IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge  18 giugno 1931, n. 987 recante  disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti  vegetali, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  in  virtu'  del  quale   e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione degli interventi  obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
  Visto il  decreto legislativo n. 536  del 30 dicembre 1992  che, in
attuazione  della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce   il  servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
Supplemento  ordinario  alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  41 del  19  febbraio  1996,  concernente le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana  di organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti
vegetali e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti  i decreti  ministeriali 20  maggio 1926  e 12  febbraio 1938
recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del
pino;
  Considerato   che  la   processionaria   del  pino   "Traumatocampa
pityocampa"  (Den.  et  Schiff.)  e'  un  lepidottero  molto  diffuso
nell'area del  Mediterraneo ed e'  endemico in Italia,  ad esclusione
della Sardegna ove risulta assente;
  Rilevata  la   gravita'  dei  problemi  connessi   alle  ricorrenti
pullulazioni  del lepidottero,  derivanti  da particolari  condizioni
ecologiche, selvicolturali e climatiche;
  Ritenuto opportuno  ricorrere ad idonei interventi  di controllo in
caso di grave  infestazione, anche in considerazione  del rischio per
la salute dell'uomo e degli animali;
  Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e
delle  foreste nell'adunanza  del 13  febbraio 1998  sullo schema  di
decreto  ministeriale concernente  la  lotta  obbligatoria contro  la
processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  lotta   contro  la   processionaria  del   pino  "Traumatocampa
pityocampa" (Den. et  Schiff) e' obbligatoria su  tutto il territorio
della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto
minacci seriamente  la produzione o la  sopravvivenza del popolamento
arboreo e possa  costituire un rischio per la salute  delle persone o
degli animali.