IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il  decreto-legge 31 dicembre  1996, n. 669,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
  Visto l'art.  29-bis della  richiamata legge  n. 30/1997,  il quale
prevede la  costituzione presso  il Ministero  dei trasporti  e della
navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche
di trasporto  di automezzi adibiti  ai servizi di  trasporto pubblico
locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati;
  Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 1846, con il quale
sono stati definiti i criteri e le procedure per l'ammissione a detto
contributo e per l'erogazione dello stesso;
  Tenuto conto dei programmi inviati  dalle aziende di trasporto, dai
quali  risultano acquisti  effettuati e  da effettuare  per un  costo
complessivo lordo di circa lire 2.700 miliardi;
  Ritenuto di dover integrare i  criteri e le procedure stabilite con
il menzionato decreto ministeriale n. 1846/1997 al fine di consentire
la determinazione della percentuale di ammissibilita' al contributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono ammesse al contributo di  cui all'art. 29-bis del decretolegge
31 dicembre 1996, n. 669,  convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, esclusivamente  le aziende di cui all'art. 1
del  decreto  24  luglio  1997,  n. 1846,  che  svolgono  servizi  di
trasporto pubblico  locale, restando  esclusi pertanto i  servizi non
adibiti normalmente  al trasporto collettivo  di persone e di  cose e
non effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari,
frequenze e  tariffe prestabilite  e offerta indifferenziata  (ad es.
scuolabus).