IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
   tecnologiche    in  sanita'    e  dell'assistenza    sanitaria  di
   competenza statale
  Vista  l'istanza  presentata  dal direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera  "Ospedale Niguarda  Ca'  Granda" di  Milano  in data  19
maggio  1997  intesa  ad   ottenere  il  rinnovo  dell'autorizzazione
all'espletamento  delle   attivita'  di  trapianto  di   cuore  e  di
cuorepolmone,  prelevato  da  cadavere a  scopo  terapeutico,  presso
l'azienda ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano";
  Vista la  relazione favorevole, dell'Istituto superiore  di sanita'
in data 10 aprile 1998 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera  "Ospedale Niguarda Ca' Granda"  di Milano e'
autorizzata  ad  espletare  attivita'  di trapianto  di  cuore  e  di
cuorepolmone da  cadavere a scopo  terapeutico prelevato in  Italia o
importato gratuitamente dall'estero.