IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
disciplina delle attivita' di giuoco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  "Norme  regolamentari  per l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di giuoco";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,    sulla   "Disciplina   delle   funzioni   dirigenziali   nelle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo";
  Visto  l'articolo  3,  comma  2, della legge 19 aprile 1990, n. 85,
concernente   modificazioni   alla  legge  2  agosto  1982,  n.  528,
sull'ordinamento del giuoco del lotto;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma  dell'articolo  2  della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
  Visto  l'articolo  11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.  557,  convertito  con  legge  26  febbraio  1994, n. 133, recante
disposizione in materia di lotterie ed altri giuochi;
  Visto  l'articolo  3,  comma  229, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore  e  a  quota fissa riservate al CONI sulle competizioni
sportive  organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere
affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che
offrano adeguate garanzie;
  Visto  l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del
1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme
per  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle  predette scommesse sono
determinate  con regolamento approvato con decreto del Ministro delle
finanze  e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione
delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da
parte  di  concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo
3,  comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso
il  Ministero  delle  finanze  gestisce  il  totalizzatore  nazionale
attingendo  ai  proventi  derivanti  dalle scommesse per la copertura
delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;
  Vista  la comunicazione n. 3-3142/UCL del 15 maggio 1998 inviata al
Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Esercizio delle scommesse
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   l'organizzazione  e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate
al  CONI  sulle  competizioni  sportive organizzate e svolte sotto il
proprio  controllo,  ivi  comprese  le competizioni internazionali, i
giuochi  mondiali,  continentali,  di  area  europea  ed extraeuropea
riguardanti gli sport olimpici.
  2.  Agli  effetti  del  presente regolamento assume la qualifica di
gestore  il CONI se direttamente organizza ed esercita l'attivita' di
scommessa.  E'  considerato  altresi'  gestore  il concessionario che
provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   La   legge   16   febbraio   1942, n.   426,    reca:
          "Costituzione      e   ordinamento  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (C.O.N.I.)".
            -   ll D.Legs.   14  aprile    1948,  n.    496,  recante
          "Disciplina  delle  attivita' di   gioco" detta   norme per
          l'organizzazione  e l'esercizio dei  giochi di  abilita'  e
          di  concorso  pronostici, per  i quali  si corrisponda  una
          ricompensa   di   qualsiasi    natura   e   per   la    cui
          partecipazione  sia  richiesto il pagamento di una posta di
          denaro.
            - Il D.P.R.  18  aprile  1951,    n.  581,  reca:  "Norme
          regolamentari  per  l'approvazione    e  l'esecuzione   del
          D.Lgs.  14 aprile  1948, n.   498, sulla  disciplina  delle
          attivita' di gioco".
            -    Il    D.P.R.  30    giugno   1972,   n.   748, reca:
          "Disciplina      delle   funzioni      dirigenziali   nelle
          amministrazioni   dello    Stato,  anche    ad  ordinamento
          autonomo".
            - La legge 19 aprile 1990, n.  85,  reca:  "Modificazioni
          alla  legge  2  agosto  1982, n. 528, sull'ordinamento  del
          gioco del lotto". Il testo del comma 2 dell'art.  3  e'  il
          seguente:
            "2.   Altri tipi  e forme  di estrazione  e di  scommesse
          nonche'   i relativi criteri  e  modalita'  possono  essere
          stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
            -    Il    D.Lgs.  3    febbraio   1993,   n. 29,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a  norma  dell'art.  2,  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Il  D.L. 30  dicembre 1993, n.  557, reca:  "Ulteriori
          interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994".
          Il testo del comma 1 dell'art. 11 e' il seguente:
            "1.  Il  Ministro  delle   finanze e'   autorizzato    ad
          affidare   in concessione    la  gestione   delle  lotterie
          e  di   altri  giuochi amministrati  dallo  Stato  mediante
          appositi     sistemi      automatizzati   ovvero   mediante
          l'integrazione  del  sistema attivato   per la gestione del
          lotto.  Il  Ministro  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
          apportare,  con  proprio decreto,   le modificazioni   e le
          integrazioni  occorrenti per adeguare i  regolamenti  delle
          lotterie   alla  gestione  mediante  sistemi  automatizzati
          affidati in concessione".
            -  La   legge  28    dicembre  1995,  n.    549,    reca:
          "Misure  di razionalizzazione della  finanza pubblica".  Il
          testo dei  commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 e' il seguente:
            "229.     L'organizzazione    e      l'esercizio    delle
          scommesse   a totalizzatore e  a quota fissa  riservate  al
          CONI    sulle  competizioni  sportive  organizzate o svolte
          sotto    il  proprio  controllo  puo'  essere  affidata  in
          concessione  a  persone fisiche, societa' ed altri enti che
          offrano adeguate garanzie.
