Premessa.
  Il   Dipartimento    dello   spettacolo,   di    seguito   definito
"l'amministrazione", eroga  finanziamenti alle attivita'  teatrali di
prosa per favorire l'eccellenza  artistica e il costante rinnovamento
della  scena  italiana, e  per  consentire  ad  un pubblico  il  piu'
possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.
  A tal  fine, l'azione dell'amministrazione si  atterra' ai seguenti
principi:
  1. Creazione e produzione:
  a)  sostegno alla  qualita',  all'innovazione,  alla ricerca,  alla
sperimentazione di nuove  tecniche e nuovi stili,  anche favorendo il
ricambio generazionale;
  b) sostegno alla  committenza di nuove opere  e alla valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
  c)  conservazione e  valorizzazione del  repertorio classico  anche
tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso;
  d) incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti  alla  contaminazione  dei linguaggi  espressivi  (teatrale,
musicale, coreutico, ecc.);
  e) formazione  e tutela delle professionalita'  in campo artistico,
tecnico, organizzativo.
  2. Distribuzione e' diffusione:
  a)  incentivazione  alla  promozione  di  nuovi  pubblici,  tramite
attivita'  di  incoraggiamento dei  giovani  e  delle categorie  meno
favorite ad accostarsi al teatro;
  b) sostegno al riequilibrio  territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative  teatrali e  la circuitazione  di compagnie  nelle aree
meno servite;
  c) sostegno alla proiezione  internazionale del teatro italiano, in
particolare in ambito europeo,  mediante iniziative di coproduzione e
di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
  3.  Le  caratteristiche  di  continuita' e  coerenza  del  progetto
artistico  e l'efficienza  della gestione  costituiscono elementi  di
particolare considerazione ai fini dell'intervento pubblico.
                               Art. 1.
                   Attivita' teatrali sovvenzionate
  1. La  presente circolare disciplina, nelle  more dell'approvazione
del disegno di legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale e
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
29  marzo 1995,  n. 97,  convertito, con  modificazioni, in  legge 30
maggio  1995,  n.  203,  gli  stanziamenti del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30  aprile 1985, n. 163, destinati alle
attivita' di prosa.
  2. Ai fini dell'intervento finanziario  dello Sato, le attivita' di
prosa   considerate    sono   quelle   relative    alla   produzione,
distribuzione, esercizio,  promozione, perfezionamento professionale,
nonche' a rassegne e festival, realizzate e promosse da:
  a) enti di diritto pubblico;
  b) istituzioni culturali a carattere nazionale;
  c) enti stabili di:
  1) produzione ad iniziativa pubblica;
  2)  produzione  di  prioritario interesse  pubblico  ad  iniziativa
privata o mista pubblicoprivata;
  3)  produzione  e  promozione  nel  settore  della  sperimentazione
teatrale;
  4) produzione e promozione nel  settore del teatro per l'infanzia e
la gioventu';
  d) soggetti privati di produzione;
  e) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu';
  f) organismi e imprese di distribuzione:
  1) circuiti territoriali;
  2) imprese private di esercizio;
  3) teatri municipali;
  g) organismi  di promozione, perfezionamento  professionale, teatri
di figura di rilevanza nazionale;
  h) teatri universitari;
  i) enti promotori di rassegne e festival.