AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri, in data 5 novembre 1997, relativa all'Accordo previsto dagli articoli 21, comma 5, e 45 comma 6, del CCNL, del Comparto "Aziende" stipulato il 5 aprile 1996, concernente la disciplina delle tipologie di orario di lavoro in sede di contrattazione decentrata; A seguito della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo, e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Il giorno 26 febbraio 1998 alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del Comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CIDA, CISAL, CONFSAL, RDB-CUB, UGL, UNIONQUADRI , USPPI, F.P./CGIL, CISL/Aziende, UIL/Pubbliche amministrazioni, CISAL/Aziende, FABI/SADCADEP, SAD/AIMA, RDB/Aziende, UGL/Aziende. Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo alle norme volte a disciplinare le tipologie di orario di lavoro per il personale del comparto delle Aziende di Stato. ACCORDO SUCCESSIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 21, COMMA 5 E 45, COMMA 6, DEL CCNL DEL COMPARTO AZIENDE SOTTOSCRITTO IL 5 APRILE 1996 Premesso che l'art. 21, comma 5, del CCNL del comparto del personale delle Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo rinvia ad un accordo successivo il completamento della disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e del d.lgs. n. 29 del 1993; che, inoltre, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del medesimo CCNL, tale accordo non puo' comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti; ritenuto che, in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere adottate ulteriori tipologie di orario anche non individuate dal citato CCNL, per le quali deve essere prevista una specifica disciplina; tenuto conto che la peculiarita' istituzionale e organizzativa delle amministrazioni presenti nel comparto rende necessario prevedere una contrattazione a livello aziendale degli istituti relativi all'orario di lavoro e che all'interno di ciascuna Azienda possono coesistere diverse tipologie di orario, anche al fine di potenziare e migliorare la qualita' dei servizi da erogare agli utenti; visto l'art. 45, comma 6, del CCNL che per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco rimette ad un accordo successivo la verifica della possibilita' di modificare all'interno delle turnazioni le modalita' di recupero dell'incremento delle prestazioni richieste; le parti concordano quanto segue: Art. 1 1. In attuazione dell' art. 21, comma 5, del CCNL verranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale presso ciascuna Azienda o Amministrazione autonoma del comparto i seguenti istituti relativi all'orario di lavoro: - ulteriori tipologie di orario rispetto a quelle previste dall'art. 21, comma 3, del CCNL; - recuperi e ritardi; - intervallo mensa; - reperibilita'.