AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997, con la quale l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del quadriennio 1994-1997 per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali; A seguito della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo CCNL e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Il giorno 5 marzo 1998 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria: Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CIDA, UGL, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, * USPPI. Organizzazioni sindacali di categoria: SNUR/CGIL, CISL/RICERCA, UIL/FUR, ANPRI/EPR. * Ammessa con riserva. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennio 1994-1997 per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali. Al testo contrattuale viene allegato il Codice di Comportamento. ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ISTITUZIONI ED ENTI Dl RICERCA E SPERIMENTAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali SEZIONE I Disposizioni Generali Comuni TITOLO I Norme generali CAPO I Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale con qualifica di dirigente con esclusione di quello appartenente al l livello professionale, e ai ricercatori e tecnologi - compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato appartenenti ai primi tre livelli professionali, dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compreso il personale che presta la propria attivita' nelle predette Istituzioni ed Enti con le modalita' previste dall'art. 13 comma 3, del D.P.C.M. 593/93. 2. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 29 del 1993. 3. Al personale di cui al comma 1 soggetto a processi di mobilita' in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione. 4. Il presente contratto si applica, altresi', al personale di cui al comma 1 dipendente dagli Enti di Ricerca e Sperimentazione istituiti, anche a seguito di soppressioni, fusioni, scorpori, trasformazioni e riordini, dopo l'adozione del DPCM 593/93. 5. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come "Enti". 6. In ragione delle distinte attribuzioni e responsabilita' dei dirigenti amministrativi da una parte e delle specifiche tipologie professionali dei ricercatori e tecnologi dall'altra, il presente CCNL, oltre alla disciplina comune, comprende, per le materie che richiedono una disciplina distinta, due sezioni, dedicate rispettivamente ai dirigenti amministrativi, e ai ricercatori e tecnologi. 7. Il riferimento al personale di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto relativo alla disciplina comune come "personale". Il riferimento ai ricercatori e tecnologi appartenenti ai primi tre livelli professionali di cui al comma 1 e' riportato nel testo della sezione seconda del presente contratto come "ricercatori/e e/o tecnologi/o". 8. Ai ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica il trattamento economico normativo previsto dal presente contratto per i ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.