IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione
ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle  paste
alimentari; 
  Visto, in particolare, l'articolo 10 della citata legge n. 580  del
1967 che vieta l'aggiunta di sostanze  organiche  ed  inorganiche  di
qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli  sfarinati  con
agenti  fisici  o  chimici,  salvi  i  competenti  provvedimenti  del
Ministero della sanita' emanati a norma della legge 30  aprile  1962,
n. 283; 
  Visto l'articolo 7 della predetta legge n. 283  del  1962,  con  il
quale  e'  conferita  al  Ministro  della  sanita'  la  facolta'   di
consentire, con proprio decreto, sentito il  Consiglio  superiore  di
sanita', la produzione ed  il  commercio  di  sostanze  alimentari  e
bevande che abbiano subito aggiunte e sottrazioni, prescrivendo,  del
pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul  prodotto
finito; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni ed integrazioni, relativo a attuazione delle  direttive
89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita' dei prodotti alimentari; 
  Considerato  che  l'aggiunta  di  farine  di  cereali  maltati,  di
estratti di malto e di enzimi amilolitici  alfa  e  beta  amilasi  e'
attualmente  consentita  nella   produzione   del   pane   ai   sensi
dell'articolo 19 della citata legge n. 580 del 1967; 
  Considerato che l'impiego di tali ingredienti non  e'  disciplinato
da alcuna disposizione nella fabbricazione di  prodotti  dolciari  da
forno e di altri prodotti della panetteria in genere; 
  Considerato che l'impiego di tali ingredienti nelle farine di grano
tenero e' di uso comune nei Paesi dell'Unione europea; 
  Considerato che l'aggiunta alle farine di grano tenero di farine di
cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa  e
beta amilasi e' giustificata sul piano tecnologico  dalla  necessita'
di rendere piu'  idonea  alla  panificazione  e  alla  produzione  di
prodotti  da  forno  farine  che  presentano  una  scarsa   attivita'
amilolitica; 
  Considerato che le farine di grano tenero integrate con  farine  di
cereali maltati, con estratti di malto e con enzimi amilolitici  alfa
e beta  amilasi  possono  trovare  corretta  utilizzazione  anche  in
settori diversi da quello della panificazione, come nei  prodotti  da
forno  in  genere,  ove   vengono   impiegate   per   migliorare   le
caratteristiche del prodotto finito; 
  Ritenuto di consentire anche in Italia, come gia' avviene da  tempo
in altri Paesi dell'Unione europea, l'aggiunta alle farine  di  grano
tenero di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi
amilolitici  alfa  e  beta  amilasi  e  che  tale  operazione   venga
effettuata anche presso le imprese molitorie; 
  Sentiti i Ministeri delle politiche agricole e dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta del 25 settembre 1996; 
  Ritenuto di dover applicare la clausola del  mutuo  riconoscimento,
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993,  n.  300,
alle farine di cereali maltati, agli estratti di malto e alle  farine
con aggiunta di tali ingredienti e di alfa e beta  amilasi  originari
dei  paesi  che  sono  parti  contraenti  dell'accordo  sullo  spazio
economico europeo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata  in  data  3  novembre  1996  ai  sensi  della   direttiva
83/189/CEE del 23 marzo 1983 e 79/112/CEE del 18 dicembre 1978; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata in data 10 marzo 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' consentito aggiungere farine di cereali maltati, estratti  di
malto ed enzimi amilolitici alfa amilasi e beta amilasi  alle  farine
di grano tenero. 
  2. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19  della  legge  4
luglio 1967, n. 580, per la  produzione  del  pane,  l'aggiunta  alle
farine degli ingredienti di cui al comma  1  puo'  essere  effettuata
anche dalle imprese molitorie. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  16/6/1998,  n.  138
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.