Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle direzioni regionali del lavoro
                                  - Settore ispezione
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  lavoro - Servizio ispezione
                                  Al servizio ispettivo
                                  All'Ispettorato medico centrale del
                                  lavoro
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Autorita'     garante     della
                                  concorrenza e del mercato
                                  Al Ministro della sanita'
                                  Alla   regione   Emilia-Romagna   -
                                  Assessore alla sanita'
  Con  la   presente  circolare,   si  adempie  a   quanto  richiesto
dall'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  con  la
deliberazione  adottata a  seguito  di una  segnalazione di  presunte
distorsioni   della   concorrenza   determinate   dall'attivita'   di
consulenza offerta  da un  consorzio costituito  da A.S.L.  e aziende
ospedaliere localizzate in Emilia-Romagna.
  La  distorsione sarebbe  stata  determinata  dalla commissione  tra
funzioni di  vigilanza e prestazioni  di servizi di  consulenza nella
stessa  materia  oggetto  della   vigilanza.  Infatti,  anche  se  la
consulenza viene prestata  da un consorzio, e  non direttamente dalle
A.S.L.,  comunque non  viene  garantita la  completa separazione  tra
l'attivita' di vigilanza  e quella di consulenza,  poiche' i consorzi
sono organizzazioni  "create per lo svolgimento  di attivita' tipiche
dei soggetti che li costituiscono  (art. 2602 del codice civile), per
cui deve ritenersi che la  struttura consortile, proprio per il fatto
di  concentrare  la   somma  degli  interessi  di   tutte  le  A.S.L.
costituenti, cumuli in  se' gli ambiti di  incompatibilita' propri di
ciascun aderente".
  Al fine di evitare il  ripetersi di simili distorsioni, l'Autorita'
garante ha richiesto anche a questo Ministero di "impartire direttive
volte  ad interpretare  le  disposizioni del  decreto legislativo  n.
626/1994  in   modo  coerente   con  le   esigenze  di   un  corretto
funzionamento del mercato".
  Al  riguardo, la  norma  di  riferimento e'  l'art.  24 del  citato
decreto  legislativo,  secondo cui:  "1.  Le  regioni e  le  province
autonome di  Trento e Bolzano,  il Ministero dell'interno  tramite le
strutture  del  Corpo  nazionale  dei vigili  del  fuoco,  l'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i
propri  dipartimenti  periferici, il  Ministero  del  lavoro e  della
previdenza  sociale  per  mezzo  degli  Ispettorati  del  lavoro,  il
Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato per  il
settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle
miniere,  l'Istituto di  medicina sociale,  l'Istituto nazionale  per
l'assicurazione degli infortuni  sul lavoro e gli  enti di patronato,
svolgono  attivita'  di  informazione,  consulenza  e  assistenza  in
materia di  sicurezza e salute  nei luoghi di lavoro,  in particolare
nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
  2. L'attivita' di  consulenza non puo essere  prestata dai soggetti
che svolgono attivita' di controllo e vigilanza".
  La lettura  congiunta del  primo e del  secondo comma  evidenzia la
differente  regolamentazione  delle   attivita'  di  informazione  ed
assistenza da un lato e di consulenza dall'altro.
  Le  prime  due  attivita',  infatti,  rientrano  nell'ambito  delle
tradizionali competenze istituzionali  pubbliche, prevalentemente non
onerose, finalizzate  alla massima diffusione di  conoscenze e quindi
alla  massima crescita  di cultura  della prevenzione  nei luoghi  di
lavoro.
  Cosi'  connotate,   tali  attivita'   non  comportano   effetti  di
distorsione del mercato e della concorrenza.
  Diversamente, l'attivita'  di consulenza  e' onerosa  e finalizzata
allo svolgimento  di prestazioni  strumentali, sanitarie  o tecniche,
quali ad esempio le attivita'  proprie della sorveglianza sanitaria o
del servizio  di prevenzione  e protezione svolte  su incarico  e per
conto di un datore di lavoro o di altri soggetti interessati.
  Proprio per  tale specifica  connotazione della  consulenza, l'art.
24, ultimo comma, ne ha espressamente vietato l'espletamento da parte
di  coloro  che  svolgono  attivita' di  controllo  e  di  vigilanza;
analogamente,  per  cio'  che  concerne  la  sorveglianza  sanitaria,
l'attivita'  di  "medico  competente",  non  puo'  essere  svolta  da
dipendenti pubblici  che esplichino  attivita' di vigilanza  (art. 17
del decreto legislativo n. 626/1994).
  Tale   divieto,  con   un'interpretazione  estensiva   del  termine
"soggetti" di cui all'art. 24, deve intendersi rivolto oltreche' alle
persone fisiche anche alle persone  giuridiche e, quindi, agli enti o
organismi con competenze di vigilanza e controllo.
  Si ritiene pertanto,  che la distinzione netta tra  le attivita' di
informazione  e  assistenza  da  un   lato  e  quella  di  consulenza
dall'altro e l'interpretazione estensiva  del termine "soggetti", sia
nel  senso di  persone  fisiche che  di  persone giuridiche,  rendono
compatibili i principi  stabiliti nel citato art. 24  con le esigenze
di un corretto funzionamento del mercato.
                                                    Il Ministro: Treu