Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni regionali del lavoro - Settore ispezione Alle direzioni provinciali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio ispezione Al servizio ispettivo All'Ispettorato medico centrale del lavoro e, per conoscenza: All'Autorita' garante della concorrenza e del mercato Al Ministro della sanita' Alla regione Emilia-Romagna - Assessore alla sanita' Con la presente circolare, si adempie a quanto richiesto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con la deliberazione adottata a seguito di una segnalazione di presunte distorsioni della concorrenza determinate dall'attivita' di consulenza offerta da un consorzio costituito da A.S.L. e aziende ospedaliere localizzate in Emilia-Romagna. La distorsione sarebbe stata determinata dalla commissione tra funzioni di vigilanza e prestazioni di servizi di consulenza nella stessa materia oggetto della vigilanza. Infatti, anche se la consulenza viene prestata da un consorzio, e non direttamente dalle A.S.L., comunque non viene garantita la completa separazione tra l'attivita' di vigilanza e quella di consulenza, poiche' i consorzi sono organizzazioni "create per lo svolgimento di attivita' tipiche dei soggetti che li costituiscono (art. 2602 del codice civile), per cui deve ritenersi che la struttura consortile, proprio per il fatto di concentrare la somma degli interessi di tutte le A.S.L. costituenti, cumuli in se' gli ambiti di incompatibilita' propri di ciascun aderente". Al fine di evitare il ripetersi di simili distorsioni, l'Autorita' garante ha richiesto anche a questo Ministero di "impartire direttive volte ad interpretare le disposizioni del decreto legislativo n. 626/1994 in modo coerente con le esigenze di un corretto funzionamento del mercato". Al riguardo, la norma di riferimento e' l'art. 24 del citato decreto legislativo, secondo cui: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L'attivita' di consulenza non puo essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e vigilanza". La lettura congiunta del primo e del secondo comma evidenzia la differente regolamentazione delle attivita' di informazione ed assistenza da un lato e di consulenza dall'altro. Le prime due attivita', infatti, rientrano nell'ambito delle tradizionali competenze istituzionali pubbliche, prevalentemente non onerose, finalizzate alla massima diffusione di conoscenze e quindi alla massima crescita di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. Cosi' connotate, tali attivita' non comportano effetti di distorsione del mercato e della concorrenza. Diversamente, l'attivita' di consulenza e' onerosa e finalizzata allo svolgimento di prestazioni strumentali, sanitarie o tecniche, quali ad esempio le attivita' proprie della sorveglianza sanitaria o del servizio di prevenzione e protezione svolte su incarico e per conto di un datore di lavoro o di altri soggetti interessati. Proprio per tale specifica connotazione della consulenza, l'art. 24, ultimo comma, ne ha espressamente vietato l'espletamento da parte di coloro che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza; analogamente, per cio' che concerne la sorveglianza sanitaria, l'attivita' di "medico competente", non puo' essere svolta da dipendenti pubblici che esplichino attivita' di vigilanza (art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994). Tale divieto, con un'interpretazione estensiva del termine "soggetti" di cui all'art. 24, deve intendersi rivolto oltreche' alle persone fisiche anche alle persone giuridiche e, quindi, agli enti o organismi con competenze di vigilanza e controllo. Si ritiene pertanto, che la distinzione netta tra le attivita' di informazione e assistenza da un lato e quella di consulenza dall'altro e l'interpretazione estensiva del termine "soggetti", sia nel senso di persone fisiche che di persone giuridiche, rendono compatibili i principi stabiliti nel citato art. 24 con le esigenze di un corretto funzionamento del mercato. Il Ministro: Treu