AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  20
novembre   1997,   con   la  quale  l'ARAN  e'  stata  autorizzata  a
sottoscrivere il testo concordato del CCNL del quadriennio  1994-1997
per  il  personale  del  Comparto  Istituzioni  ed  Enti di Ricerca e
Sperimentazione  ricompreso  nell'area  della  dirigenza  e  relative
specifiche tipologie professionali;
    A   seguito   della   certificazione   della   Corte   dei  conti
sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo CCNL e  la
loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio;
    Il giorno 5 marzo 1998 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   Rappresentanza   Negoziale   delle   Pubbliche
Amministrazioni  (ARAN),  rappresentata  dai  componenti del Comitato
Direttivo  ed  i  rappresentanti  delle  seguenti  Confederazioni  ed
Organizzazioni sindacali di categoria:
    Confederazioni:  CGIL,  CISL,  UIL,  CONFSAL,  CISAL,  CIDA, UGL,
CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, * USPPI.
    Organizzazioni sindacali di categoria:  SNUR/CGIL,  CISL/RICERCA,
UIL/FUR, ANPRI/EPR.
    * Ammessa con riserva.
    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennio 1994-1997 per il
personale  del  Comparto   Istituzioni   ed   Enti   di   Ricerca   e
Sperimentazione  ricompreso  nell'area  della  dirigenza  e  relative
specifiche tipologie professionali.
    Al testo contrattuale viene allegato il Codice di Comportamento.
                                ARAN
               Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
                   delle Pubbliche Amministrazioni
          ISTITUZIONI ED ENTI Dl RICERCA E SPERIMENTAZIONE
              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
    Area  della  Dirigenza  e  delle  relative  specifiche  tipologie
professionali
                              SEZIONE I
                    Disposizioni Generali Comuni
                              TITOLO I
                           Norme generali
                               CAPO I
                               Art. 1
                        Campo di applicazione
    1.  Il  presente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro si
applica al personale con qualifica di  dirigente  con  esclusione  di
quello  appartenente  al  l livello professionale, e ai ricercatori e
tecnologi  -  compresi  quelli  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato   appartenenti   ai   primi  tre  livelli  professionali,
dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione  di
cui  all'art.  8  del  DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compreso il
personale che presta la propria attivita' nelle predette  Istituzioni
ed  Enti con le modalita' previste dall'art. 13 comma 3, del D.P.C.M.
593/93.
    2. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29  e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come D.Lgs. n. 29 del 1993.
    3. Al personale  di  cui  al  comma  1  soggetto  a  processi  di
mobilita'  in  conseguenza  della  soppressione,  fusione,  scorporo,
trasformazione   e   riordino,   ivi   compresi   i    processi    di
privatizzazione,  si  applica  il  presente  contratto sino alla data
dell'inquadramento definitivo  nella  nuova  amministrazione  o  ente
pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel
comparto di destinazione.
    4.  Il  presente  contratto si applica, altresi', al personale di
cui al comma 1 dipendente dagli Enti  di  Ricerca  e  Sperimentazione
istituiti,  anche  a  seguito  di  soppressioni,  fusioni,  scorpori,
trasformazioni e riordini, dopo l'adozione del DPCM 593/93.
    5.  Il  riferimento  alle  Istituzioni  ed  Enti  di  Ricerca   e
Sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente
contratto come "Enti".
    6.  In  ragione delle distinte attribuzioni e responsabilita' dei
dirigenti amministrativi da una parte e  delle  specifiche  tipologie
professionali  dei  ricercatori  e  tecnologi dall'altra, il presente
CCNL, oltre alla disciplina comune, comprende,  per  le  materie  che
richiedono   una   disciplina   distinta,   due   sezioni,   dedicate
rispettivamente ai  dirigenti  amministrativi,  e  ai  ricercatori  e
tecnologi.
    7. Il riferimento al personale di cui al comma 1 e' riportato nel
testo  del  presente  contratto  relativo alla disciplina comune come
"personale". Il riferimento ai ricercatori e  tecnologi  appartenenti
ai primi tre livelli professionali di cui al comma 1 e' riportato nel
testo   della   sezione   seconda   del   presente   contratto   come
"ricercatori/e e/o tecnologi/o".
    8. Ai ricercatori e tecnologi con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato  si  applica  il trattamento economico normativo previsto
dal presente contratto per i ricercatori e tecnologi con rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato.