Con decreto ministeriale 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Upim, con sede in Milano, unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori su un organico di 34 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 34 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Cimabue, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 38 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 38 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Cimabue, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 38 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Lucca, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 291 ore, aricolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 44 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 22 lavoratori su un organico di n. 36 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Lucca, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, aricolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riporporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 13 lavoratori su un organico di 36 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Viareggio, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 dipendenti. E' autorizzata per il periodo dal 11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Viareggio, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di n. 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - magazzini Upim - i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificaziioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.