IL DIRETTORE REGIONALE
                 delle entrate per l'Emilia Romagna
  Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale
il direttore  generale del Dipartimento  delle entrate ha  delegato i
direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti
di  mancato  o irregolare  funzionamento  degli  uffici del  pubblico
registro automobilistico;
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Visto  l'art.  1  della  citata legge  che  assoggetta  all'imposta
erariale di  trascrizione, da corrispondersi al  momento stesso della
richiesta, le  formalita' di trascrizione, iscrizione  ed annotazione
delle scritture  private con  sottoscrizione autenticata  o accertata
giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione  di tesoreria  provinciale  dello Stato,  con imputazione  al
capitolo 1236  dello stato  di previsione  delle entrate  statali del
rispettivo anno finanziario,  entro il giorno successivo  a quello in
cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legislativo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale  regionale all'imposta  erariale  di trascrizione  e
visti i commi da 48 a 53 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la menzionata
addizionale regionale con un'addizionale provinciale;
  Visto l'art. 20  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro  automobilistico e l'art.  3, comma 54,  della gia'
richiamata  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  che ha  abrogato,  a
decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;
  Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato
art. 3, commi  da 48 a 53,  della legge 23 dicembre 1995,  n. 549, si
applicano  le   disposizioni  previste  per  l'imposta   erariale  di
trascrizione   relative  alla   corresponsione  all'Automobile   club
d'Italia ed  alle eventuali  sanzioni in caso  di omesso  o ritardato
pagamento;
  Visto il  decreto ministeriale 11  aprile 1997, n. 124,  recante le
norme sulle  modalita' per l'attuazione  dell'addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione;
  Tenuto conto  di quanto previsto  dall'art. 2 della legge  1977, n.
952, cosi' come  indicato dall'art. 1-bis del  decretolegge 2 ottobre
1981, n. 546,  e dalla legge di conversione 1  dicembre 1981, n. 692,
nonche' dall'art. 1  della legge 9 luglio 1990, n.  187, in merito ai
termini  previsti  per  la   richiesta  delle  formalita',  stabiliti
rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e
centoventi giorni per quelli formati  all'estero e considerato che la
non ottemperanza  delle prescrizioni  di cui alla  normativa suddetta
comporta l'applicalilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  ecccezionale  che  impediscano di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 luglio 1961, n. 770, e
sostituito  dalla legge  25 ottobre  1985, n.  592, contenente  norme
sulla proroga del termini di  prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche
al pubblico registro automobilistico;
  Viste le  note con  le quali la  procura generale  della Repubblica
presso  la  corte  d'appello  di Bologna  ha  segnalato  l'irregolare
funzionamento degli  uffici del pubblico registro  automobilistico di
Ravenna e  di Rimini rispettivamente nei  giorni 6 marzo e  12 maggio
1998 per lo svolgimento di assemblea del personale;
                               Decreta:
  L'irregolare  funzionamento  degli  uffici  del  pubblico  registro
automobilistico di  Ravenna e di Rimini  e' accertato rispettivamente
per i giorni 6 marzo e 12 maggio 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 25 maggio 1998
                                       Il direttore regionale: Pirani