IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la   legge  29   dicembre  1993,   n.  580   concernente  il
riordinamento delle  Camere di  commercio, industria,  artigianato ed
agricoltura;
  Visto l'art.  18 della  legge 29  dicembre 1993,  n. 580,  comma 3,
cosi' come  modificato dal comma  1 dell'art. 2 del  decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15
novembre  1995, n.  480, ed  il comma  5 il  quale stabilisce  che il
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto con il  Ministro del tesoro, determina  ed aggiorna, sentite
l'Unioncamere   e  le   organizzazioni   di  categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di
cui  all'art.  34  del  decreto-legge   22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da
riservare  al fondo  di perequazione  istituito presso  l'Unioncamere
nonche' i criteri  di ripartizione del fondo stesso tra  le Camere di
commercio;
  Tenuto conto  che la misura  del diritto annuale e'  determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e
che  la  quota   del  diritto  annuale  da  riservare   al  fondo  di
perequazione  ed  i  criteri  di ripartizione  di  quest'ultimo  sono
determinati  in modo  da  assicurare un  omogeneo espletamento  delle
funzioni amministrative da parte del sistema camerale;
  Visto l'art. 3, commi 75 e  75-bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come  integrato dall'art. 56,  comma 4, della legge  27 dicembre
1997, n. 449;
  Ritenuto di non dover sottoporre ad un duplice pagamento le imprese
che abbiano provveduto  a regolarizzare la propria  posizione a norma
del  suddetto  articolo, attesa  l'identita'  dei  soggetti sotto  il
profilo economico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 dicembre 1995,
n. 581, con  il quale e' stato adottato il  regolamento di attuazione
dell'art.  8 della  legge 29  dicembre 1993,  n. 580,  in materia  di
istituzione del registro delle imprese;
  Sentite  l'Unione   italiana  delle   Camere  di  commercio   e  le
organizzazioni  di categoria  maggiormente rappresentative  a livello
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attuazione dell'art. 18, comma  3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, la misura del diritto  annuale, per l'anno 1998, e' stabilita
come segue:
  imprese    individuali,       societa'   cooperative,
consorzi, imprenditori agricoli  e coltivatori  diretti
ivi comprese  le societa'  semplici agricole
                                                           L. 143.000
  unita'  locali   con sede   principale all'estero  di
cui  all'art. 9, comma  2, punto  b), del  decreto  del
Presidente della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
                                                           L. 200.000
   societa' di persone e societa' semplici non agricole
                                                           L. 260.000
   societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000
                                                           L. 742.000
  societa'   con  capitale  sociale  superiore    a  L.
200.000.000 fino a L.  1.000.000.000
                                                           L. 989.000
  societa'  con  capitale    sociale  superiore  a   L.
1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000
                                                         L. 1.236.000
  per  ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi
di capitale in piu' e fino ad un massimo di  L.  10.000
miliardi
                                                           L. 247.000
  unita'  locali  e  sedi secondarie:   20% del diritto
dovuto dalla sede sino ad un massimo di
                                                           L. 200.000
  Non sono tenuti  al pagamento del diritto annuale  gli esercenti le
attivita'  economiche di  cui  all'art.  9, comma  2,  punto a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
  I  soggetti tenuti  al pagamento  del  diritto annuale  in base  al
decreto  29  maggio  1997  ed  al  presente  decreto  e  che  abbiano
regolarizzato la  propria posizione a  norma dell'art. 3, commi  75 e
75-bis della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, e successive proroghe e
modificazioni, non sono obbligati ad un duplice pagamento del diritto
annuale per lo stesso anno.