AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    A  seguito  della  delibera del Consiglio dei Ministri, in data 5
novembre 1997, relativa all'Accordo previsto dagli articoli 21, comma
5, e 45 comma 6, del CCNL, del  Comparto  "Aziende"  stipulato  il  5
aprile  1996,  concernente la disciplina delle tipologie di orario di
lavoro in sede di contrattazione decentrata;
    A  seguito   della   certificazione   della   Corte   dei   conti
sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo, e
sulla  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio;
    Il giorno 26 febbraio 1998 alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro
tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle   pubbliche
amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del Comitato
direttivo  ed  i  rappresentanti  delle  seguenti  Confederazioni  ed
organizzazioni sindacali di categoria:
    CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CIDA, CISAL,  CONFSAL,  RDB-CUB,  UGL,
UNIONQUADRI   ,   USPPI,   F.P./CGIL,   CISL/Aziende,   UIL/Pubbliche
amministrazioni, CISAL/Aziende, FABI/SADCADEP, SAD/AIMA, RDB/Aziende,
UGL/Aziende.
    Al termine dei lavori le parti sottoscrivono  il  presente  testo
relativo  alle  norme  volte a disciplinare le tipologie di orario di
lavoro per il personale del comparto delle Aziende di Stato.
 ACCORDO SUCCESSIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 21, COMMA 5 E 45, COMMA 6,
     DEL CCNL DEL COMPARTO AZIENDE SOTTOSCRITTO IL 5 APRILE 1996
    Premesso che l'art. 21,  comma  5,  del  CCNL  del  comparto  del
personale  delle  Aziende  ed amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo rinvia ad un accordo successivo il completamento
della  disciplina  contrattuale  di  tutti  gli   istituti   relativi
all'orario di lavoro, nel rispetto della legge n. 724 del 23 dicembre
1994  e  del  d.lgs. n. 29 del 1993; che, inoltre, ai sensi dell'art.
72, comma 3, del medesimo CCNL,  tale  accordo  non  puo'  comportare
costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti;
    ritenuto  che,  in  relazione a particolari esigenze di servizio,
possono essere adottate  ulteriori  tipologie  di  orario  anche  non
individuate  dal  citato  CCNL, per le quali deve essere prevista una
specifica disciplina;
    tenuto conto che la peculiarita'  istituzionale  e  organizzativa
delle   amministrazioni   presenti   nel  comparto  rende  necessario
prevedere una  contrattazione  a  livello  aziendale  degli  istituti
relativi  all'orario  di lavoro e che all'interno di ciascuna Azienda
possono coesistere diverse tipologie di  orario,  anche  al  fine  di
potenziare  e  migliorare  la  qualita'  dei  servizi da erogare agli
utenti;
    visto l'art. 45, comma 6, del CCNL che per il Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco rimette ad un accordo successivo la  verifica  della
possibilita'  di modificare all'interno delle turnazioni le modalita'
di recupero dell'incremento delle prestazioni richieste;
    le parti concordano quanto segue:
                               Art. 1
    1.  In  attuazione  dell'  art.  21,  comma  5, del CCNL verranno
definiti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  nazionale  presso
ciascuna  Azienda  o Amministrazione autonoma del comparto i seguenti
istituti relativi all'orario di lavoro:
    - ulteriori  tipologie  di  orario  rispetto  a  quelle  previste
dall'art. 21, comma 3, del CCNL;
    - recuperi e ritardi;
    - intervallo mensa;
    - reperibilita'.