IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino; Considerato che la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.) e' un lepidottero molto diffuso nell'area del Mediterraneo ed e' endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente; Rilevata la gravita' dei problemi connessi alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche; Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali; Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.); Decreta: Art. 1. La lotta contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff) e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.