Alle imprese interessate Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltrua All'Unioncamere Alle unioni regionali delle camere di commercio Alle associazioni di categoria del com mercio e del turismo Con circolare MICA del 19 marzo 1998, n. 915190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, sono state fornite le indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al fine di consentire un'agevole e corretta attuazione dell'intervento si forniscono ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative. 1. Divieto di cumulo. Con circolare MICA n. 915190/98 e' stata disposta, in ottemperanza alla vigente disciplina comunitaria in materia, l'impossibilita' per l'impresa di ottenere aiuti de minimis nel triennio complessivamente superiori ai 100.000 ECU. Resta inteso che, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317/91, richiamate dal comma 3 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui al predetto art. 11 l'impresa non puo' beneficiare di altre agevolazioni previste, sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche il de minimis, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate. Nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, il predetto cumulo sara' espressamente previsto quale elemento determinante la revoca del credito d'imposta, comportante la restituzione dell'agevolazione maggiorata in misura pari al tasso di interesse legale. 2. Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di richiesta di agevolazioni. L'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si configura, secondo quanto previsto al comma 2 del predetto art. 11, quale aiuto de minimis. Come riportato al punto 3.2 della circolare MICA 19 marzo 1998, n. 915190, la disciplina comunitaria relativa agli aiuti de minimis consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000 ECU nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis. Risulta pertanto necessario far si' che, qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 11 della legge n. 449/1997. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l'importo di tutti gli aiuti de minimis concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo. Pertanto, con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, punto 5.1 della circolare MICA n. 915190/98, si fa presente che l'impresa richiedente deve allegare, pena la esclusione dalle agevolazioni, solo nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU, il prospetto di cui all'allegato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell'impresa. Considerato che la fattispecie sopra indicata dovrebbe interessare un numero non elevato di imprese e' stato ritenutoopportuno non appesantire il modulo di domanda, prevedendo la fornitura delle predette informazioni attraverso il citato allegato solo nei casi in questione. Il tasso di conversione Lira/ECU da applicare e' quello medio annuale (utilizzato ai fini della determinazione della dimensione aziendale) relativo all'esercizio precedente quello di concessione dell'aiuto de minimis. Vengono di seguito indicati i tassi di conversione da applicare per gli aiuti concessi all'impresa dal 1995 al 1998: Aiuti concessi nel Tasso di conversione da applicare -- -- 1995 1.909,0 1996 2.107,2 1997 1.932,7 1998 1.923,6 Il Ministro: Bersani