Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine del vino Orvieto Classico e Orvieto intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Velzna"; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sulla domanda sopra citata; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Orvieto (Terni) il giorno 23 marzo 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole ed in particolare la richiesta unanime formulata in tale sede di integrare la denominazione "Velzna", oggetto di domanda di riconoscimento, con la dizione alternativa di "Orvietano"; Vista la propria deliberazione, adottata nella riunione tenutasi nei giorni 6 e 7 aprile 1998, di eliminare il riferimento al nome "Velzna", che pur facendo riferimento all'antico nome etrusco di Orvieto appare di difficile collocazione geografica e quindi inidoneo a definire un territorio, e di limitare l'utilizzazione della denominazione "Orvietano" ai vini rossi prodotti nel territorio ricadente in parte della provincia di Terni, evitando in tal modo una possibile confusione con i vini bianchi a denominazione di origine controllata "Orvieto" e "Orvieto" Classico ottenuti in una zona di produzione in gran parte coincidente con quella individuata dal proposto disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvietano" in argomento; Preso atto della nota della propria sezione amministrativa diretta al Consorzio richiedente con la quale si comunicavano la deliberazione e le motivazioni sopra indicate; Preso altresi' atto della nota integrativa trasmessa dal Consorzio citato con la quale si chiedeva il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" e si dichiarava di accettare la decisione del Comitato condividendone le motivazioni; Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese.