabbricati" s'intendono quelli concessi a non parenti, con contratto di locazione debitamente registrato e quelli vuoti o comunque disponibili; per la voce "terreni" non diversamente specificati e tassati con l'aliquota del 6,5 per mille si intendono le aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI CANTOIRA Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, per i motivi suesposti, al 4,5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare, per i suesposti motivi, l'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI CAPISTRELLO Il comune di CAPISTRELLO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille, quale imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI CAPONAGO Il comune di CAPONAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAPRILE Il comune di CAPRILE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare gli attuali criteri e l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI CARAMANICO TERME Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1998, nella misura del 5,7 per mille, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI CARAPELLE Il comune di CARAPELLE (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993: (Omissis). di determinare, come determina nella misura del 4 per mille le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993 (*). (Omissis). (*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille. COMUNE DI CARASCO Il comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura: 4,5 per mille - aliquota ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale. Per appartamento concesso con contratto in comodato ad un parente residente di primo grado del proprietario per almeno 270 giorni nel periodo d'imposta; 5,5 per mille - aliquota riferita a tutti gli altri immobili (compresa la seconda casa); di applicare una detazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CARBONIA Il comune di CARBONIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27/28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di elevare, con decorrenza 1 gennaio 1998 (omissis), l'aliquota dell'imposta in oggetto, dal 4 al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CARDETO Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di prendere atto della parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e secondo il prospetto che segue: a) aliquota ordinaria: 5 per mille; b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille; c) aliquota per immobili non posseduti in aggiunta alle abitazioni principali: 5 per mille; d) aliquota per alloggi non locati: 5 per mille; e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille. Detrazione abitazione principale, L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CARLOPOLI Il comune di CARLOPOLI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAROSINO Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 proposta dalla G.M. con atto n. 81 del 17 febbraio 1998, come di seguito riportata: 1) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, nonche' per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille; 2) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni e fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nella misura del 6 per mille; di stabilire infine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unita' immobiliari di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, e' fissato nell'ammontare di L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA Il comune di CARPINETO DELLA NORA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per i tributi locali e servizi locali comunali per l'anno 1998: aliquota I.C.I. - 5 per mille senza diversificazioni e con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASACANDITELLA Il comune di CASACANDITELLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). fissare per l'anno 1998 la misura della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille per i motivi esposti in premessa, senza variazione alcuna rispetto all'anno 1997, confermando le detrazioni previste dalla legge in vigore nel 1997 nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASALANGUIDA Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASAL PUSTERLENGO Il comune di CASAL PUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998, facendo propria in ogni sua parte la deliberazione G.C. n. 93 del 28 febbraio 1998, l'aliquota "unica" I.C.I. nella misura del 5 per mille nonche' la detrazione prevista per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO Il comune di CASALVECCHIO SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASAL VELINO Il comune di CASAL VELINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura fissata per il decorso anno 1997 e nel modo seguente: immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 5 per mille; aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille; immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille; di stabilire, inoltre l'aliquota del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non alienati dalle imprese che hanno come attivita' esclusiva e prevalente quella dell'attivita' edilizia costruttiva e la conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzone si applichera' per i soli fabbricati realizzati nell'anno 1996 e nell'anno 1997; di stabilire, infine che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in istituti per anziani o case di cura, verra' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata; di stabilire in L. 200.000 la riduzione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASALVOLONE Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASAMASSIMA Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1998: 1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,20 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nell'esenzione dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 50, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,20 per mille; 5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,20 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 270.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; b) sia applicata la detrazione di L. 300.000 limitatamente ai titolari di pensione sociale e titolare di pensione di invalidita' totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CASARANO Il comune di CASARANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 come segue: A) abitazione principale, aliquota 5 per mille, come e per le motivazioni dell'anno precedente; B) altri fabbricati, aliquota 5 per mille, idem; C) aree fabbricabili, aliquota 5 per mille, idem; 2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 e' determinata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI CASELETTE Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASORIA Il comune di CASORIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 marzo 1998 e 25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per il 1998 secondo i seguenti criteri oggettivi: aliquota ordinaria: 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze; aliquota aumentata: 7 per mille per gli immobili ad uso abitazione non locati, seconde abitazioni, relative cantine, box non locati e non di pertinenza, aree fabbricabili, terreni agricoli, e per tutti gli altri immobili non adibiti a civili abitazioni; aliquota ridotta: 3 per mille per gli immobili interessati ad interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, come dispone art. 1 comma 5 legge n. 449/1997; detrazione per la prima casa e' pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASSIGLIO Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Cassiglio nella misura del 6 per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASSINE Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille senza attivare alcuna delle facolta' ammesse dalla vigente normativa in merito la differenziazione dell'aliquota e della detrazione previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 e dall'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CASSINO Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire, in via generale, per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa; di stabilire altresi' che gli immobili non adibiti a prima casa sono assoggettati ad una aliquota del 5,5 per mille; di elevare a L. 220.000 la detrazione massima di imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Il comune di CASTAGNETO CARDUCCI (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. nel seguente modo: caso A: aliquota 5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze; abitazione principale e relative pertinenze concessa/e entro il secondo grado di parentela ai sensi del codice civile purche' sia dimostrato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; fondi e capannoni commerciali ed artigianali gestiti direttamente dal proprietario ed adibiti ad attivita' commerciale e/o artigianale; caso B: aliquota 5,4 per mille: abitazioni locate per abitazioni principali e relative pertinenze purche' risultino locate con regolare contratto; fondi e capannoni commerciali ed artigianali locati con regolare contratto ed adibiti ad attivita' commerciali e/o artigianali; terreni agricoli; caso C: aliquota 6,7 per mille: abitazioni di non residenza (2 case) e relative pertinenze; aree fabbricabili; fondi e capannoni commerciali e artigianali che non rientrano nei casi di cui alle lettere A e B; caso D: aliquota 7 per mille: dalla terza abitazione in poi e dal secondo fondo o capannone commerciale e artigianale non rientrante nei casi di cui alla lettera A e B; di dare atto che per terza abitazione e secondo fondo o capannone commerciale e/o artigianale si intende la terza abitazione e secondo fondo o capannone commerciale e artigianale di cui il contribuente e'