IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, ed il comma 5 il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le Camere di commercio; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale; Visto l'art. 3, commi 75 e 75-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 56, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Ritenuto di non dover sottoporre ad un duplice pagamento le imprese che abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione a norma del suddetto articolo, attesa l'identita' dei soggetti sotto il profilo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese; Sentite l'Unione italiana delle Camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Art. 1. In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1998, e' stabilita come segue: imprese individuali, societa' cooperative, consorzi, imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le societa' semplici agricole L. 143.000 unita' locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 L. 200.000 societa' di persone e societa' semplici non agricole L. 260.000 societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000 L. 742.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000 L. 989.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000 L. 1.236.000 per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi di capitale in piu' e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi L. 247.000 unita' locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di L. 200.000 Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale in base al decreto 29 maggio 1997 ed al presente decreto e che abbiano regolarizzato la propria posizione a norma dell'art. 3, commi 75 e 75-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive proroghe e modificazioni, non sono obbligati ad un duplice pagamento del diritto annuale per lo stesso anno.