            230.   Con   regolamento approvato   con   decreto    del
          Ministro  delle finanze, da emanarsi  entro sessanta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore  della   presente  legge,
          sono   determinate   le    norme   per  l'organizzazione  e
          l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229.
            231.  Con    decreto del   Presidente del   Consiglio dei
          Ministri  sono  determinate    le  quote      dell'introito
          derivante  dall'esercizio   delle scommesse a totalizzatore
          ed  a  quota  fissa  di    nuova  istituzione,   al   netto
          dell'imposta  sugli  spettacoli  di    cui  al  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,    n.  640,  e
          successive   modificazioni   della  quota    attribuita  al
          concessionario e  degli oneri  di diretta imputazione   del
          concedente   spettanti allo  Stato e  al CONI.  Dette quote
          sono  destinate, per almeno   il 50   per  cento,  d'intesa
          con le regioni   e  le   province   autonome,  a   favorire
          la     diffusione dell'attivita'   sportiva   nel    Paese,
          attraverso   interventi   sulle  infrastrutture    sportive
          segnatamente   nelle   zone   piu' carenti,  in particolare
          del  Mezzogiorno e  delle  periferie   delle grandi    aree
          urbane,  in modo da facilitare la  pratica motoria sportiva
          di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale".
            - Il testo dei  commi 25 e 26 dell'art. 24   della  legge
          27  dicembre 1997,   n.  449,  concernente  "Misure per  la
          stabilizzazione    della  finanza  pubblica",      che   ha
          modificato    il  testo   dei commi 230   e 231 dell'art. 3
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  concernente  "Misure
          di   razionalizzazione   della  finanza  pubblica",  e'  il
          seguente:
            "25.  All'art.  3,    comma  230, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
          "Con  tale  regolamento,  il  Ministro delle   finanze puo'
          stabilire,  su richiesta del  CONI, che, nelle  more  della
          effettuazione    delle relative  gare, che  dovranno essere
          bandite entro  il   1998, l'accettazione   delle  scommesse
          sia effettuata,  comunque non  oltre il  31  dicembre 1999,
          da parte  di concessionari previsti dal  regolamento di cui
          all'art.    3,  comma  78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce    il
          totalizzatore  nazionale, attingendo  ai proventi derivanti
          dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
          esercizio  dello  stesso e  trasmette  ogni  sei mesi   una
          relazione   informativa   alle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materie.
            26. Il comma 231 dell'art. 3   della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
            ''231.  Con    decreto del   Ministro delle  finanze sono
          stabilite le quote di prelievo sull'introito   lordo  delle
          scommesse,  da  destinarsi  al CONI   al netto dell'imposta
          unica di  cui alla legge  22 dicembre 1951, n. 1379,    con
          aliquota   del  5  per  cento,    e  delle  spese  relative
          all'accettazione    e  alla    raccolta    delle  scommesse
          medesime  e   alla gestione  del  totalizzatore  nazionale.
          Il    CONI    deve    destinare,  d'intesa  con  gli   enti
          territoriali  competenti,  una  quota  dei  proventi  netti
          derivanti   dalle      scommesse    per      favorire    la
          diffusione   dell'attivita'       sportiva,      attraverso
          interventi   destinati   ad infrastrutture sportive,  anche
          scolastiche, segnatamente   nelle  zone  piu'  carenti,  in
          particolare del  Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
          aree  urbane,  in  modo  da facilitare  la  pratica motoria
          e sportiva di  tutti i   cittadini  nell'intero  territorio
          nazionale.  Il CONI  deve altresi'  destinare  almeno  il 5
          er   cento dei   suddetti  proventi  alle    attivita'  dei
          settori    giovanili  ed  allo    sviluppo dei vivai per le
          attivita' agonistiche federali''".
            - La legge 23 agosto   1988,  n.  400  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza     del   Consiglio   dei  Ministri".  Il  testo
          dell'art. 17 e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            -   L'art.   17,   comma   3,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei Ministri  )
          prevede    che  con    decreto  ministeriale possono essere
          adottati regolamenti  nelle  materie    di  competenza  del
          Ministro o  di autorita'  sottordinate al  Ministro, quando
          la  legge  espressamente  conferisca    tale  potere.  Tali
          regolamenti ministeriali  debbono  essere    comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio    dei Ministri prima della loro
          emanazione.