Alle imprese interessate
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltrua
                                  All'Unioncamere
                                  Alle  unioni regionali delle camere
                                  di commercio
                                  Alle associazioni di categoria  del
                                  com mercio e del turismo
  Con circolare MICA  del 19 marzo 1998, n.  915190, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 80 del  6 aprile  1998, sono state  fornite le
indicazioni   necessarie  all'attivazione   dell'intervento  previsto
dall'art.  11 della  legge  27  dicembre 1997,  n.  449.  Al fine  di
consentire  un'agevole  e   corretta  attuazione  dell'intervento  si
forniscono ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative.
 1. Divieto di cumulo.
  Con circolare MICA n. 915190/98  e' stata disposta, in ottemperanza
alla vigente disciplina comunitaria  in materia, l'impossibilita' per
l'impresa di ottenere aiuti  de minimis nel triennio complessivamente
superiori ai  100.000 ECU.  Resta inteso  che, analogamente  a quanto
previsto  dalle   disposizioni  attuative  della  legge   n.  317/91,
richiamate dal comma 3 dell'art. 11  della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui al predetto
art.  11  l'impresa  non   puo'  beneficiare  di  altre  agevolazioni
previste, sotto qualsiasi forma, ivi  incluso anche il de minimis, da
altre  normative  statali, regionali  o  delle  province autonome  di
Trento  e  Bolzano ovvero  da  azioni  comunitarie cofinanziate.  Nel
provvedimento  di concessione  dell'agevolazione, il  predetto cumulo
sara' espressamente  previsto quale  elemento determinante  la revoca
del credito d'imposta,  comportante la restituzione dell'agevolazione
maggiorata in misura pari al tasso di interesse legale.
  2. Ulteriore  documentazione da allegare alla  domanda di richiesta
di agevolazioni.
  L'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, si  configura, secondo quanto  previsto al comma 2  del predetto
art. 11,  quale aiuto de minimis.  Come riportato al punto  3.2 della
circolare MICA  19 marzo 1998,  n. 915190, la  disciplina comunitaria
relativa agli aiuti de minimis consente all'impresa di ottenere aiuti
a  qualsiasi   titolo,  riconducibili  alla  categoria   de  minimis,
complessivamente non superiori a  100.000 ECU nel triennio decorrente
dalla concessione del primo aiuto de minimis.
  Risulta  pertanto   necessario  far  si'  che,   qualora  l'impresa
richiedente  abbia  ottenuto,  nel  triennio precedente  la  data  di
spedizione della  domanda, aiuti riconducibili sotto  la categoria de
minimis  d'importo complessivamente  inferiore  a  100.000 ECU,  tale
limite non venga superato attraverso la concessione dell'agevolazione
prevista dall'art.  11 della legge  n. 449/1997. Ne consegue  che per
effettuare  il  calcolo  di  capienza  il  Ministero  deve  conoscere
l'importo  di  tutti  gli   aiuti  de  minimis  concessi  all'impresa
richiedente nel predetto periodo.
  Pertanto,  con riferimento  alla  documentazione  da allegare  alla
domanda di agevolazione, punto 5.1 della circolare MICA n. 915190/98,
si  fa presente  che  l'impresa richiedente  deve  allegare, pena  la
esclusione dalle  agevolazioni, solo nel  caso in cui  abbia ottenuto
nel triennio  antecedente la data  di spedizione della  domanda aiuti
riconducibili    sotto   la    categoria    de   minimis    d'importo
complessivamente  inferiore  a  100.000  ECU,  il  prospetto  di  cui
all'allegato,   debitamente   firmato   dal   legale   rappresentante
dell'impresa. Considerato che la  fattispecie sopra indicata dovrebbe
interessare   un   numero   non   elevato   di   imprese   e'   stato
ritenutoopportuno non appesantire il modulo di domanda, prevedendo la
fornitura delle  predette informazioni attraverso il  citato allegato
solo  nei casi  in questione.  Il  tasso di  conversione Lira/ECU  da
applicare  e'   quello  medio  annuale  (utilizzato   ai  fini  della
determinazione  della  dimensione aziendale)  relativo  all'esercizio
precedente quello  di concessione  dell'aiuto de minimis.  Vengono di
seguito indicati  i tassi di  conversione da applicare per  gli aiuti
concessi all'impresa dal 1995 al 1998:
     Aiuti concessi nel     Tasso di conversione da applicare
            --                            --
           1995                         1.909,0
           1996                         2.107,2
           1997                         1.932,7
           1998                         1.923,6
                                                 Il Ministro: Bersani