IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista la  legge 10  febbraio 1992, n.  165, recante  modifiche alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la legge  14 luglio 1965, n. 963,  e successive modificazioni
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il regolamento  per l'esecuzione della legge  14 luglio 1965,
n.  963, approvato  con  decreto del  Presidente  della Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  il proprio  decreto  24 marzo  1997 con  il  quale e'  stato
adottato il  quinto piano  triennale della pesca  e dell'acquacoltura
1997-98;
  Visto  il proprio  decreto 30  maggio 1997  sulla disciplina  della
pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico;
  Ritenuta l'opportunita'  di emanare una disciplina  della pesca dei
piccoli pelagici nel mare Adriatico che preveda la gestione razionale
della  risorsa  piccoli  pelagici;  limiti  il  numero  delle  unita'
presenti  in  ciascun porto  anche  per  garantirne la  sicurezza  ed
assicurare il rispetto delle specificita' locali;
  Ritenuta  l'opportunita' di  disciplinare  il  fermo tecnico  della
pesca  dei  piccoli pelagici  in  maniera  da garantire  la  gestione
razionale  della  risorsa,   l'osservanza  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro, nonche' il rispetto delle specificita' locali in
materia di tempi di pesca;
  Avuto  riguardo  alle  indicazioni  della  ricerca  in  materia  di
valutazione degli stock di piccoli pelagici in Adriatico;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima che, nella seduta del 19 febbraio e 25
marzo 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
  1.  La  pesca  dei  piccoli   pelagici  nelle  acque  antistanti  i
compartimenti  marittimi  da Venezia  a  Brindisi,  compiuta con  gli
attrezzi  denominati circuizione  e  volante,  e' disciplinata  dalle
disposizioni contenute nel presente decreto.
  2. La pesca prevista dal comma 1, compiuta nelle acque antistanti i
compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone dalle unita' iscritte
nei  medesimi  compartimenti  resta disciplinata  dalle  disposizioni
contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1997.