Con riferimento  all'argomento in  oggetto si  emanano disposizioni
concernenti gli  accordi di  voto fra i  partecipanti al  capitale di
banche italiane e una informativa  annuale sull'elenco dei soci delle
banche italiane.
  Ai  fini  delle  presenti   disposizioni  le  societa'  finanziarie
capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche.
 1. Accordi di voto.
  Nell'ambito dei  controlli sugli assetti proprietari  delle banche,
l'art. 20, comma 2, del decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(testo unico  delle leggi in  materia bancaria e  creditizia) prevede
l'obbligo di  comunicazione alla Banca  d'Italia di ogni  accordo che
regola o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una
banca o in una societa' che la controlla.
  In   caso  di   omessa  comunicazione,   i  soggetti   partecipanti
all'accordo non possono esercitare il diritto di voto per le azioni o
quote  cui  l'obbligo  si  riferisce   (art.  24  del  testo  unico).
L'inosservanza   del   divieto    comporta   l'impugnabilita'   della
deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2377 del codice civile,
se la maggioranza richiesta dovesse  essere raggiunta con il concorso
determinante  dei  voti  inerenti   alle  predette  azioni  o  quote.
L'impugnazione puo' essere proposta  anche dalla Banca d'Italia entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta
a   iscrizione   nel  registro   delle   imprese,   entro  sei   mesi
dall'iscrizione. In ogni caso le azioni  o quote per le quali on puo'
essere esercitato  il diritto  di voto sono  computate ai  fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
  Secondo quanto previsto dall'art. 20,  comma 4, del testo unico, la
Banca d'Italia,  al fine  di verificare l'osservanza  dell'obbligo di
comunicazione,  puo'  chiedere   informazioni  ai  soggetti  comunque
interessati.
  La  violazione dell'obbligo  di comunicazione  o la  falsita' della
comunicazione medesima  sono assistite, rispettivamente,  da sanzioni
amministrative e penali (art. 139, commi 1 e 2, del testo unico).
  L'obbligo  di comunicazione  riguarda  qualsiasi  tipo di  accordo,
indipendentemente   dalla  forma,   dalla   durata,   dal  grado   di
vincolativita' e stabilita'.
  Qualora  dall'accordo derivi  una  concertazione del  voto tale  da
pregiudicare  la  sana e  prudente  gestione  della banca,  la  Banca
d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soggetti partecipanti
all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i
riflessi  dell'accordo   sulle  politiche  gestionali   della  banca.
Particolare attenzione viene  riservata ai patti che  - prevedendo la
creazione  di  una organizzazione  stabile  cui  venga attribuita  la
competenza  ad   esprimersi,  in   via  continuativa,   sulle  scelte
gestionali  della societa'  - possano  alterare la  funzionalita' dei
processi  decisionali  della  banca.  La sospensione  del  voto  puo'
riguardare   anche   un   solo  argomento   all'ordine   del   giorno
dell'assemblea della societa'.
1.2. Modalita' delle comunicazioni.
  Le  comunicazioni sono  inviate alla  filiale della  Banca d'Italia
della  provincia  nella quale  ha  sede  la  banca cui  si  riferisce
l'accordo di voto.
  La comunicazione  va effettuata dai partecipanti  all'accordo (o da
parte del  soggetto a  cio' delegato dagli  altri aderenti  al patto)
ovvero dai  legali rappresentanti  della banca  o della  societa' cui
l'accordo si  riferisce, entro  cinque giorni dalla  stipula. Qualora
l'accordo  non sia  concluso in  forma scritta,  la comunicazione  va
effettuata  entro cinque  giorni dall'accertamento  delle circostanze
che ne rivelano l'esistenza.
  La  comunicazione  in  questione   sintetizza  il  contenuto  e  le
finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve
inoltre indicare:
  il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo;
  la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta
ovvero, nel  caso di banche  cooperative, il numero  dei partecipanti
rispetto al totale dei soci;
  l'ammontare  di   ciascuna  classe   di  titoli  relativo   a  ogni
partecipante;
  l'esistenza di legami  di tipo familiare o di affari  fra i diversi
partecipanti;
  le eventuali intese tra uno  o piu' aderenti all'accordo relative a
future operazioni della societa' partecipata o delle sue controllate.
In particolare, vanno descritti  gli obiettivi dell'intesa e indicati
i nominativi delle parti.
  Nel caso  di accordi di  tipo associativo, la  comunicazione dovra'
indicare  il numero  dei  partecipanti  e la  quota  di capitale  con
diritto di voto dagli  stessi complessivamente posseduta, ovvero, nel
caso di  banche cooperative, il  numero dei partecipanti  rispetto al
totale dei soci.
  Ogni variazione nei contenuti  dell'accordo o nei soggetti aderenti
deve essere comunicata alla Banca d'Italia.
 2. Informativa sulla compagine sociale.
  Le banche,  ad eccezione  delle banche popolari  e delle  banche di
credito cooperativo, comunicano annualmente  alla Banca d'Italia - ai
sensi dell'art. 51 del testo unico - l'elenco dei soci che possiedono
un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale,
riferito alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.
  La comunicazione, da effettuare  entro trenta giorni dalla medesima
data, dovra' riportare, per ciascun socio:
    il numero delle azioni con diritto di voto possedute;
  la percentuale delle azioni con  diritto di voto rispetto al totale
delle azioni con diritto di voto;
    il codice fiscale.
 3. Disposizioni transitorie.
  Per quanto  concerne gli accordi di  voto (cfr. parr. 1  e 1.2), si
precisa  che  le comunicazioni  gia'  trasmesse  alla Banca  d'Italia
andranno integrate con le informazioni sopra richieste entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni.
  Con riferimento alla informativa sulla compagine sociale (cfr. par.
2),  in attesa  di  emanare istruzioni  puntuali  sulle modalita'  di
comunicazione, si fa presente che  le banche dovranno far tenere alla
filiale della Banca d'Italia competente per territorio - entro trenta
giorni dal ricevimento  della presente - una  comunicazione, in forma
libera,  concernente  la  composizione della  compagine  sociale  con
riferimento  alla   data  di   approvazione  del   bilancio  relativo
all'esercizio 1997.
  Attesa la  rilevanza che assumono  anche per i soggetti  esterni al
sistema bancario,  le presenti disposizioni saranno  pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Nel  far  riserva  di  modificare  nei  termini  di  cui  sopra  le
istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le disposizioni
concernenti  gli accordi  di voto  (cfr. parr.  1 e  1.2) entrano  in
vigore  decorsi quindici  giorni  dalla data  di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale. Le  disposizioni relative  all'informativa sulla
compagine sociale (cfr. par. 2) hanno immediata applicazione.