Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata la domanda  presentata dal Consorzio per  la tutela della
denominazione di origine  del vino Orvieto Classico  e Orvieto intesa
ad  ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione   di  origine
controllata dei vini "Velzna";
  Visto  il parere  favorevole  espresso dalla  regione Umbria  sulla
domanda sopra citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi in Orvieto (Terni) il giorno 23 marzo 1998, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed
aziende vitivinicole ed in particolare la richiesta unanime formulata
in  tale sede  di  integrare la  denominazione  "Velzna", oggetto  di
domanda di riconoscimento, con la dizione alternativa di "Orvietano";
  Vista la  propria deliberazione,  adottata nella  riunione tenutasi
nei giorni  6 e 7  aprile 1998, di  eliminare il riferimento  al nome
"Velzna",  che pur  facendo  riferimento all'antico  nome etrusco  di
Orvieto appare di difficile collocazione geografica e quindi inidoneo
a  definire  un  territorio,  e  di  limitare  l'utilizzazione  della
denominazione  "Orvietano"  ai  vini rossi  prodotti  nel  territorio
ricadente in parte della provincia di Terni, evitando in tal modo una
possibile confusione  con i vini  bianchi a denominazione  di origine
controllata "Orvieto"  e "Orvieto" Classico  ottenuti in una  zona di
produzione  in  gran parte  coincidente  con  quella individuata  dal
proposto  disciplinare  di produzione  dei  vini  a denominazione  di
origine controllata "Orvietano" in argomento;
  Preso atto della nota  della propria sezione amministrativa diretta
al   Consorzio  richiedente   con   la  quale   si  comunicavano   la
deliberazione e le motivazioni sopra indicate;
  Preso altresi' atto della  nota integrativa trasmessa dal Consorzio
citato con la quale si chiedeva il riconoscimento della denominazione
di  origine controllata  per i  vini "Rosso  Orvietano" o  "Orvietano
Rosso"  e  si  dichiarava  di accettare  la  decisione  del  Comitato
condividendone le motivazioni;
  Ha  espresso parere  favorevole all'accoglimento  della domanda  di
riconoscimento della denominazione di  origine controllata per i vini
"Rosso   Orvietano"  o   "Orvietano   Rosso"   proponendo,  ai   fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini, via  Sallustiana n.  10,
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
    di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso"
                               Art. 1.
                         Denominazione e vini
  La  denominazione  di  origine   controllata  "Rosso  Orvietano"  o
"Orvietano Rosso" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie:
  rosso e  con riferimento  al nome  dei vitigni  Aleatico, Cabernet,
Cabernet  franc, Cabernet  sauvignon,  Canaiolo, Ciliegiolo,  Merlot,
Pinot nero e Sangiovese.