IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 9,  comma 2, del decreto legislativo  4 dicembre 1997,
n. 460, recante "Riordino della  disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociali"
in base al quale l'ente non  commerciale che, alla data del 1 gennaio
1998,   utilizzi  beni   immobili   strumentali  esclusivamente   per
l'esercizio  dell'impresa commerciale,  puo', entro  il 30  settembre
1998,  optare,  per  l'esclusione  dei  beni  stessi  dal  patrimonio
dell'impresa, con  effetto dall'anno  1998, mediante il  pagamento di
una  somma a  titolo d'imposta  sostitutiva dell'imposta  sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto;
  Considerato che  il predetto comma  2 del citato art.  9 stabilisce
che  l'imposta dovuta  deve  essere  corrisposta mediante  versamento
diretto;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 602, che  stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante
conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visto il  comma 3 dell'art.  9 del predetto decreto  legislativo n.
460 del  1997 nel  quale e'  previsto che,  con decreto  del Ministro
delle finanze  da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale entro sessanta
giorni  dalla  data di  entrata  in  vigore del  decreto  legislativo
medesimo,  saranno  stabilite  le modalita'  di  presentazione  della
dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli enti non commerciali  che si avvalgono delle disposizioni di
cui all'art. 9, comma 2, del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, devono,  entro il  30 settembre  1998, esercitare  l'opzione ivi
prevista mediante  apposita dichiarazione, in carta  libera, conforme
allo  schema  allegato  al  presente  decreto,  da  spedire  a  mezzo
raccomandata senza  avviso di ricevimento, all'ufficio  delle imposte
dirette ovvero,  ove esistente, all'ufficio delle  entrate competente
in ragione  del domicilio  fiscale alla  data di  presentazione della
dichiarazione stessa, nonche' effettuare,  entro la medesima data, il
versamento dell'imposta sostitutiva.
  2. Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati
gli estremi del versamento dell'imposta  sostitutiva di cui al citato
art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa
e'   allegata,  altresi',   copia  della   distinta  rilasciata   dal
concessionario  ovvero   l'attestazione  rilasciata   dal  competente
ufficio postale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 1998
                                                   Il Ministro: Visco